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Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 06/10/2011, n. 177

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Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentate dal Comune di Paternò – Procedura aperta per l’affidamento del servizio relativo alla “Assistenza domiciliare anziani/disabili ed assistenza domiciliare integrata con l’A.S.P.” - Importo a base d’asta € 751.620,96 - S.A.: Comune di Paternò.

Deve ritenersi illegittima la commistione tra i requisiti che i concorrenti debbono possedere per partecipare alla gara ed i criteri di aggiudicazione dell’offert

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[Premessa]


Il Consiglio

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Considerato in fatto

Il Comune di Paternò, U.O. Servizi Sociali, ha presentato l’istanza indicata in oggetto, con cui ha chiesto l’avviso dell’Autorità in merito alla legittimità del bando di gara per l’affidamento del servizio concernente “Assistenza domiciliare anziani/disabili ed assistenza domiciliare integrata con l’A.S.P.”. In particolare la stazione appaltante ha riferito che la Confcooperative di Catania ha censurato gli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, riportat

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Ritenuto in diritto

La questione controversa sottoposta all’attenzione dell’Autorità attiene alla legittimità degli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa indicati dalla stazione appaltante nel bando di gara ai punti 14.1c, 14.1d, 14.1e, e 14.2.

Al riguardo è opportuno preliminarmente considerare che il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa fonda l’aggiudicazione dei contratti pubblici su una complessa integrazione tra il dato economico, quello tecnico e quello qualitativo, tramite l’applicazione di elementi di valutazione pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, grazie ai quali la commissione di gara misura il valore dell’offerta (cfr. AVCP determinazione n. 4 del 20.5.2009). La stazione appaltante pur godendo di un ampio margine di discrezionalità tecnica nel fissare i predetti elementi, deve, tuttavia, operare un bilanciamento, al fine di garantire, in ogni caso, il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento e scongiurare il rischio di abusi. Al riguardo l’Autorità ha precisato che “i criteri di valutazione dell’offerta, così come i requisiti di partecipazione alla gara, che privilegiano direttamente o indirettamente le imprese locali, si pongono in violazione dei principi comunitari in tema di concorrenza e parità di trattamento, nonché di libera circolazione, salvo il limite della logicità e della ragionevolezza, ossia della loro pertinenza e congruità a fronte dell

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Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che le disposizioni del bando di gara cens

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