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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Giustizia UE 10/09/2015, n. C-106/14
Rinvio pregiudiziale - Ambiente e protezione della salute umana - Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) - Articoli 7, paragrafo 2, e 33 - Sostanze estremamente preoccupanti presenti in articoli - Obblighi di notifica e di informazione - Calcolo della soglia dello 0,1% peso/peso.1. L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, come modificato dal regolamento (UE) n. 366/2011 della Commissione, del 14 aprile 2011, deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell’applicazione di tale disposizione, spetta al produttore determinare se una sostanza estremamente preoccupante identificata conformemente all’articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento, come modificato, sia presente in una concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso di ogni articolo che produce, e all’importatore di un prodotto composto da più articoli determinare per ogni articolo se tale sostanza sia presente in una concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso di tale articolo. 2. L’articolo 33 del regolamento n. 1907/2006, come modificato, deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell’applicazione di tale disposizione, spetta al fornitore di un prodotto composto da uno o più articoli che contengono una sostanza estremamente preoccupante, identificata conformemente all’articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento in una concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso per articolo, informare il destinatario e, su richiesta, il consumatore, circa la presenza di tale sostanza, comunicando loro, quanto meno, il nome della sostanza in questione. |
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