1. L’art. 30 del D.P.R. 380/2001 distingue due diverse ipotesi di lottizzazione abusiva a scopo edificatorio. La prima, cd. “lottizzazione materiale” (o “reale”), ricorre quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione. La seconda, lottizzazione cd. “formale”, “negoziale” ovvero “cartolare”, si delinea quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli