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Delib. G.P. Trento 22/03/2002, n. 611

Approvazione degli indirizzi e dei criteri generali per la disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio montano, a termini dell'art. 24 bis della L.P. 5.9.1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come modificato da ultimo con l'art. 28, comma 4, della L.P. 19.2.2002, n. 1, prot. 178/02L.
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Testo del provvedimento

L’articolo 24 bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come introdotto con l’articolo 14, comma 2, della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3 e modificato con l’articolo 28, comma 4, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, ha introdotto la possibilità da parte dei comuni di stabilire, tramite i piani regolatori generali ed i regolamenti edilizi, le condizioni e modalità che devono essere osservate nell’esecuzione degli interventi di recupero, di conservazione e di valorizzazione del patrimonio edilizio montano, destinato originariamente ad attività agricole e silvo-pastorali, anche al fine di consentirne il riutilizzo a fini abitativi.

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Allegato - Indirizzi e criteri generali per la disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio montano


RELAZIONE

La disciplina della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, (Ordinamento Urbanistico e Tutela del Territorio) contenuta nell'articolo 24 bis Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio montano esistente, emanato nel marzo 2001 e modificato con la L.P. n. 1/2002, prevede la fissazione da parte della Giunta provinciale di indirizzi e criteri generali per la disciplina degli interventi di recupero e di requisiti igienico-sanitari per il riutilizzo a fini abitativi degli edifici destinati originariamente ad attività agrosilvopastorali, cui i Comuni devono attenersi nella redazione dei piani regolatori comunali o loro varianti.

Gli indirizzi e i criteri generali di seguito illustrati costituiscono quindi la cornice di riferimento a livello provinciale per la pianificazione urbanistica comunale in materia di recupero di un ingente patrimonio di architettura rurale tradizionale in Trentino, che oggi appare stretto tra abbandono, con degrado dei manufatti, e trasformazioni edilizie comportanti di frequente la perdita delle caratteristiche tipologiche e quindi dell'identità culturale dei medesimi.

La normativa delinea pertanto l'ambito delle possibilità ma anche dei limiti al riuso dell'edilizia rurale tradizionale, promuovendone la conservazione e valorizzazione proprio in quanto essa è considerata testimonianza materiale del paesaggio storico di montagna e quindi bene culturale diffuso della civiltà alpina in ambito provinciale. E' prevista anche la divulgazione di indicazioni specifiche ai fini del recupero del patrimonio edilizio montano di determinati ambiti da parte del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della P.A.T., elaborate anche sulla base di precise esigenze territoriali.

Finalità principale del provvedimento è il recupero dell'esistente per utilizzi rispondenti alle esigenze attuali nel rispetto però di forme e materiali tradizionali, senza innescare fenomeni di alterazione del quadro paesaggistico-ambientale né tantomeno di ulteriore urbanizzazione del territorio di montagna. L'indicazione dei requisiti minimi che deve presentare un edificio montano esistente mira, infatti, a consentire interventi di recupero solo dei fabbricati conservatisi in modo tale da permettere l'identificazione della forma e del volume originari, evitando operazioni di nuova edificazione e quindi di nuova antropizzazione nelle zone di montagna.

Per quanto concerne le modalità di utilizzo, oltre alle destinazioni d'uso agrosilvopastorali originarie sono ammesse quelle di tipo abitativo, turistico-ricettivo, agrituristico, artigianale e di servizio a condizione di preservare e recuperare i caratteri architettonici tradizionali degli edifici montani e loro pertinenze e di utilizzare anche in modo non permanente i fabbricati.

La condizione di uso a carattere temporaneo prevista per gli edifici montani, più consona per la salvaguardia di manufatti precari in pietra e legno costruiti per un uso agricolo stagionale, è inoltre condizione indispensabile per non dover realizzare su versanti montani le infrastrutture pubbliche di servizio e stradali di norma necessarie per le aree residenziali permanenti, dato il potenziale danno paesaggistico-ambientale per il territorio di montagna e gli obblighi e relativi costi a carico della collettività.

