La questione controversa prospettata attiene alla legittimità o meno del provvedimento di esclusione disposto dalla S.A. nei confronti della società istante a fronte di una carenza documentale relativa alla incompletezza della lettera d’invito firmata per accettazione e della mancata dimostrazione nelle modalità richieste dalla lex specialis del requisito che dava diritto ai sensi dell’art.75, comma 7 del D.lgs. 163/2006 alla riduzione del 50% della cauzione provvisoria.
In via preliminare, occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità della richiesta di parere così come sollevata dalla Stazione Appaltante nell’istruttoria procedimentale, in quanto a suo avviso a fronte dell’avvenuta aggiudicazione, l’istanza di parere sarebbe divenuta inammissibile ai sensi del Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie. In proposito, va evidenziato come il “Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie” attuativo dell’art. 6, comma 7, lett. n.) del D.Lgs. n. 163/2006 preveda, all’art. 2 comma 1, che sia la stazione appaltante sia le parti interessate (individuate dal successivo comma 2) possano, singolarmente o congiuntamente, rivolgere all’Autorità istanza di parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, con il limite ancorché non esplicitato, che l’istanza venga proposta prima dell’intervenuta aggiudicazione definitiva. Ciò trova evidente fondamento nella funzione affidata al parere in questione, teso non a risolvere singole controversie d’imperio ed in via definitiva, bensì ad acquisire, in ordine alle fattispecie controverse, un parere altamente qualificato reso dall’Autorità istituzionalmente deputata a vigilare nel settore, ben potendo, pertanto, le parti, anche a fronte della sopravvenuta aggiudicazione e degli atti conseguenti, adeguarsi spontaneamente all’ipotesi di soluzione indicata dal parere precedentemente richiesto.
Nel caso di specie, l’istanza, avente ad oggetto la contestazione di un provvedimento di esclusione adottato nel corso della procedura di gara durante la verifica della documentazione amministrativa, non rientra in alcuna delle ipotesi di inammissibilità disciplinate dall’art.3 del citato Regolamento, riguardando pacificamente una questione, insorta e sottoposta a questa Autorità con apposita istanza in pendenza di gara, per la quale non risulta proposto alcun ricorso in sede giurisdizionale e qualificabile in termini di controversia fra le parti