Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 08/02/2012, n. 12 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 08/02/2012, n. 12

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Affidamento del servizio di gestione, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle lampade votive e degli impianti elettrici nel Cimitero di Afragola, previo adeguamento tecnologico e messa a norma degli impianti e delle lampade.

1. Il ricorso all’istituto della proroga, utilizzabile solo in via eccezionale, per l’affidamento del servizio di gestione, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle lampade votive e degli impianti elettrici cimiteriali, costituisce una violazione dei principi di cui all'art. 2 del codice dei contratti pubblici ed in particolare, della libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.
2. Nelle concessioni di lavori (come affermato dall’Autorità nella Determina n. 2/2010), la nomina del direttore dei lavori spetta al concessionario, tenuto anche conto delle specifiche responsabilità stabilite dalle disposizioni in materia di realizzazione di opere in c.a., ai sensi dell&rsqu

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[Premessa]


Il Consiglio

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Considerato in fatto

In merito alla gara in oggetto sono pervenute a questa Autorità due segnalazioni.

Con la prima, presentata della società Impianti Tecnologici Bongiovanni s.r.l. con il modulo acquisito al protocollo generale di questa Autorità n. 78611 del 26 luglio 2011, sono state segnalate le seguenti criticità:

- omessa risposta ai chiarimenti richiesti e nessuna pubblicazione sul sito;

- impossibilità di effettuare un adeguato sopralluogo tecnico (per esempio inaccessibilità ai locali dei contatori Enel per verificarne la potenza erogata);

- importo a base d'asta e canone di concessione richiesti inadeguati alle entrate previste;

con la conseguente impossibilit&a

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Ritenuto in diritto

Tenuto conto dei chiarimenti e della documentazione inviati dal Comune di Afragola sulla questione relativa alla gara in corso si rappresenta quanto segue.

In merito alla contestata mancata risposta ai chiarimenti richiesti dalla ditta in sede di gara, si prende atto della nota di risposta inviata dalla S.A. alla ditta Impianti Tecnologici Bongiovanni s.r.l. e della pubblicazione di tale risposta sul proprio sito istituzionale.

Riguardo al contenuto dei chiarimenti, invece, la richiesta verteva sull’effettiva necessità del possesso dell'attestazione SOA OG10 e/o OS30 classifica III (rilievo mosso anche dal Consigliere Comunale Gennaro Giustino).

Precisamente, l’esponente chiedeva di sapere se fosse “possibile utilizzare [..] la categoria SOA OG11 classifica III o superiore in sostituzione della categoria OS30”. Al riguardo la S.A. sostiene di aver risposto precisando che “data la natura dei lavori sono state attribuite le seguenti categorie OG10 e/o OS 30 classifica III”.

Orbene, non si ritiene la risposta della S.A. idonea a fornire puntuali indicazioni al quesito posto dal potenziale partecipante alla procedura in questione, in quanto semplice ripetizione di quanto già riportato nel disciplinare che non aggiunge, quindi, alcuna informazione o delucidazione. Va, peraltro, sottolineato che sull’argomento altri due operatori economici avevano richiesto precisazioni.

Circa il chiarimento richiesto dal potenziale concorrente, l’Autorità ha disposto (Determinazione n. 8/2002) che, “fermo restando la validità dei certificati di esecuzione dei lavori che facessero riferimento direttamente alla categoria di opera generale OG11 (in quanto riguardanti lavori relativi a bandi indetti in vigenza del DPR 34/2000), i certificati che, invece, facessero riferimento al DM 770/98 e al DM n. 304/98 (in quanto riguardanti lavori relativi a bandi indetti prima del 1 marzo 2000 data di entrata in vigore del DPR 34/2000) potevano essere impiegati, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all’articolo 18, comma 5, del DPR 34/2000 qualora riguardassero:

a) l’esecuzione, tramite un unico contratto di appalto o di subappalto, di impianti riconducili ad almeno tre distinte categorie specializzate (OS3, OS5, OS28 e OS30);

b) l’esecuzione, tramite un unico contratto di appalto o di subappalto, di due impianti, uno relativo al sottosistema “impianti termofluidici” (ossia ad uno degli impianti indicati nelle categorie OS3 o OS28) e l’altro al sottosistema “impianti elettrici” (ossia ad uno degli impianti indicati nelle categorie specializzate OS5 o OS30) e, nel complesso, riguardassero l’esecuzione di almeno tre tipi di impianti (appartenenti alle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30) ognuno dei quali doveva contribuire alla qualificazione con presenza sign

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Il Consiglio

Ritiene che, il ricorso da parte del comune di Afragola all’istituto della proroga, utilizzabile solo in via eccezionale, per l’affidamento del servizio di gestione, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle lampade votive e degli impianti elettrici nel Cimitero di Afragola cos

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