Con il presente comunicato del Presidente l'ANAC fornisce indicazioni sul regime transitorio previsto dall'art. 216, comma 13, del nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Leg.vo 50/2016), relativamente all'utilizzo, da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici, del sistema AVCPass fino all'emanazione del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti - previsto dall'art. 81, commi 1 e 2, del D. Leg.vo 50/2016 - relativo alla nuova "Banca dati nazionale degli operatori economici".
In merito a ciò l'ANAC chiarisce che:
- il sistema AVCPass non è esteso ai settori speciali: la disposizione di cui all'art. 133 del nuovo Codice, nel richiamare l'art. 81 tra le norme applicabili ai settori speciali, deve essere intesa nel senso che l'estensione ai settori speciali riguarda solo il nuovo sistema di verifica dei requisiti di partecipazione alle gare d'appalto - e quindi solo la nuova "Banca dati nazionale degli operatori economici" -, la cui realizzazione avverrà con l'apposito decreto del Ministro delle infrastrutture di cui sopra, ma non anche l'attuale sistema AVCPass;
- superamento del sistema AVCPass: fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 81, comma 2 la Deliberazione del 17/02/2016, n. 157 è da ritenersi ancora in vigore e attuale, e quindi l'utilizzo del sistema AVCPass dovrà avvenire in conformità alle prescrizioni in essa contenute.