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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. G.R. Lombardia 30/03/2016, n. X/5001
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Delib. G.R. 02/12/2019, n. XI/2584
- D. Dirig. R. 28/11/2018, n. 17589
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Testo del provvedimentoLA GIUNTA REGIONALE Visti: - il decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», e, in particolare, il Capo IV della Parte II, concernente «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche»; - il decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008 «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni»; Visti altresì: - la legge regionale 24 maggio 1985, n. 46 «Snellimento delle procedure per la vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche regionali», che disciplinava la vigilanza sulle costruzioni in zone del territorio regionale dichiarate sismiche ai sensi dell’art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64; - il «Regolamento per i termini e le modalità di controllo da effettuarsi sulle opere e sulle costruzioni in zone sismiche regionali» approvato con deliberazione g.r. n. 10650 del 22 marzo 1996, in attuazione della l.r. 46/1985; - il decreto del presidente pro - tempore di Regione Lombardia 3 settembre 2012, n. 7554, che ha disposto il rinnovo delle commissioni per l’effettuazione delle verifiche sull’osservanza delle norme sismiche, di cui all’art. 6 del regolamento di cui alla citata d.g.r. n. 10650/1996, istituite presso le sedi (ora Uffici) territoriali regionali di Bergamo, Brescia, Cremona e Pavia; Vista, in particolare, la legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 «Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche», come modificata dall’art. 16 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 42 (Collegato 2016), che disciplina la vigilanza sulle opere pubbliche o private localizzate nelle zone del territorio regionale dichiarate sismiche ai sensi dell’articolo 83, comma 3, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, comprese le varianti in corso d’opera influenti sulla struttura; Considerato che: - l’art. 3, comma 1, della l.r. 33/2015 attribuisce alla Giunta regionale la definizione delle linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica, di cui agli artt. 61, 90, comma 2, 93, comma 1, 94, comma 1, 96, 97, 99, 100 e 104 del d.p.r. 380/2001; - l’art. 15, comma 1, della l.r. 33/2015 stabilisc |
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Allegato A - Modalità per lo svolgimento in forma associata, da parte dei comuni, delle funzioni di cui all’art. 2, comma 2, della l.r. 33/2015(in attuazione dell’art. 13, comma 1, lettera a), della L.R. 33/2015) Per le opere ricadenti nel territorio di più comuni ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 3, della L.R. 33/2015, le funzioni di cui all’art. 2, comma 1N1, della medesima legge regionale sono esercitate da: 1. Forme associative, ai sensi della Parte I, Ti |
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Allegato B - Linee di indirizzo e coordinamento di cui all’art. 3, comma 1, della l.r. 33/2015(in attuazione dell’art. 13, comma 1, lettera b), della L.R. 33/2015) Introduzione Con D.G.R. 11 luglio 2014, n. 2129 “Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (L.R. 1/2000, art. 3, comma 108, lett. d)” la Giunta Regionale ha approvato la nuova classificazione sismica dei comuni lombardi. Al fine di allineare la nuova zonazione con la Legge Regionale 12 ottobre 2015, n. 33 “Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche”, la Giunta Regionale, con D.G.R. 8 ottobre 2015 - n. X/4144, ha differito al 10 aprile 2016 il termine per l’entrata in vigore della stessa. In particolare, la L.R. n. 33/2015 aggiorna la normativa sulle costruzioni in zona sismica adeguandola al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico in materia edilizia) e alla recente giurisprudenza costituzionale, trasferendo ai comuni, singoli o associati, le funzioni in materia sismica, che, in base allo stesso D.P.R., erano di competenza regionale. Si fa pertanto seguito a quanto disposto dall’art. 13, comma 1, lettera b), della L.R. 33/2015, che prevede la definizione delle linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni regionali trasferite ai comuni in materia sismica. 