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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Giustizia UE 10/09/2015, n. C-81/14
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 1999/13/CE – Allegato II B – Inquinamento atmosferico – Composti organici volatili – Limitazione delle emissioni – Uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti – Obblighi a carico degli impianti esistenti – Periodo di proroga.1. L’allegato II B della direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell’11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti, dev’essere interpretato nel senso che il gestore di un «impianto», ai sensi dell’articolo 2, punto 1, di tale direttiva, può disporre del periodo di proroga di cui al punto 2, primo comma, lettera i), di tale allegato, per l’attuazione del suo piano di riduzione di emissione di composti organici volatili, se i prodotti di sostituzione a tenore di solvente zero o ridotto sono ancora in fase di sviluppo, anche se per tale impianto un tenore costante in materia solida del prodotto può essere ipotizzato e utilizzato per definire il punto di riferimento per le riduzioni di emissione. 2. L’allegato II B, punto 2, primo comma, lettera i), della direttiva 1999/13, dev’essere interpretato nel senso che per un periodo di proroga per l’attuazione di un piano di riduzione di emissione di composti organici volatili è necessaria l’autorizzazione delle autorità competenti, la quale presuppone una richiesta preliminare del gestore interessato. Al fine di determinare se il gestore deve disporre di un periodo di proroga per attuare il piano di riduzione di emissione di composti organici volatili e di fissare la durata del periodo di proroga eventualmente disposto, spetta a tali autorità competenti, nell’ambito del loro potere discrezionale, verificare in particolare che i prodotti di sostituzione adatti ad essere utilizzati negli impianti interessati e a ridurre le emissioni di composti organici volatili siano effettivamente in fase di sviluppo, che i lavori in corso, alla luce degli elementi forniti, siano in grado di portare alla realizzazione di siffatti prodotti e che non sussistano misure alternative idonee a determinare, a costi inferiori, riduzioni di emissione analoghe, se non addirittura più consistenti, e segnatamente che altri prodotti di sostituzione non siano già disponibili. Occorre, inoltre, tener conto del rapporto tra, da un lato, la riduzione di emissioni che i prodotti di sostituzione in fase di sviluppo consentiranno nonché il costo di tali prodotti e, dall’altro, le emissioni aggiuntive dovute al periodo di proroga nonché il costo di eventuali misure alternative. La durata del periodo di proroga non deve superare quanto necessario allo sviluppo dei prodotti di sostituzione. Ciò va valutato alla luce di tutti gli elementi pertinenti, e segnatamente dell’entità delle emissioni aggiuntive dovute al periodo di proroga e del costo di eventuali misure alternative rispetto all’entità delle riduzioni di emissione che i prodotti di sostituzione in fase di sviluppo consentiranno e al costo di tali prodotti.
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