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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 11/03/2016, n. 3
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 28/06/2016, n. 10
- L.R. 30/03/2018, n. 13
- L.R. 28/12/2018, n. 31
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CAPO I - Oggetto e finalità |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. Nell'ambito del riordino delle funzioni degli enti locali avviato dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie |
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CAPO II - Trasferimento di funzioni |
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Art. 2 - Trasferimento di funzioni1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, sono modificati |
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Art. 3 - Modifiche all'Allegato A della legge regionale 26/2014 - Funzioni mantenute dalle Province1. L'Allegato A della legge regionale 26/2014 è così modificato: a |
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Art. 4 - Modifiche all'Allegato B della legge regionale 26/2014 - Funzioni provinciali trasferite alla Regione1. L'Allegato B della legge regionale 26/2014 è così modificato: a) al punto 2, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti: "c bis) le funzioni di concessione dei contributi per la conservazione dei prati stabili di cui all'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali); c ter) le funzioni amministrative relative alla gestione del bene Dolomiti UNESCO;"; b) la lettera f) del punto 2 è soppressa; c) al punto 2, dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti: "m bis) le funzioni di polizia ambientale; m ter) l'autorizzazione alla deroga per la cattura di specie di fauna di interesse regionale per scopi didattici e scientifici e l'autorizzazione alla deroga per la raccolta di specie di flora d'interesse regionale di cui all'articolo 61 della legge re |
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Art. 5 - Modifiche all'Allegato C della legge regionale 26/2014 - Funzioni provinciali trasferite ai Comuni1. L'Allegato C della legge regi |
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Art. 6 - Piano di subentro1. Il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'ese |
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Art. 7 - Omissis |
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Art. 8 - Norme transitorie concernenti il patrimonio1. La Regione subentra alle Province nella proprietà o nella conduzione degli immobili ove hanno sede i Corpi e i Servizi di polizia locale nonché di quelli necessari all'esercizio delle sue funzioni e |
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Art. 9 - Modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria1. Le funzioni di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria esercitate dall |
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Art. 11 - Altre norme concernenti l'istruzione e il diritto allo studio1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di edilizia scolastica e di istruzione i Centri provinciali per l'istruzione degli a |
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CAPO III - Modifiche alla normativa regionale di settore |
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Art. 12 - Art. 13 - Omissis |
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Art. 15 - Art. 23 - Omissis |
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Art. 24 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 9/20051. All'articolo 8 della l |
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Art. 26 - Modifiche alla legge regionale 9/20071. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche: a) l'articolo 4 è così modificato: 1) al comma 3-bis la parola "provinciali, " è soppressa; |
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Art. 27 - Art. 29 - Omissis |
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Art. 30 - Coordinamento della normativa di settore1. Nella normativa di settore interessata dagli interventi effettuati con le disposiz |
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CAPO IV - Modifiche alle leggi regionali 7/2000, 26/2014 e 18/2015 |
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Art. 32 - Modifiche alla legge regionale 26/20141. Alla legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 4 dell'articolo 21 è aggiunto il seguente: "4-bis. Le modalità di consultazione delle Assemblee di comunità linguistica sui progetti di legge regionale di cui al comma 4 sono disciplinate con il regolamento interno del Consiglio regionale."; b)-c) N5 d) i commi 3 e 4 dell'articolo 32 sono sostituiti dai seguenti: "3. Sono trasferite alla Regione le funzioni indicate in dettaglio nell'allegato B, già di competenza provinciale, secondo le seguenti scadenze, fermo restando il trasferimento delle competenze in materia di lavoro, di cui al punto 8 dell'allegato B, effettuato dalla legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro): a) a decorrere dal 1° novembre 2016 le funzioni di cui al punto 7, lettera a); b) le restanti funzioni a decorrere dal 1° luglio 2016. 4. A decorrere dal 1° ottobre 2016 sono trasferite ai Comuni le funzioni già di competenza provinciale indicate in dettaglio nell'allegato C, per l'esercizio in forma associata mediante le Unioni con le modalità di cui all'articolo 26, comma 4, e dai Comuni che non vi aderiscono."; e) dopo l'articolo 35 è inserito il seguente: "Art. 35-bis norma transitoria in materia di partecipazioni societarie 1. Le Province continuano a gestire, sino al loro superamento, le procedure di dismissione delle partecipazioni societarie deliberate entro il 30 giugno 2016, nonché quelle previste nei piani di razionalizzazione o di riassetto approvati |
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Art. 33 - Modifiche alla legge regionale 18/20151. Alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche: a) l'articolo 20 è così modificato |
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CAPO V - Norme relative alla proroga di termini e alla costituzione e avvio delle unioni territoriali intercomunali |
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Art. 34 - Ambito di applicazione1. Il presente Capo disciplina la costituzione e l'avvio delle Unioni territoriali in |
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Art. 35 - Proroga di termini1. Per far fronte al ritardo dei consigli comunali nell'adozione degli atti di cui al |
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Art. 36 - Ulteriori modifiche alla legge regionale 26/20141. Alla legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a)-c) N6 d) al comma 1 dell'articolo 36 le parole "dal 1° gennaio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2016"; e) al comma 1 dell'articolo 39 le parole "prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'artico |
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Art. 37 - Ulteriori modifiche alla legge regionale 18/20151. Alla legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) l'articolo 46 è così modifi |
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Art. 38 - Disposizioni finanziarie connesse alla costituzione e all'avvio delle Unioni territoriali intercomunali1. Per l'anno 2016, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 3, della legge regionale 18/2015, la quantificazione delle quote del fondo ordinario transitorio comunale individuate dall'articolo 7, comma 5, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), è così rid |
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CAPO VI - Modifiche alla legge regionale 25/2015 e ulteriori conferme di contributi |
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Art. 39 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 25/20151. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale |
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Art. 40 - Omissis |
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CAPO VII - Omissis |
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CAPO VIII - Norme transitorie e finali |
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Art. 43 - Omissis |
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Art. 45 - Decorrenza del trasferimento di funzioni e delle modifiche alla relativa normativa di settore1. Il trasferimento delle funzioni di cui alla presente legge e delle relative risorse umane, patrimoniali e finanziarie ha effet |
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Art. 46 - Ultrattività dei regolamenti e delle Commissioni provinciali1. I regolamenti provinciali, vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge nelle materie oggetto di trasferimento alla Regione pe |
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Art. 47 - Avvalimento del Corpo forestale regionale in materia di vigilanza ambientale1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di ambiente, di cui all'Allegato A, punt |
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Art. 48 - Omissis |
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Art. 49 - Norma transitoria in materia di trasmissione dei dati relativi ai fabbisogni di beni e servizi alla Centrale unica di committenza regionale1. Nelle more della costituzione delle Unioni territoriali intercomunali, le attivit& |
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Art. 50 - Abrogazioni1. L'articolo 44 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), è abrogato. |
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Art. 51 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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