L. R. Lazio 31/01/2002, n. 5 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Lazio 31/01/2002, n. 5

Comitato regionale per i lavori pubblici.
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Art. 1 - (Comitato regionale per i lavori pubblici)

1. È istituito il comitato regionale per i lavori pubblici, di seguito denominato comitato, quale organo di consulenza tecnico-ammi

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Art. 2 - (Composizione e costituzione del comitato)

1. Il comitato è composto dai seguenti, membri, aventi diritto di voto:

a) da un coordinatore, esterno alla Regione, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Giunta regionale;

b) sette dirigenti designati dalla Giunta regionale tra quelli competenti in materia di lavori pubblici, ambiente ed urbanistica;

c) dirigenti delle aree decentrate competenti in materia di lavori pubblici;

c-bis) dal direttore regionale competente in materia di lavori pubblici o un suo delegato;

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Art. 3 - (Competenze del comitato)

1. Il comitato esprime pareri obbligatori su:

a) progetti, definitivi o esecutivi, ovvero preliminari nel caso di concessione o appalto concorso o di opere strategiche il cui importo dei lavori a base di gara è uguale o superiore alla soglia di euro 3.000.000,00, relativi a:

1) opere pubbliche di competenza della Regione, degli enti pubblici dipendenti dalla Regione, delle società a partecipazione regionale, da realizzare direttamente o tramite concessionari;

2) opere pubbliche di competenza degli enti locali in relazione a funzioni regionali delegate o subdelegate;

3) opere pubbliche, ivi comprese quelle previste dall'articolo 32, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

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Art. 4 - (Attività consultiva delle strutture decentrate dell'assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici)

1. Le strutture decentrate dell’assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici esprimono, secondo le rispettive competenze territoriali, pareri obbligatori tecnico-amministrativi sui progetti e sulle proposte previsti:

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Art. 5 - (Decadenza e obbligo di astensione dei membri del comitato)

1. I membri del comitato di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), sono dichiarati decaduti dall'incarico con decreto del Presidente della Giunta reg

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Art. 6 - (Trattamento economico dei componenti del comitato e dei partecipanti alle relative sedute)

1. Ai componenti del comitato e ai partecipanti alle relative sedute previsti dall'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), f) e

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Art. 7 - (Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la soglia minima prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera a), è fissata in lire tre miliardi.

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Art. 8 - (Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di costituzione del comitato sono abrogate:

a) la

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Art. 9 - (Disposizione finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 rientrano nello stanziamento iscritto nel capitolo n. 11421 del bilancio di previsione della Regione.

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