1. Autorità competente La L.R. 33/2015 prevede che l’autorità competente in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche sia individuata da ciascun comune all’interno dei propri uffici o nell’ambito delle forme associative previste ai sensi della Parte I, Titolo II, Capi IV e V, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii., per il territorio di propria competenza. Come previsto dall’art. 2, comma 2, della L.R. 33/2015, per le opere ricadenti nel territorio di più comuni, le funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo sono esercitate dalla Regione nel caso in cui non siano svolte dagli stessi comuni in forma associata. Le modalità di svolgimento in forma associata da parte dei comuni delle funzioni di cui all’art. 2, comma 2, della L.R. 33/2015 sono disciplinate dall’allegato A “Modalità per lo svolgimento in forma associata, da parte dei comuni, delle funzioni”. 2. Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni Ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L.R. 33/2015, sono trasferite ai comuni, singoli o associati, le funzioni della Regione di cui agli articoli 61, 90, comma 2, 93, comma 1, 94, comma 1, 96, 97, 99, 100 e 104 del D.P.R. 380/2001. 2.1 Abitati da consolidare (art. 61 del D.P.R. 380/2001) L’art. 61 del D.P.R. 380/2001 prevede che: 1. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione. 2. Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del competente ufficio tecnico regionale o comunale, possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della |
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Allegato C - Modalità di attuazione del sistema informativo integrato di cui all’art. 3, comma 2, della L.R. 33/2015(in attuazione dell’art. 13, comma 1, lettera c), della L.R. 33/2015) Il Sistema Informativo Integrato è il sistema informativo sviluppato per la gestione informatica delle pratiche inerenti le opere o costruzioni e la relativa vigilanza in zona sismica, in accordo con quanto previsto dall’art. 3, comma 2 della L.R. 33/2015. Al fine di assicurare la completa informatizzazione delle pratiche sismiche, nel quadro delle norme di livello nazionale e regionale di semplificazione, la Giunta regionale definisce le modalità di presentazione in via telematica delle pratiche stesse. Il Sistema Informativo Integrato dovrà infatti costituire un unico sistema finalizzato al supporto tecnologico della rete di strutture comunali e regionali competenti in materia sismica e della gestione informatica delle pratiche sismiche da parte di committenti e professionisti; in particolare, sarà necessario il suo coordinamento tecnico e funzionale con gli Sportelli Unici dell’Edilizia e le strutture comunali e regionali competenti in materia sismica ed urbanistica. Gli obiettivi del Sistema Informativo Integrato, infatti, saranno: - potenziare la comunicazione tra committenti, professionisti, Enti Locali, e Strutture Tecniche Competenti in materia sismica; |
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Allegato D - Modalità e criteri per l’individuazione delle varianti di cui all’art. 5, comma 1, della L.R. 33/2015(in attuazione dell’art. 13, comma 1, lettera d), della L.R. 33/2015) Come disposto dall’art. 5, comma 1, della L.R. 33/2015, rientrano nell’ambito di applicazione della legge le varianti in corso d’opera influenti sulla struttura che introducano modifiche tali da rendere l’opera stessa, in tutto o in parte, strutturalmente diversa dall’originale o che siano in grado di incidere sul comportamento sismico complessivo della stessa. |
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Allegato E - Contenuto minimo della documentazione e dell’istanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera c), della L.R. 33/2015(in attuazione dell’art. 13, comma 1, lettera e), della L.R. 33/2015) Le relazioni e gli elaborati progettuali minimi di cui all’art. 6, comma 1, lett. c), della L.R. 33/2015, per la presentazione della comunicazione di deposito o dell’istanza per il rilascio dell’autorizzazione sono: 6.1. Relazione illustrativa e scheda sintetica dell’intervento (modulo 12 di cui all’allegato B “Linee di indirizzo e coordinamento”); 6.2. Progetto architettonico (art. 93, comma 3, del D.P.R. 380/2001), ove già depositat |
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Allegato F - Criteri per il rilascio dell’autorizzazione sismica di cui all’art. 8, comma 1, della L.R. 33/2015(in attuazione dell’art. 13, comma 1, lettera f), della L.R. 33/2015) Chiunque intenda procedere a interventi strutturali nelle zone sismiche 2 è tenuto a presentare istanza di autorizzazione, debitamente sottoscritta dal titolare della pratica sismica o dal procuratore speciale di sua nomina, all’autorità competente in materia sismica, consegnando la documentazione allo Sportello Unico dell’Edilizia (di seguito, SUE) di riferimento. Nell’allegato E “Contenuto minimo della documentazione” è riportata la documentazione minima relativa all’istanza. Il SUE, come stabilito all’art. 6, comma 2, della L.R. 33/2015, provvede, entro 5 giorni, a trasmettere all’autorità competente copia della stessa, unitamente agli allegati. Nell’istanza di autorizzazione sono indicati i dati anagrafici e fiscali del committente, del progettista, del direttore dei lavori, del costruttore, del legale rappresentante in caso di società, nonché del collaudatore nei casi previsti dalla normativa vigente. |
