Deliberaz. G.R. Sardegna 05/04/2016, n. 18/16 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.R. Sardegna 05/04/2016, n. 18/16

Piano regionale d'ispezione ambientale delle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui allart. 29-decies, comma 11-bis, del D.Lgs. n. 152/2006.
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Testo del provvedimento

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che la direttiva 2010/75/UE, nota come direttiva IED (Industrial Emissions Directive), in vigore dal 7 gennaio 2013, ha riunito in un unico testo giuridico sette direttive riguardanti le emissioni derivanti da installazioni industriali, tra le quali la direttiva in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC).

La sopra citata direttiva IED è stata recepita nell’ordinamento nazionale col decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46R, il quale ha apportato, tra l’altro, significative modifiche al titolo III bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152R, in materia di autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA).

L’Assessore ricorda che, a livello regionale, l’autorità competente al rilascio dell’AIA è la Provincia, ai sensi della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4R, art. 22, commi 3-8, mentre a livello statale è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

A tale proposito, l’Assessore informa che sul territorio regionale risultano in esercizio 75 attività soggette

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Piano regionale delle ispezioni ambientali delle autorizzazioni integrate ambientali (ΑΙΑ)

PIANO REGIONALE DELLE ISPEZIONI AMBIENTALI


1. PREMESSA

Il Piano regionale d’ispezione ambientale della Regione Sardegna, finalizzato ad assicurare un alto livello di protezione ambientale del territorio regionale, stabilisce un approccio metodologico comune all’attività ispettiva a livello regionale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA), di cui all’art. 29-quater del d.lgs. 152/06, in conformità ai principi comunitari di proporzionalità del rischio, trasparenza e pubblicità.

Il Piano regionale delle ispezioni ambientali deve essere periodicamente aggiornato a cura della Regione, sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio.

Parimenti costituisce un fondamentale strumento di programmazione per l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (di seguito ARPAS), al quale sono correlati gli obiettivi derivanti dal proprio mandato istituzionale.

Il Piano regionale delle ispezioni ambientali è redatto in conformità alla Raccomandazione 2001/331/CE e alla Direttiva 2010/75/UE.

In particolare:

- la Raccomandazione 2001/331/CE, del 4 aprile 2001 (criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri), tra le altre cose, impone agli Stati membri di comunicare i risultati della valutazione del successo o del fallimento dei propri piani d’ispezione. La valutazione dell’efficacia dei piani d’ispezione è infatti strumento indispensabile per migliorare la pianificazione delle ispezioni stesse. I risultati di tali verifiche devono essere resi pubblici (comunicazione dei risultati) e rappresentano un ottimo strumento di confronto tra gli stessi Stati dell’Unione e per sviluppare un comune formato di comunicazione;

- la Direttiva 2010/75/UE, adottata dal Parlamento Europeo il 24 novembre 2010, entrata in vigore il 6 gennaio 2011, denominata direttiva IED (Industrial Emissions Directive), all’art. 23 prevede che a monte della predisposizione del piano ispettivo dovrà esserci una valutazione degli impatti potenziali e reali delle installazioni AIA sulla salute umana e sull’ambiente tenuto conto del livelli e del tipo delle emissioni, senza trascurare la sensibilità dell’ambiente locale ed il rischio di incidenti. Essa è stata recepita nell’ordinamento italiano col decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 46, il quale ha modificato la normativa nazionale in materia di AIA apportando, di conseguenza, significative variazioni al d.lgs. 152/2006R.

Il Piano regionale delle ispezioni ambientali, pertanto, tiene conto del contesto ambientale di riferimento, delle priorità dettate dalla valutazione del rischio, degli obiettivi e delle risorse disponibili.

Esso prevede un approccio ispettivo di tipo integrato, teso a verificare sia l’impatto dell’installazione sull’ambiente sia il relativo processo industriale. I controlli ispettivi sono dunque orientati in particolar modo ai processi, al rischio, alle caratteristiche degli impianti e alla loro gestione, e non solo agli aspetti relativi alle emissioni di sostanze inquinanti.

Tale approccio dell’attività ispettiva mira anche a migliorare il rapporto tra gestori ed autorità pubblica, attraverso il superamento della logica del «comando e controllo», realizzando il principio della responsabilità, ricercando sempre un confronto collaborativo e costruttivo, valorizzando le buone pratiche di autocontrollo ed i Sistemi di Gestione Ambientali (SGA).

Nel territorio regionale attualmente risultano in esercizio 75 installazioni soggette ad AIA, di cui 10 di competenza ministeriale. In esse si svolgono 88 categorie IPPC, circa la metà delle quali appartenenti alla Gestione Rifiuti (categoria 5). Le installazioni AIA di competenza locale rappresentano l’oggetto del Piano regionale delle ispezioni ambientali.

Le visite ispettive nelle installazioni con AIA statale sono condotte dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) in collaborazione con le Agenzie di Protezione dell’Ambiente regionali.

