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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.P. Trento 13/03/2001, n. 5-56/Leg.
D. P.G.P. Trento 13/03/2001, n. 5-56/Leg.
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE |
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Art. 1 - (Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg.)1. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta provincial |
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Art. 2 - (Sostituzione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg.)1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11 /Leg., come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 maggio 1995, n. 7-21/Leg., è sostituito dal seguente: "Art. 2 - (Ambito di applicazione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) 1. Sono sottoposti alla procedura di v.i.a.: a) i progetti di impianti, opere o interventi elencati nella colonna 1 dell'allegato A; |
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Art. 3 - (Sostituzione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg.)1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg., è sostituito dal seguente: "Art. 3 - (Procedura di verifica) 1. La procedura di verifica si svolge su iniziativa del proponente, quale fase iniziale del processo di v.i.a.. 2. Essa è obbligatoria - salvo che il proponente, rilevando autonomamente che il progetto presenta rilevanti interferenze con le componenti ambientali, non attivi direttamente la procedura di v.i.a. e l'eventuale fase di delimitazione del campo d'indagine - per i progetti riguardanti: a) impianti, opere o interventi elencati nella colonna 2 dell'allegato A, qualora gli stessi non siano sottoposti obbligatoriamente a procedura di v.i.a. ai sensi dell'articolo 2; |
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Art. 4 - (Inserimento dell'articolo 3 bis nel decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg.)1. Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11 /Leg., come sostituito dall'articolo 3 del presente regolamento, è inserito il seguente: "Art. 3 bis - (Esclusioni dalla procedura di verifica) 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, la Giunta provinciale può stabilire, con apposite deliberazioni, criteri e condizioni generali d'esclusione de |
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Art. 5 - (Modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg.)1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 |
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Art. 6 - (Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg.)1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg., come modificato dall'articolo 4 del decreto del Pres |
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Art. 7 - (Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg.)1. Il comma 7 bis dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale |
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Art. 8 - (Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg.)1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg., sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 9 - (Integrazione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg.)1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. |
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Art. 10 - (Modificazioni all'articolo 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg.)1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 1311/Leg., al secondo periodo, le parole: "degli articoli 3 e 8" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 3". 2. All'articolo 11 del decreto del Presiden |
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Art. 11 - (Inserimento dell'articolo 11 bis al decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg.)1. Dopo l'articolo 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg., come modificato dall'articolo 8 del decreto del Presid |
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Art. 12 - (Modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg.)1. Al comma 4 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 |
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Art. 13 - (Modifica all'articolo 13 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg.)1. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg., le parole: "e del sottocomitato pe |
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Art. 14 - (Modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg.)1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg., come modificato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 maggio 1995, n. 7-21/Leg., il comma 5 è sostituito dai seguenti: |
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Art. 15 - (Inserimento dell'articolo 14 bis al decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg.)1. Dopo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/L |
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Art. 16 - (Allegati)1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, |
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Art. 17 - (Coordinamento formale del testo)1. Al fine di coordinamento del testo del regolamento con le disposizioni in materia di istituzione dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente contenute nella legge il |
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Art. 18 - (Abrogazioni)1. Sono abrogati l'articolo 15 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 |
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Art. 19 - (Disposizioni transitorie e finali)1. Le procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti depositati presso, l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono svolte fino al loro completamento secondo la disciplina derivante dal medesimo, anche se i predetti progetti rientrano nelle tipologie e nelle eventuali soglie dimensionali, per le quali è prevista la procedura di verifica ai sensi del presente regolamento. Tuttavia, in tale ultimo caso, l'agenzia restituisce d'ufficio il progetto al proponente, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ove verifichi che l'impatto ambientale in relazione alle caratteristiche del progetto, non richieda lo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale. |
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Allegato A - Progetti sottoposti alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale (colonna 1) e alla procedura di verifica (colonna 2) di cui agli artt. 2 e 3.AVVERTENZA: LA PRESENTE TABELLA NON CONTEMPLA LE TIPOLOGIE DI PROGETTO RIENTRANTI NELLA PROCEDURA DI V.I.A. DI COMPETENZA STATALE.
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Allegato B - Criteri di selezione di cui all'articolo 3, comma 6, e all'articolo 3 bis, comma 1, lettera a)1. Caratteristiche dei progetti Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi: a) dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità); b) cumulo con altri progetti; c) utilizzazione di risorse naturali; d) produzione di rifiuti; e) inquinamento e disturbi ambientali; |
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Allegato C - Relazione per la richiesta di procedura di verifica di cui all'articolo 31. Descrizione dell'ambiente nel quale viene proposto il progetto: a) caratteristiche ambientali previste dall'art. 3, comma 2, lettere e) ed f) della legge provinciale; b) principali vincoli ambientali che interessano, in tutto o in parte, il progetto; c) valutazione della sensibilità ambientale del sito; d) descrizione delle aree sensibili e delle aree protette presenti in prossimità del sito ove si realizza il progetto, con indicazione delle eventuali interferenze che il pr |
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