D. P.G.P. Trento 13/03/2001, n. 5-56/Leg. | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. P.G.P. Trento 13/03/2001, n. 5-56/Leg.

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente").
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[Premessa]



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE


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Art. 1 - (Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg.)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta provincial

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Art. 2 - (Sostituzione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg.)

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11 /Leg., come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 maggio 1995, n. 7-21/Leg., è sostituito dal seguente:

"Art. 2 - (Ambito di applicazione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale)

1. Sono sottoposti alla procedura di v.i.a.:

a) i progetti di impianti, opere o interventi elencati nella colonna 1 dell'allegato A;

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Art. 3 - (Sostituzione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg.)

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg., è sostituito dal seguente:

"Art. 3 - (Procedura di verifica)

1. La procedura di verifica si svolge su iniziativa del proponente, quale fase iniziale del processo di v.i.a..

2. Essa è obbligatoria - salvo che il proponente, rilevando autonomamente che il progetto presenta rilevanti interferenze con le componenti ambientali, non attivi direttamente la procedura di v.i.a. e l'eventuale fase di delimitazione del campo d'indagine - per i progetti riguardanti:

a) impianti, opere o interventi elencati nella colonna 2 dell'allegato A, qualora gli stessi non siano sottoposti obbligatoriamente a procedura di v.i.a. ai sensi dell'articolo 2;

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Art. 4 - (Inserimento dell'articolo 3 bis nel decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg.)

1. Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11 /Leg., come sostituito dall'articolo 3 del presente regolamento, è inserito il seguente:

"Art. 3 bis - (Esclusioni dalla procedura di verifica)

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, la Giunta provinciale può stabilire, con apposite deliberazioni, criteri e condizioni generali d'esclusione de

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Art. 5 - (Modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg.)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22

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Art. 6 - (Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg.)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg., come modificato dall'articolo 4 del decreto del Pres

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Art. 7 - (Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg.)

1. Il comma 7 bis dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale

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Art. 8 - (Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg.)

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg., sono apportate le seguenti modifiche:

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25759 1904591
Art. 9 - (Integrazione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg.)

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg.

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Art. 10 - (Modificazioni all'articolo 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg.)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 1311/Leg., al secondo periodo, le parole: "degli articoli 3 e 8" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 3".

2. All'articolo 11 del decreto del Presiden

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Art. 11 - (Inserimento dell'articolo 11 bis al decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg.)

1. Dopo l'articolo 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg., come modificato dall'articolo 8 del decreto del Presid

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25759 1904594
Art. 12 - (Modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg.)

1. Al comma 4 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22

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25759 1904595
Art. 13 - (Modifica all'articolo 13 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg.)

1. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg., le parole: "e del sottocomitato pe

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Art. 14 - (Modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg.)

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg., come modificato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 maggio 1995, n. 7-21/Leg., il comma 5 è sostituito dai seguenti:

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25759 1904597
Art. 15 - (Inserimento dell'articolo 14 bis al decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg.)

1. Dopo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/L

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25759 1904598
Art. 16 - (Allegati)

1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28,

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25759 1904599
Art. 17 - (Coordinamento formale del testo)

1. Al fine di coordinamento del testo del regolamento con le disposizioni in materia di istituzione dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente contenute nella legge il

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25759 1904600
Art. 18 - (Abrogazioni)

1. Sono abrogati l'articolo 15 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22

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25759 1904601
Art. 19 - (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti depositati presso, l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono svolte fino al loro completamento secondo la disciplina derivante dal medesimo, anche se i predetti progetti rientrano nelle tipologie e nelle eventuali soglie dimensionali, per le quali è prevista la procedura di verifica ai sensi del presente regolamento. Tuttavia, in tale ultimo caso, l'agenzia restituisce d'ufficio il progetto al proponente, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ove verifichi che l'impatto ambientale in relazione alle caratteristiche del progetto, non richieda lo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale.

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25759 1904602
Allegato A - Progetti sottoposti alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale (colonna 1) e alla procedura di verifica (colonna 2) di cui agli artt. 2 e 3.