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Allegato G - Casi e modalità per la richiesta del parere tecnico alla regione di cui all’art. 8, comma 4, della L.R. 33/2015(in attuazione dell’art. 13, comma 1, lettera g), della L.R. 33/2015) L’ufficio comunale o la forma associativa preposta al rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 8, commi 1 e 1bis, della L.R. 33/2015 richiede parere tecnico alla Regione per le opere pubbliche ( art. 8, comma 5) e a discrezione per le altre opere (art. 8, comma 4). Sono esclusi dalla richiesta di parere regionale, in quanto interventi minimali, ma comunque soggetti all’autorizzazione sismica di cui all’art. 8 della L.R. 33/2015, se ricadenti in “Zona 2”, i tipi di intervento di seguito riportati: - costruzioni semplici in muratura (punto 7.8.1.9 delle N.T.C. 2008) |
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Allegato H - Termini e modalità di svolgimento dei controlli di cui all’art. 10(in attuazione dell’art. 13, comma 1, lettera h), della L.R. 33/2015) I controlli di cui all’art. 10 della L.R. 33/2015 riguardano le opere e le costruzioni i cui progetti sono stati depositati ovvero autorizzati o soggetti a certificazione per gli interventi di sopraelevazione. La Regione ed i Comuni effettuano il controllo di competenza, anche a campione, adottando le procedure di seguito descritte. All’avvio del procedimento di controllo, l’autorità competente, ne dà comunicazione, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/90, al depositante la documentazione di cui all’art. 6 della L.R. 33/2015 ovvero al titolare dell’istanza di autorizzazione o della richiesta di certificazione per gli interventi di sopraelevazione di cui all’art. 8 della L.R. 33/2015 ovvero al procuratore speciale eventualmente nominato, comunicando: - il nominativo del responsabile del procedimento; - l’intervento oggetto di controllo; - la data prevista per il sopralluogo, ove previsto. Nel corso del procedimento di controllo dei progetti depositati o soggetti ad autorizzazione/certificazione, l’ufficio competente può richiedere, per una sola volta, le integrazioni necessarie. Qualora tali integrazioni non siano prodotte ovvero siano prodotte solo in parte o in modo non esaustivo rispetto a quanto richiesto, l’esito del controllo sarà negativo. Il controllo sulla realizzazione dell’intervento è effettuato mediante verifica documentale e/o con un sopralluogo in cantiere, al fine di valutare la rispondenza delle opere realizzate al progetto depositato, autorizzato o certificato. La data prevista per il sopralluogo non può essere antecedente al quindicesimo giorno e successiva al trentesimo giorno, a decorrere dalla data di invio della comunicazione di avvio del procedimento di controllo e può essere concordata con i soggetti interessati. All’eventuale sopralluogo partecipano, oltre al titolare del deposito/istanza di autorizzazione/certificazione ovvero il procuratore speciale eventualmente nominato, il progettista strutturale, il direttore dei lavori e ogni altro professionista competente in materia, individuato dallo stesso titolare. L’attività di controllo si conclude entro 60 giorni, con la comunicazione ai soggetti interessati dell’esito finale del controllo documentale e, ove previsto, del sopralluogo, come da verbale appositamente redatto. In caso di controllo da parte della Regione su interventi autorizzati dal Comune, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. 33/2015, la comunicazione di avvio dell’attività di controllo e quella sull’esito del controllo stesso sono trasmesse agli uffici comunali competenti. L’accertamento delle violazioni di cui all’art. 11 della L.R. 33/2015 comporta la redazione di specifico verbale, ai sensi dell’ |
