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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 02/05/2016, n. 100
D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 02/05/2016, n. 100
D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 02/05/2016, n. 100
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[Premessa]IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto l’articolo 117 della Costituzione; Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) corpo idrico donatore: corpo idrico da cui provengono le acque con le quali viene effett |
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Art. 3. - Criteri generali per la ricarica controllata dei corpi idrici sotterranei1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi ambientali di cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, può essere autorizzata la ricarica controllata dei corpi idrici sotterranei in stato non «buono» e dei corpi idrici sotterranei in stato «buono», che tuttavia presentano una tendenza significativa e duratura all’aumento delle concentrazioni di inqui |
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Art. 4. - Criteri per il rilascio dell’autorizzazione alla ricarica controllata dei corpi idrici sotterranei1. Le Regioni e le Province autonome: a) individuano, sulla base dei criteri di cui all’articolo 3, comma 1, e all’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento, i corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi di ricarica controllata; |
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Allegato 1 - Redazione degli elenchi dei corpi idrici sotterranei riceventi e dei corpi idrici donatori da parte delle regioni e delle province autonome (articolo 4)1. Individuazione preliminare dei corpi idrici sotterranei idonei a ricevere interventi di ricarica controllata (CISR) Le Regioni e le Province autonome, nell’effettuare la ricognizione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), acquisiscono, sulla base della classificazione risultante dai Piani di Gestione e di eventuali altri dati disponibili, validati dalla Autorità di Bacino di riferimento ed utili a migliorare lo stato conoscitivo, le informazioni sullo stato quantitativo e chimico, dei corpi idrici sotterranei riceventi (CISR), tra cui quelli in stato non «buono» e, tra i corpi idrici sotterranei, quelli in stato buono che tuttavia presentano una tendenza significativa e duratura all’aumento delle concentrazioni di inquinanti, valutata in base all’allegato 6, al decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, e/o particolari criticità dal punto di vista quantitativo. In caso di corpi idrici con utilizzazioni idropotabili in atto, le regioni e province autonome individuano a monte delle captazioni idropotabili, le possibili misure volte a proteggere la captazioni idropotabili stesse dall’arrivo di sostanze indesiderate. Per i corpi idrici sotterranei condivisi tra più regioni, le stesse devono assicurare un coordinamento nella fase di individuazione dei CISR. L’elenco è aggiornato nel contesto dell’aggiornamento del piano di gestione ed è pubblicato sui siti regionali e sui siti delle Autorità di bacino. 2. Individuazione preliminare dei corpi idrici donatori idonei per gli interventi di ricarica controllata (CID) Le risorse idriche potenzialmente utilizzabili per la ricarica, purché conformi ai requisiti di cui all’articolo 3, includono: a) acque prelevate da corpi idrici superficiali; b) acque sotterranee derivate da altri corpi idrici sotterranei; La risorsa idrica deve provenire da una fonte affidabile che assicuri quantità sufficienti e qualità idonea per il sito oggetto della ricarica. I corpi idrici superficiali di cui al punto a) sono individuati conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a) che presentano adeguati valori di portata, regime idrico perenne e un surplus idrico che garantisca il mantenimento dello stato «buono» Possono essere considerati idonei per i prelievi anche corpi idrici superficiali a carattere torrentizio o intermittente durante i periodi di piena stagionale, quindi con portata fluente superiore al deflusso minimo vitale. I corpi idrici sotterranei di cui alla lettera b) sono individuati tra quelli classificati «in stato buono», ai sensi dell’allegato 1 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che presentano un bilancio idrico adeguato a sostenere il prelievo senza comprometterne lo stato «buono». Per i corpi idrici donatori condivisi tra più regioni le stesse devono assicurare un coordinamento nella fase di individuazione. L’elenco dei corpi idrici donatori viene aggiornato nel contesto dell’aggiornamento del piano di gestione di Distretto. |
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