D. Leg.vo 20/02/2006, n. 106 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Leg.vo 20/02/2006, n. 106

Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 28/03/2024, n. 44
- L. 24/11/2023, n. 168
- L. 08/09/2023, n. 122
- L. 17/06/2022, n. 71
- D. Leg.vo 08/11/2021, n. 188
- L. 23/06/2017, n. 103
- L. 24/10/2006, n. 269
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Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amminis

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Art. 1. - Attribuzioni del procuratore della Repubblica

1. Il procuratore della Repubblica, quale preposto all'ufficio del pubblico ministero, è titolare esclusivo dell'azione penale e la esercita nei modi e nei termini fissati dalla legge. N1

2. Il procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio. N4

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Art. 2. - Titolarità dell'azione penale

N2

1. Il procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo dell'azione penale, la esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell'ufficio. L'assegnazione può riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 70-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al

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Art. 3. - Prerogative del procuratore della Repubblica in materia di misure cautelari

1. Il fermo di indiziato di delitto disposto da un procuratore aggiunto o da un magistrato dell'ufficio deve essere assentito per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o dal magistrato appositamente delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4.

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Art. 4. - Impiego della polizia giudiziaria delle risorse finanziarie e tecnologiche

1. Per assicurare l'efficienza dell'attività dell'ufficio, il procuratore della Repubblica può determinare i crit

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Art. 5. - Rapporti con gli organi di informazione

1. Il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione, esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa. La determinazione di procedere a conferenza stampa è assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano. N5

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Art. 6. - Attività di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello

1. Il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il

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Art. 7. - Abrogazioni e modificazioni

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono abrogati, dalla data di acquisto di efficacia delle dispos

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Art. 8. - Decorrenza di efficacia

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Dalla redazione