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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 18/05/2011, n. 50
Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 18/05/2011, n. 50
Segnalazione irregolarità relativamente ai lavori si sistemazione aree urbane – I lotto – Verde attrezzato alla via San Giuseppe ed ex strada statale S.S. 91. Comune di San Nicola Baronia (AV).1. In merito alla redazione della perizia di variante, sulla questione, giova ricordare, che in caso di contratto di lavori stipulato “a corpo”, nessuna delle parti contraenti può pretendere una modifica del prezzo convenuto, e che l’importo dell’appalto può subire modifiche complessivamente in aumento (od in diminuzione), qualora in corso d’opera si manifesti l’esigenza di migliorare l’intervento. In particolare, secondo quanto previsto dall’art. 25, comma 3, secondo periodo della legge 109/94, l’ammissibilità di varianti, in |
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[Premessa]Il Consiglio |
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Considerato in fattoÈ pervenuta all’Autorità una segnalazione in data 23.04.2010 in forma anonima relativa ad alcune irregolarità nella conduzione dell’appalto in oggetto, eseguito per conto del comune San Nicola Baronia (AV) nel 2004 ed affidati ad una ATI verticale composta dalle imprese “Pagano geom. Felice s.r.l.” e “C.F. Costruzioni” di Colella Francesco. Nell’esposto viene indicato che i lavori sono stati ultimati dalla sola mandante al posto della mandataria, essendo quest’ultima in procedura di fallimento, in violazione dell’art. 94 del DPR 554/99, essendo la mandante priva dei requisiti di qualificazione adeguati nella categoria OG10, prevista nel bando come scorporabile, e posseduti invece dalla mandataria. Si evidenzia nell’esposto che l’impresa “C.F. Costruzioni” avrebbe commesso omissioni in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti ai sensi del co. 4 dell’art. 124 del DPR 554/99 ed avrebbe subappaltato i lavori riferiti all’impianto di illuminazione ad altra ditta. |
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Ritenuto in dirittoPreliminarmente si evidenzia che, con riferimento alle osservazioni mosse dall’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Salerno e fatte proprie dalla stazione appaltante, non è giustificabile il ridotto tempo concesso alle imprese nella presentazione delle offerte, motivandolo con l’eventuale perdita del finanziamento, considerato che la norma non prevede tale possibilità; mentre con riferimento alla problematica sollevata in merito alla condizione posta nel bando di gara relativa all’impossibilità di poter subappaltare le lavorazioni in OG 10, si rileva, per il futuro, che stando al vigente art. 118 comma 2 del d.lgs. 163 del 2006, così come modificato dal dlgs. 152 del 2008R, tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili. Con riferimento invece all’esecuzione dell’opera da parte della mandataria al posto della mandante, si ricorda che l’art. 94, comma 2 del DPR 554/99R (abrogato dal Dlgs. 163/06) prevedeva che “In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti di un’impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare, l’impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti, purché queste abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire”. Tuttavia, preme evidenziare che nel presente caso di subentro tra mandataria e mandante, lo stesso non è stato operato a seguito di fallimento della mandante dell’ATI, poiché la ditta “Pagano geom. Felice s.r.l.”, secondo quanto si legge da apposita visura camerale, risulta fallita con sentenza dichiarativa in data 15.12.2004 e quindi, successivamente alla data di ultimazione dei lavori. Anche l’Amministrazione appaltante ha, tra l’altro, chiarito che in nessuna occasione l’impresa “Pagano geom. Felice s.r.l.” avrebbe comunicato il proprio fallimento, anzi, che è presente agli atti della stessa, una sola dichiarazione (datata 29.12.2003) dalla quale risulta che l’impresa “...intende esercitare il recesso dagli obblighi scaturenti dal contratto rep. n° 351/2003...per sopraggiunte difficoltà economiche....e che tale facoltà ......deve ritenersi consentita, pur in assenza di un’espressa disciplina legislativa. Pertanto, ....lo scrivente (geom. Felice Pagano) nel comunicare lo scioglimento volontario e consensuale dell’associazione, fa presente di non avere alcuna pretesa creditoria circa i lavori di che tr |
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Il Consiglioapprova la presente deliberazione, rilevando le seguenti illegittimità da parte della stazione appaltante: 1. violazione di quanto previsto dall’art. 13 co 5 bis della legge 109/94R e dell’ art. 74, comma 2, del D.P.R. 554/1999, rispettivamente per l’esecuzione delle opere affidate all’impresa mandante e per la mancanza dei requisiti nella categoria OG 10; 2. approvazione di una perizia di |
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