I) In via preliminare, il Collegio deve scrutinare l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla controinteressata, secondo cui, poiché i vizi dedotti nel medesimo riguardano direttamente l’illegittimità della lex specialis, la stessa avrebbe dovuto essere impugnata immediatamente.
L’eccezione è infondata poiché, per giurisprudenza costante, le clausole della lex specialis immediatamente lesive sono quelle che certamente, senza alcun margine di opinabilità, conducono all'esclusione del concorrente, e quelle che impediscano, indistintamente a tutti i concorrenti, una corretta e consapevole elaborazione dell'offerta, ciò che si verifica, in particolare, qualora la legge di gara preveda disposizioni abnormi che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara, ovvero abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell'offerta, o ancora, condizioni negoziali che configurano il rapporto contrattuale in termini di eccessiva onerosità e obiettiva non convenienza ed imposizioni di obblighi contra ius (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 30.4.2015, n. 6240).
Nel caso di specie, la clausola contestata non impediva la formulazione dell’offerta, né il calcolo della sua convenienza, né si presentava, di per sé, eccessivamente gravosa, essendo invece contestata la sua coerenza con la ratio dell’art. 83 D.Lgs. n. 163/06, dovendosi pertanto respingere l’eccezione.
Quanto al merito, il ricorso è fondato.
II) In via preliminare, osserva il Collegio che, in base all’art. 1.1 del disciplinare, oggetto dell’affidamento impugnato (Lotto 1) erano i prodotti “base”, espressamente evidenziati nella tabella A1 allegata al capitolato tecnico, e quelli “aggiuntivi”, se offerti dal concorrente aggiudicatario, di cui all’elenco complete riportato della tabella A2.
Le “quantità stimate”, relativamente a detto Lotto, attestavano che l’ammontare presunto dei prodotti base ammontava ad Euro 8.939.789,25, pari all’89,36% del totale della fornitura, ed ad Euro 1.063.754,22, pari al 10,64%, per i prodotti “aggiuntivi”.