Per quanto concerne le modalità di intervento, le tipologie ammissibili sono quelle contemplate dall'ordinamento urbanistico provinciale, privilegiando restauro e risanamento ed escludendo la demolizione e ricostruzione, con l'aggiunta dell'eventuale riqualificazione paesaggistico-ambientale da prevedere nei casi di precedenti alterazioni delle caratteristiche tipologiche dei fabbricati tali da inficiare la valenza e l'unitarietà del paesaggio costruito di montagna a livello locale e ammettendo la ristrutturazione edilizia nei casi e secondo le modalità indicate nei PRG.

Gli edifici montani, singoli o aggregati in nuclei, individuati come Beni ambientali a norma dell'art. 94 della legge urbanistica provinciale n. 22/91 devono invece essere assoggettati ad interventi di conservazione e di restauro date le loro caratteristiche di pregio.

Gli interventi edilizi ammessi secondo i piani regolatori comunali devono quindi fondarsi sullo studio delle tipologie insediative e architettoniche nonché delle tecnologie costruttive e dei materiali propri dei diversi ambiti vallivi locali, ispirate al principio della conservazione di forme e materiali della tradizione seppure innovandone gli usi alle necessità attuali e i sistemi costruttivi alle tecnologie contemporanee.

In particolare, non è ammesso alcun ampliamento degli edifici montani esistenti ad eccezione dei casi di adeguamento tecnologico imposti da precise normative di settore e ogni intervento deve essere commisurato ad uno standard essenziale e rispettoso dei caratteri tradizionali dei manufatti rurali.

Inoltre, elemento fondamentale nella definizione del paesaggio edificato alpino, è il mantenimento del tipo e della struttura di tetto e dei fori esistenti, salvo comprovate esigenze.

Infine, gli elementi architettonici di rilievo esterni e interni all'edificio, sia strutturali che decorativi, devono essere individuati e conservati.

Attenzione particolare è riservata quindi a conservare inalterato l'inscindibile rapporto tra edificio montano e il suo intorno, l'ambiente naturale. Si dovrà effettuare lo sfalcio delle pertinenze, opportunamente regolamentato da apposita convenzione tra Comune e proprietari, e il ripristino di recinzioni di legno tradizionali, evitando invece l'installazione di arredi fissi esterni.

L'invito rivolto alle amministrazioni comunali, singole o consorziate, è di promuovere interventi pilota su nuclei di edifici montani per il recupero di piccoli insediamenti abbandonati dell'arco alpino.

Strumento principale della pianificazione urbanistica comunale nel settore è il censimento del patrimonio edilizio montano esistente. La conoscenza della consistenza e delle caratteristiche del patrimonio di architettura tradizionale di montagna è fondamentale per l'individuazione di quale edificio recuperare e con quali priorità. I piani regolatori comunali devono pertanto fornire non tanto vincoli bensì precise indicazioni progettuali per ricondurre i singoli interventi puntuali ammessi sugli edifici esistenti nelle aree di montagna entro un quadro di continuità formale e costruttiva con il paesaggio edificato storico locale.

La revisione dei requisiti igienico-sanitari per l'utilizzo a fini abitativi non permanenti degli edifici montani, in particolare altezza interna degli edifici e rapporto di aeroilluminazione, va inoltre nella direzione di adeguare le norme alle peculiarità e specificità dell'architettura rurale alpina al fine di consentirne il riuso.

E' prevista infine la semplificazione delle procedure mediante l'eventuale esame della valenza paesistica dei PRG in modo da assorbire il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche sui singoli progetti, puntando però a stabilire una comune percezione culturale e un rapporto di collaborazione tra i soggetti pubblici e privati coinvolti nella valorizzazione dell'architettura tradizionale di montagna in Trentino.



INDIRIZZI E CRITERI GENERALI PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

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