Con il presente comunicato il Presidente dell'ANAC fornisce chiarimenti sui procedimenti che le stazioni appaltanti devono attuare nel caso sussista il motivo di esclusione dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione di cui all'art. 80, comma 5, lettera g), del D. Leg.vo 50/2016 (cosiddetto “nuovo Codice”), ossia quando l’operatore economico viene iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione. Tale causa di esclusione corrisponde a quella prevista dal previgente art. 38, comma 1, lettera m-bis) del D. Leg.vo 163/2006 (“vecchio Codice”). Il chiarimento è volto a colmare il buco normativo presente nel "nuovo Codice". Infatti, mentre nel precedente quadro normativo era previsto che le SOA dovevano segnalare all'ANAC la presenza della causa di esclusione al fine di far disporre l’iscrizione nel casellario informatico, nel “nuovo Codice” tale procedura non è stata riprodotta, ma è stato demandato all'ANAC il compito di emanare (entro un anno) le Linee guida per la disciplina del sistema di qualificazione che dovranno prevedere anche i casi e le modalità di sospensione o di annullamento dell’attestazione.