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Allegato I - Linee guida per le costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione di cui all’art.12 commi 6 e 8.b), della L.R. 33/2015(in attuazione dell’art. 13, comma 1, lettera i), della L.R. 33/2015) Tutti coloro i quali, in una zona sismica di nuova classificazione, abbiano iniziato N3 e non ancora ultimato N4 una costruzione prima dell’entrata in vigore del provvedimento di classificazione, sono tenuti a farne denuncia, entro i quindici giorni successivi all’entrata in vigore del provvedimento stesso, allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) competente per territorio, mediante il sistema informativo di cui all’allegato C “Modalità di attuazione del sistema informativo integrato”. Nel caso in cui l’intervento ricada nei confini amministrativi di più comuni, la denuncia può essere presentata indifferentemente ad uno degli uffici competenti di cui sopra. |
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Allegato L - Commissione regionale in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche(in attuazione dell’art. 4, comma 2, della L.R. 33/2015) In attuazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 2, della L.R. 33/2015, è costituita la “Commissione sismica regionale in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche”, di seguito indicata anche come Commissione. 1. Attività 1.1 L’attività della Commissione è quella di supportare la Struttura regionale competente in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche di cui all’art. 4, comma 1, della L.R. 33/2015, di seguito indicata anche come Struttura, nello svolgimento delle funzioni previste dalla normativa stessa. 1.2 Tali attività riguardano in particolare: 1.2.1 lo svolgimento delle istruttorie tecnico-amministrative e l’espressione del relativo parere, con riferimento a: 1.2.1.a istanze per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 8, comma 1, della L.R. 33/2015, per le opere di competenza regionale ai sensi dell’art. 2, comma 2, della medesima legge; 1.2.1.b richieste di parere tecnico di cui all’art. 8, comma 4, della L.R. 33/2015 effettuate dai Comuni competenti; |
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Modulistica regionale unificata sismica |
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Modulo n. 1 - Istanza di autorizzazione sismica e Modulo n. 2 - Comunicazione di deposito sismico/istanza di certificazione alla sopraelevazionePer la consultazione dei moduli si rinvia al link |
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Modulo n. 3 - Denuncia di costruzione in corso in zona di nuova classificazione sismicaParte di provvedimento in formato grafico |
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Modulo n. 4 - Dichiarazione del progettista (coordinatore) delle strutture ai sensi dell'art. 12, comma 5, della L.R. 33/2015 e ss.mm.ii.Parte di provvedimento in formato grafico |
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Modulo n. 5 - Procura speciale autografa per l'effettuazione in forma telematica delle procedure di cui alla L.R. 33/2015Parte di provvedimento in formato grafico |
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Modulo n. 6 - Asseverazione di congruità e conformità del progetto strutturaleParte di provvedimento in formato grafico |
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Modulo n. 7 - Asseverazione di congruità e conformità del progetto architettonicoParte di provvedimento in formato grafico |
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Modulo n. 8 - Dichiarazione del progettista per interventi di sopraelevazioneParte di provvedimento in formato grafico |
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Modulo n. 9 - Dichiarazione/asseverazione del geologo di congruità dei contenuti della relazione geologica ai requisiti richiesti dal paragrafo 6.2.1 N.T.C. 2018 e/o dalla Delib.G.R. 2616/2011Parte di provvedimento in formato grafico |
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Modulo n. 10 - Dichiarazione/asseverazione dell'estensore della relazione geotecnica di congruità dei contenuti della relazione geotecnica ai requisiti richiesti dal paragrafo 6.2.2 N.T.C. 2018Parte di provvedimento in formato grafico |
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Modulo n. 11 - Dichiarazione del progettista strutturale relativa agli aspetti geotecnici dell'interventoParte di provvedimento in formato grafico |
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Modulo n. 12 - Relazione illustrativa e scheda sintetica dell'intervento o di parti compiute dello stessoParte di provvedimento in formato grafico |
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Modulo n. 13 - Dichiarazione di fine lavori strutturali ai sensi dell'art. 12, comma 8, lett. b, della L.R. 33/2015Parte di provvedimento in formato grafico |
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Modulo n. 16 - Comunicazione di deposito della dichiarazione di regolare esecuzioneParte di provvedimento in forma |
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