Il presente documento è stato redatto dal Settore antinquinamento atmosferico e aree a rischio del Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio dell’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente in collaborazione con l’ARPAS; esso deve intendersi quale documento sperimentale alla luce della necessità di un periodo transitorio di sperimentazione delle modalità ivi proposte.


2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento si adottano le seguenti principali definizioni:

- Autocontrollo: monitoraggio eseguito dal gestore in accordo con il piano di controllo stabilito nella/e autorizzazione/i. Può includere il monitoraggio delle emissioni, dei parametri di processo e degli impatti sull'ambiente recettore. E’ effettuato in base a protocolli di misura riconosciuti (norme o metodi analitici dimostrati o metodi di calcolo/stima). I gestori possono anche affidare il loro autocontrollo ad un soggetto esterno;

- Autorità competente: Ente Pubblico a cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato (nel caso di valutazione di piani e programmi), e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA (nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio);

- Check list: elenco degli obblighi e degli adempimenti a cui ciascuna categoria di imprese è soggetta con l’indicazione delle amministrazioni competenti ad effettuare i relativi controlli;

- Controllo ambientale: il complesso delle attività finalizzato a determinare l’insieme dei valori, parametri e azioni che prevengono o causano l’impatto ambientale di una specifica attività, al fine di confrontarlo e verificarlo rispetto alle normative ambientali e/o alle autorizzazioni rilasciate (valori limite di emissione, prescrizioni, ecc...). Il controllo è normalmente condotto dal gestore che informa regolarmente l’Autorità Competente per il controllo sugli esiti (autocontrolli) e può comportare la partecipazione attiva dell’Organo di controllo (controlli ordinari e visite ispettive). Il controllo pertanto include gli autocontrolli del gestore e i controlli ordinari e straordinari degli Organi di controllo;

- Controllo sull’impresa: attività finalizzata al riscontro del corretto adempimento sostanziale agli obblighi cui sono normativamente tenute le imprese in un’ottica di tutela di un determinato interesse pubblico;

- Coordinamento: qualunque misura adottata per far sì che le autorità competenti pianifichino e realizzino i controlli di loro competenza in modo coordinato, al fine di contribuire efficacemente alla tutela dell’interesse pubblico protetto e al contempo garantire il minimo intralcio al normale esercizio delle attività dell’impresa;

- Ispezione ambientale: tutte le azioni, ivi comprese le visite in loco, il controllo delle emissioni e i controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell’autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell’installazione, intraprese dall’autorità competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché se del caso, monitorare l’impatto ambientale di queste ultime;

- Ispezione ordinaria: ispezione ambientale di carattere ordinario prevista all’interno di un programma di ispezione pianificato;

- Ispezione straordinaria: ispezione ambientale determinata da situazioni non conformi, incidenti e/o violazioni, riesame/modifica di un’autorizzazione ovvero da segnalazioni in merito ad inconvenienti;

- Monitoraggio: controllo sistematico delle variazioni di una specifica caratteristica chimica o fisica di un'emissione, scarico, consumo, parametro equivalente o misura tecnica ecc. Ciò si basa su misurazioni e osservazioni ripetute con una frequenza appropriata, in accordo con procedure documentate e stabilite, con lo scopo di fornire informazioni utili;

- Piano di controllo: insieme di azioni svolte dal gestore e dall’Autorità di controllo che consentono di effettuare, nelle diverse fasi della vita di un impianto o di uno stabilimento, un efficace monitoraggio degli aspetti ambientali dell’attività costituiti dalle emissioni nell’ambiente e dagli impatti sui corpi recettori, assicurando la base conoscitiva che consente in primo luogo la verifica della sua conformità ai requisiti previsti nell’autorizzazione;

- Promozione della conformità: Insieme di azioni che incoraggiano e sostengono il miglioramento della conformità dell’impianto. Le visite ispettive, oltre segnalare le eventuali criticità riscontrate, hanno anche il compito di evidenziare il grado di conformità dell'impianto alle condizioni dell'autorizzazione e promuoverne il rispetto. L’Unione Europea, con le comunicazioni della Commissione del 2007 e 2008, ha evidenziato che il gestore dell’attività produttiva con l’autorità pubblica preposta al controllo diventano gli attori principali di questo nuovo approccio che vede la promozione della conformità come un’attività chiave per ottenere una migliore e tempestiva attuazione della legislazione ambientale.