AVVERTENZA: LA PRESENTE TABELLA NON CONTEMPLA LE TIPOLOGIE DI PROGETTO RIENTRANTI NELLA PROCEDURA DI V.I.A. DI COMPETENZA STATALE.



COLONNA 1

COLONNA 2


SOGLIE LIMITE PER ASSOGGETTARE LE OPERE A PROCEDURA DI V.I.A.

SOGLIE LIMITE PER ASSOGGETTARE LE OPERE A PROCEDURA DI VERIFICA

1. AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E ACQUICOLTURA



1. a) Progetti di ricomposizione fondiaria


oltre 200 ha

1. b) Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali o naturali alla coltivazione agricola intensiva (progetti non compresi nella lettera 1.d)


oltre 10 ha

1. c) Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre


oltre 300 ha

1. d) Progetti di imboschimento e disboscamento a scopo di conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo


oltre 20 ha per l'imboschimento



oltre 5 ha per il disboscamento

1. e) Impianti di allevamento intensivo di animali con più di:


40.000 posti pollame;

85.000 posti polli da ingrasso;

1.400 posti suini da produzione (di oltre 30 kg.);


60.000 posti per galline;

550 posti scrofe;


3.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg.);

150 UBA (bovini) da latte;


900 posti scrofe

400 UBA (bovini) da ingrasso;



10.000 posti per conigli.

1. f) Piscicoltura intensiva


oltre 5 ha di superficie delle vasche




2. INDUSTRIA ESTRATTIVA



2. a) Cave e torbiere, con esclusione delle varianti che non comportano un aumento di volume di materiale estratto all'interno di una singola area già autorizzata o concessa, nonché delle strutture e degli impianti di cui all'art. 7, comma 6, della L.P. n. 6/80

per estrazione oltre 500.000 mc di materiale o di area interessata superiore ai 20 ha

per estrazioni superiori a 200.000 mc di materiale, con riferimento alla singola cava o al programma d'attuazione di cui all'art. 6 della L.P. n. 6/80. Qualora detto programma sia obbligatorio è assoggettato a procedura di verifica il programma

2. b) Estrazione di minerali mediante dragaggio fluviale e lacuale


tutti i progetti

2. c) Trivellazioni e attività di ricerca di minerali solidi di prima categoria e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie


tutti i progetti

2. d) Attività di coltivazione di minerali solidi di prima categoria, degli idrocarburi e delle risorse geotermiche

tutti i progetti


2. e) Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma


tutti i progetti




3. INDUSTRIA ENERGETICA



3. a) Impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda


tutti i progetti, esclusi gli impianti industriali di cogenerazione con potenza termica complessiva fino a 5 MW

3. b) Impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda


con potenza termica complessiva superiore a 35 MW

3. c) Impianti industriali per il trasporto di gas, vapore e acqua calda


con condotte con lunghezza complessiva superiore a 15 km

3. d) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica

con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 km

con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km

3. e) Stoccaggio in superficie di gas naturale


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25759 1904603
Allegato B - Criteri di selezione di cui all'articolo 3, comma 6, e all'articolo 3 bis, comma 1, lettera a)

1. Caratteristiche dei progetti

Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

a) dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità);

b) cumulo con altri progetti;

c) utilizzazione di risorse naturali;

d) produzione di rifiuti;

e) inquinamento e disturbi ambientali;

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Allegato C - Relazione per la richiesta di procedura di verifica di cui all'articolo 3

1. Descrizione dell'ambiente nel quale viene proposto il progetto:

a) caratteristiche ambientali previste dall'art. 3, comma 2, lettere e) ed f) della legge provinciale;

b) principali vincoli ambientali che interessano, in tutto o in parte, il progetto;

c) valutazione della sensibilità ambientale del sito;

d) descrizione delle aree sensibili e delle aree protette presenti in prossimità del sito ove si realizza il progetto, con indicazione delle eventuali interferenze che il pr

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