In data 31 dicembre 2008 è pervenuta l’istanza di parere indicata in epigrafe, con la quale l’impresa Commerciale Sicula s.r.l. ha contestato l’operato della stazione appaltante in ordine a molteplici questioni relative alla procedura di gara ristretta per l’affidamento del servizio in oggetto.
Preliminarmente, la società istante ha lamentato l’impossibilità di prendere visione del capitolato d’oneri, della documentazione complementare e di ogni altra documentazione di gara, al fine di valutare l’opportunità di presentare istanza di ammissione alla suddetta procedura ristretta, atteso il diniego ricevuto dalla stazione appaltante, la quale alla predetta richiesta di presa visione ha risposto che “il capitolato tecnico relativo al bando di gara indicato in oggetto potrà essere inviato, successivamente, alle società che, superata la fase di preselezione, saranno invitate a presentare l’offerta”.
Inoltre, l’istante Commerciale Sicula s.r.l. ha chiesto a questa Autorità di esprimere il proprio parere sull’ammissione alla procedura di cui trattasi dell’impresa Sebach s.r.l. e sulla non ammissione dell’istante medesima.
Relativamente all’ammissione in gara della Sebach s.r.l., l’impresa istante ha evidenziato diversi profili di illegittimità, come di seguito riportati.
In primo luogo, è stata segnalata la mancata presentazione, da parte della Sebach s.r.l., della certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge sul diritto al lavoro dei disabili, che, a detta della Commerciale Sicula s.r.l., la concorrente Sebach s.r.l. avrebbe dovuto presentare ai fini della partecipazione alla gara, a pena di esclusione, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine - ad avviso dell’istante - la produzione di una dichiarazione sostitutiva resa secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000R.
Quindi, è stata censurata l’ulteriore di