Deliberaz. G.R. Piemonte 09/05/2016, n. 44-3272 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.R. Piemonte 09/05/2016, n. 44-3272

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Titolo III-bis - Piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter.
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Testo del provvedimento

Il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46R “Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - IPPC)” ha introdotto importanti modificazioni e integrazioni al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152R recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, alla Parte Seconda relativamente all’autorizzazione integrata ambientale (AIA). Tra queste, l’articolo 29-decies, comma 11-bis, del d.lgs. 152/2006 prevede che le attività ispettive ordinarie e straordinarie presso le installazioni soggette all’autorizzazione integrata ambientale sono definite a livello regionale in un Piano d'ispezione ambientale, periodicamente aggiornato a cura della Regione, sentito il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni statali ricadenti nel territorio, e caratterizzato dai seguenti elementi:

a) un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;

b) l’identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;

c) un registro delle installazioni coperte dal piano;

d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;

e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale;

f) le disposizioni - ove previsto - riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione. Inoltre, sulla base delle procedure di cui al piano d’ispezione sono definiti i programmi per le ispezioni ambientali ordinarie nei quali la frequenza delle visite in loco per ciascuna installazione soggetta ad autorizzazione integrata ambientale deve essere determinata, secondo quanto previsto dall’articolo 29-decies, comma 11-ter, del d.lgs. 152/2006, sulla base di una valutazione sistematica sui rischi ambientali che consideri almeno:

a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;

b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;

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Allegato A - Piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi dell’art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del d.lgs. 152/2006

Parte di provvedimento in formato grafico

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