- Rischio: per rischio si intende la pericolosità di un evento, calcolata con riferimento alla probabilità che questo si verifichi, correlata alla gravità delle relative conseguenze. Il concetto di rischio comprende la dimensione oggettiva e la dimensione soggettiva. Il rischio oggettivo è legato al tipo di attività svolta e alla gravità dell’evento che può derivare dall’inosservanza delle norme poste a tutela dell’interesse pubblico; il rischio soggettivo è legato all’affidabilità della singola impresa, cioè alla sua attitudine, in relazione ai comportamenti pregressi, ad ottemperare alle norme poste a tutela dell’interesse pubblico;

- Sistema SSPC (Sistema di Supporto della Programmazione dei Controlli): Il sistema delle Agenzie Ambientali, ASSOARPA, nel gennaio 2013, ha sviluppato sulla base di Easy-Tool - IRAM (IMPEL-EU) un Sistema di Supporto della Programmazione dei Controlli (di seguito SSPC). Detto sistema nel maggio 2014, con la collaborazione delle ARPA di Lombardia, Emilia Romagna, Puglia e Calabria, è stato sperimentato negli impianti AIA operanti nella regione Calabria. Il sistema SSPC rappresenta un modello multicriterio che tiene conto delle implicazioni causate dell’impatto ambientale di un’attività produttiva in relazione alla vulnerabilità del territorio circostante. Si basa sull’ identificazione di parametri assegnati ad ogni azienda e raggruppati in insiemi logici: da un lato l’insieme dei parametri che esprimono il rischio aziendale intrinseco, suddiviso a sua volta in rischio potenziale e reale, e dall’altro l’insieme dei parametri che esprimono la vulnerabilità del territorio. Mediante questa tecnica, ogni azienda è caratterizzata da un proprio indice di rischio; la graduatoria delle aziende secondo questo indice di rischio viene proposta quale base per la programmazione dei controlli ordinari previsti dalla normativa.


3. NORMATIVA


3.1 Normativa e indirizzi operativi a livello comunitario


3.1.2 Raccomandazione 331/2001/CE

Stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri. Essa contiene criteri non vincolanti relativi all'organizzazione, alla realizzazione, al seguito dato e alla pubblicazione dei risultati delle ispezioni ambientali, rafforzando in tal modo la conformità con la normativa ambientale comunitaria e contribuendo ad assicurare che essa venga attuata e rispettata con maggiore coerenza in tutti gli Stati membri.

La Raccomandazione specifica che gli Stati membri debbano assicurare la pianificazione anticipata delle attività di ispezione ambientale, individuando i contenuti minimi dei Piani di ispezioni ambientali i quali dovranno essere accessibili al pubblico, conformemente alla direttiva 90/313/CEE.

Definisce i criteri da rispettare in tutte le visite in sito, le quali devono promuovere e approfondire le conoscenze e la comprensione da parte dei gestori delle pertinenti prescrizioni del diritto comunitario, dei punti vulnerabili dell'ambiente e dell'impatto ambientale delle loro attività.

In sintesi contiene l’organizzazione ed esecuzione delle ispezioni ambientali, la pianificazione delle ispezioni, le visite in sito ordinarie e straordinarie, le relazioni ispettive a seguito delle visite e le relazioni annuali sulle attività ispettive svolte.


3.1.3 Comunicazione Commissione Europea COM(2007) 707 del 14.11.2007

Individua i settori della Raccomandazione 2001/331/CE passibili di miglioramento, formulando opportune proposte.


3.1.4 Risoluzione Parlamento Europeo del 20 novembre 2008

Sollecita la Commissione Europea a presentare una proposta di direttiva sulle ispezioni ambientali, chiarendo le definizioni e i criteri definiti nella stessa proposta e ampliandone il campo d’applicazione.


3.1.5 Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003

Ha l'obiettivo di garantire che l'informazione ambientale sia sistematicamente disponibile e comunicata al pubblico. L'informazione comprende almeno:

- i testi di trattati, convenzioni e accordi internazionali, e di atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali concernenti l'ambiente;

- le politiche, i piani e i programmi relativi all'ambiente;

- le relazioni sullo stato dell'ambiente (da pubblicare come minimo ogni 4 anni);

- dati sulle attività che incidono sull'ambiente;

- le autorizzazioni e gli accordi in materia di ambiente;

- gli studi sull'impatto ambientale e le valutazioni dei rischi.


3.1.6 Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010

Stabilisce norme riguardanti la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente da attività industriali.

Con il nuovo provvedimento si amplificano i controlli in materia di emissioni, tramite un rafforzamento delle ispezioni ed un più stretto riesame delle autorizzazioni. In particolare l’articolo 23 “Ispezioni ambientali” prevede che “tutte le installazioni siano considerate in un piano d’ispezione ambientale a livello nazionale, regionale o locale e che tale piano sia periodicamente riveduto e, se del caso, aggiornato”. Il medesimo articolo delinea poi i contenuti di ogni piano d’ispezione ambientale e definisce che il periodo tra due visite in loco debba essere basato su una valutazione sistematica dei rischi ambientali delle installazioni interessate.


3.1.7 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni (COM 2012/095)

Stabilisce modalità più stringenti per massimizzare il beneficio dalle misure ambientali dell'UE migliorando la conoscenza e la reattività.


3.2 Normativa e indirizzi operativi a livello nazionale


3.2.1 Linee Guida sui Sistemi di Monitoraggio

Individuano i criteri generali essenziali da seguire nella stesura dei Piani di Monitoraggio e di Controllo. Esse sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 13/06/2005 e costituiscono l'allegato II del d.m. 31/01/200

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