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Sent. C. Giustizia UE 15/10/2015, n. C-251/14

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Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Qualità dei combustibili diesel – Specifica tecnica nazionale che impone requisiti di qualità supplementari rispetto al diritto dell’Unione.

1. Gli articoli 4, paragrafo 1, e 5 della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio, come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro preveda, nel proprio ordinamento nazionale, requisiti qualitativi aggiuntivi, rispetto a quelli contenuti in tale direttiva, per la commercializzazione di combustibili diesel, come quelli riguardanti il punto d’infiammabilità, di cui trattasi nel procedimento principale, atteso che non si tratta di una specifica tecnica dei combustibili diesel che riguarda la tutela della salute e dell’ambiente ai sensi della suddetta direttiva.

2. L’articolo 1, punti 6 e 11, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva 2006/96/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro renda obbligatoria una norma nazionale come la norma ungherese MSZ EN 590:2009 di cui trattasi nel procedimento principale.

3. L’articolo 1, punto 6, della direttiva 98/34, come modificata dalla direttiva 2006/96, deve essere interpretato nel senso che esso non esige che una norma ai sensi di tale disposizione sia resa disponibile nella lingua ufficiale dello Stato membro di cui trattasi.

Dalla redazione