La questione controversa oggetto del presente esame concerne la asserita illegittimità del bando di gara per le ragioni evidenziate in fatto.
Per quanto concerne le censure (sub a) e sub b), vale rilevare che esse meritano una trattazione unitaria per l’evidente connessione che le lega.
Infondate, al riguardo, si ritengono le censure mosse dalla ditta istante circa la postulata irragionevolezza, non proporzionalità, incongruità e manifesta illogicità del requisito di capacità economica richiesto, ritenuto lesivo della concorrenza e non in linea con quanto prescritto all’art. 41 del D.Lgs. n.163/2006, laddove si richiede la dichiarazione di “aver realizzato nell’ultimo quinquennio (2005-2009) un fatturato globale di impresa medio annuo non inferiore all’importo a base di gara” e “in mancanza di detto requisito per giustificati motivi, aver realizzato nell’ultimo anno un fatturato globale al netto di IVA non inferiore all’importo a base di gara.”
Come, infatti, fondatamente controdedotto sul punto dalla stessa stazione appaltante, la motivazione di tale requisito è da ricercarsi nella legittima volontà della S.A. di selezionare, vista la rilevanza dell’appalto in questione, soggetti particolarmente qual