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Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 20/11/2013, n. 186

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Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Consorzio Stabile Sintesi – Procedura aperta per il conferimento di “Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle amministrazioni dello Stato, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Puglia e Basilicata – Lotto 3” – Importo a base di gara: € 7.800.000,00 – Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso – S.A.: Agenzia del Demanio – Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Puglia e Basilicata.

Artt. 34 e 37 del D. Lgs n. 163/2006 e art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 - Disciplinare di gara e divieto di partecipazione in R.T.I e Consorzi di tipo verticale e/o misto - Legittimità della clausola - Idonea motivazione del provvedimento di esclusione

1. In un appalto di lavori di manutenzione di immobili ad uso di amministrazioni dello Stato, disciplinato ai sensi dell’art. 12 del D. L. 98/2011, la caratteristica dell&

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[Premessa]


Il Consiglio

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Considerato in fatto

Il Consorzio Stabile Sintesi ha presentato in data 29.03.2013 l’istanza di parere in oggetto, con cui ha chiesto l’avviso dell’Autorità in merito alla propria esclusione dalla procedura bandita dall’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Puglia e Basilicata. L’istante ha precisato di essere stato escluso per mancato possesso dei requisiti di qualificazione nella Categoria OG11, classifica IV.

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Ritenuto in diritto

I quesiti all’esame dell’Autorità riguardano la presunta illegittimità della motivazione del provvedimento di esclusione adottato nei confronti di parte istante nonché la legittimità o meno della clausola della lex specialis che osta alla partecipazione alla gara dei raggruppamenti o consorzi di tipo verticale o misto.

Occorre evidenziare che il contestato provvedimento di esclusione prot. n. 7179/2013 del 22.03.2013 si fonda sulla rilevata mancanza, in capo al Consorzio istante, “dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti dal disciplinare di gara al punto 5.3 … nulla dichiarando in merito alla categoria OG11 classifica IV”.

Al riguardo il Consorzio osserva, in primo luogo, che sarebbe illogico richiedere una determinata qualificazione SOA senza la necessaria indicazione degli importi dei lavori in appalto. La disamina del rilievo impone che si faccia riferimento alle esatte modalità di svolgimento della gara, che riflette il nuovo sistema accentrato delle manutenzioni degli immobili utilizzati dalle amministrazioni dello Stato, introdotto dall’art. 12 del D.L. 06/07/2011, n. 98R (conv. nella legge 15/07/2011, n. 111), che si fonda sulle previsioni triennali dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che le amministrazioni interessate prevedono di effettuare sugli immobili in uso. Nell’ambito di tale sistema, infatti, il comma 5 dell’art. 12 prevede che “L'Agenzia del Demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri”. La particolare sintassi della gara non consente pertanto di avere certezza degli interventi manutentivi da effettuarsi, alla cui ricognizione è possibile procedere solo attraverso il dato esperienziale costituito dal novero degli interventi statisticamente più ricorrenti nell’ultimo anno (v. punto IV del Disciplinare di Gara). Di qui la suddivisione della piattaforma contrattuale in tre lotti distinti, ordinati secondo la diversa dimensione quali-quantitativa degli interventi che si presume di realizzare, e tra questi il lotto 3 (“Lavori SOA dalla III alla IV classifica”), per il quale il Consorzio istante ha presentato domanda di partecipazione.

Orbene, alla luce dalla dinamica della procedura di gara deve valutarsi sfavorevolmente il rilievo dell’istante in ordine alla pretesa illogicità della disposta esclusione, non potendosi escludere l’interesse della S.A. ad affidare l’appalto ad imprese adeguatamente qualificate secondo le caratteristiche degli interventi da realizzare, ancorché questi, per le ragioni anzidette, non siano esattamente individuati. Dall’esame della copia dell’attestazione di qualificazione prodotto in sede di gara dal Consorzio lo stesso è risultato sprovvisto della necessaria qualificazione (in categoria OG 11, classifica IV), pertanto, il provvedimento di esclusione per difetto dei requisiti di qualificazione richiesti, che si fonda su di una precisa disposizione di lex specialis (punto IV del Disciplinare di gara), risulta logico e coerente.

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Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l’esclusione del Consorzio Stabi

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