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Delib. ANAC 14/10/2014, n. CP-9

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Procedura ristretta per la privatizzazione attraverso cessione totale del capitale di CAREMAR e affidamento alla medesima di contratto di servizio pubblico di cabotaggio marittimo della Regione Campania.

Costituisce violazione dei principi di par condicio, trasparenza, segretezza delle offerte e impermeabilità delle fasi di gara, il fatto che la Commissione di gara abbia consentito agli offerenti, che avevano prodotto

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[Premessa]


I

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Considerato in fatto

L’Autorità, in data 12.9.2013, sulla base di segnalazioni e articoli di stampa, ha avviato d’ufficio un’istruttoria nei confronti della Regione Campania, per la verifica di presunte anomalie in ordine alla procedura ristretta per la privatizzazione, attraverso cessione totale del capitale di CAREMAR e affidamento alla medesima di contratto di servizio pubblico di cabotaggio marittimo nell’ambito territoriale della regione Campania, con particolare riguardo alle questioni del versamento del contributo AVCP e delle fideiussioni presentate dai concorrenti.

La Regione Campania, in relazione alla richiesta di informazioni correlata all’avvio dell’istruttoria, ha fornito riscontro in data 7.10.2013.

In data 26.11.2013, a seguito dell&rs

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Ritenuto in diritto

Sulla mancata presentazione da parte dell’offerente ATI SNAV/RIFIM e dell’offerente società Alilauro Gru.So.N. Spadell’attestazione di pagamento del contributo all’Autorità entro i termini di presentazione dell’offerta.

La S.A. ha rappresentato di avere ritenuto fondate le segnalazioni pervenute dagli operatori economici, per le vie brevi, il giorno anteriore alla scadenza dell’offerta, circa le difficoltà operative incontrate dagli stessi per il pagamento del contributo all’Autorità secondo le modalità prescritte negli atti di gara. La S.A. ha rappresentato, infatti, di avere rilevato nel sistema SIMOG dell’Autorità un errore nell’indicazione della data di scadenza per la presentazione delle offerte che, anziché indicare il 27.6.2013, indicava il 21.9.2012; il sistema, cioè, riportava invece che la data di scadenza delle offerte, quella delle domande di partecipazione (risalente all’anno prima). Ciò, pertanto, a parere della S.A. non avrebbe consentito agli operatori economici di effettuare il pagamento secondo le modalità operative prescritte dalla lex specialis di gara. La S.A. ha rappresentato, inoltre, di avere comunicato lo stesso giorno quanto sopra all’Autorità - sia per iscritto (via mail e fax) che telefonicamente (al call center) - al fine di risolvere tempestivamente la problematica segnalata. L’Amministrazione regionale ha riferito di avere ricevuto dal Call Center dell’Autorità, in data 26.6.2013, conferme circa le difficoltà operative riscontrate dagli operatori economici e la comunicazione circa l’impossibilità di risolvere il problema entro la data di scadenza delle offerte, cioè le h. 12.00 del giorno successivo, il 27.6.2013.

A seguito di ciò, la S.A. ha comunicato a tutti i candidati invitati a presentare offerta, in pari data (a mezzo fax), che «l’eventuale omissione dell’adempimento previsto dal punto 4 della lettera d’invito non sarà valutata ai fini dell’esclusione dalla procedura di gara», ferma restando la permanenza dell’obbligo di «regolarizzare, anche successivamente alla presentazione dell’offerta, il suddetto versamento all’Autorità».

L’Autorità, ha verificato presso l’ufficio Staff Contact Center, quanto riferito dalla S.A.; risulta, infatti, che gli operatori economici non abbiano potuto pagare, in data 26.6.2013, il contributo dovuto all’Autorità per la gara in esame, tramite il servizio riscossione dell’Autorità, a causa della errata indicazione, nel sistema SIMOG dell’Autorità, della data di scadenza e che non si sia potuto procedere, in pari data, alla rettifica dell’errata data di scadenza (la data è stata poi corretta in data 2.7.2013).

L’Autorità, con la determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, ha già avuto modo di ribadire che l’omesso versamento del contributo dovuto all’Autorità costituisce causa di esclusione, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, poiché rientra nella fattispecie di cui all’art. 46, comma 1-bis, d.lgs. 163/2006R (che subordina l’esclusione dei concorrenti dalle procedure di gara, al verificarsi del mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice, dal Regolamento attuativo e da altre disposizioni di legge vigenti) ma ha altresì rappresentato che un inadempimento meramente formale, consistente nell’aver effettuato il versamento di detto contributo seguendo modalità diverse da quelle impartite dall’Autorità N1, non può essere sanzionato dalla stazione appaltante con l’esclusione, senza che si proceda ad un previo accertamento dell’effettivo assolvimento dell’obbligo in questione N2 .

Nel caso di specie, non si ravvisano motivi per non concordare con l’orientamento di cui sopra; difatti si ritiene che gli operatori avrebbero potuto procedere, come in effetti hanno fatto, al pagamento del contributo all’Autorità con modalità diverse da quelle impartite dall’Autorità stessa, richiamate nella lex specialis di gara - presso i punti vendita Lottomatica Servizi ma con termine di gara scaduto - senza incorrere nell’automatica esclusione dalla gara (purché la S.A. accertasse l’avvenuto pagamento nei termini prescritti nella lettera d’invito).

La S.A., dopo aver verificato che non sarebbe stato possibile rettificare l’errore segnalato e ripristinare il corretto funzionamento del servizio di riscossione sul sito dell’Autorità, ha optato per comunicare a tutti gli operatori economici invitati, nel rispetto della par condicio, la proroga dei termini di pagamento del contributo dovuto all’Autorità e di presentazione della relativa ricevuta (senza modificare quelli della presentazione delle offerte), lasciando alla Commissione la determinazione dell’eventuale termine successivo entro cui adempiere.

In concreto, due operatori, su tre che hanno presentato offerta, hanno proceduto al pagamento del contributo entro il termine iniziale e il terzo ha effettuato il pagamento e consegnato la relativa ricevuta nel termine ad esso assegnato dalla commissione di gara nella seduta del 28.6.2013.

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Il Consiglio

- ritiene che la Regione Campania nella procedura per la privatizzazione di CAREMAR e per l’affidamento del contratto di servizio pubblico di cabotaggio marittimo regionale, abbia operato in contrasto con i principi del Trattato UE nonché del Codice dei contratti. Si ritiene, in particolare, che abbia violato i principi di par condicio, trasparenza, segretezza delle offerte e impermeabilità delle fasi di gara, avendo la Commissione di gara consentito agli offerenti, che avevano prodotto fideiussioni provvisorie prive dei requisiti prescritti dalla lettera d’invito e dalla legge, di produrre nuove fideiussioni provvisorie una volta scaduti i termini di perentori di presentazione delle offerte, omettendo di escluderli dalla gara. Tale contrasto è ravvisabile anche nel fatto che la Commissione di gara, in conformità alla lettera d’invito, abbia aperto e dato lettura contestuale della documentazione amministrativa e delle offerte, tecnica ed economica, procedendo solo successivamente all’ammissione

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