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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 25/09/2013, n. 148
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 25/09/2013, n. 148
Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata da EL.DA Costruzioni S.r.l. con riferimento alla gara d’appalto avente ad oggetto “Affidamento mediante pubblico incanto dei lavori per la realizzazione di un centro polifunzionale per minori in località Bonagia” – Importo complessivo dell’appalto € 1.629.019,78 – S.A.: Comune di Palermo – Servizio U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo – CIG 4489585ABCArtt. 38, 48, 243-bis del D.lgs. n. 163/2006 - Vizi della dichiarazione sul collegamento sostanziale e conseguente esclusione 1. Sussiste l’obbligo per le società che partecipano a consorzi stabili di dichiarare, ai sensi dell’art. 38, comma 1 m-quater, del D. Lgs. n. 163/20 |
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[Premessa]Il Consiglio |
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Considerato in fattoIn data 8 aprile 2013 è pervenuta l’istanza in epigrafe, cui ha fatto seguito una memoria integrativa acquisita in atti l’11 giugno 2013, con la quale la EL.DA Costruzioni S.r.l. sottopone a questa Autorità alcuni quesiti inerenti presunte irregolarità nella procedura di gara in oggetto poste in essere dalla Stazione appaltante, e per essa dalla Commissione di gara, che avrebbero comportato -ad avviso dell’istante- la mancata aggiudicazione definitiva in favore del medesimo. Risulta in atti che la EL.DA Costruzioni S.r.l. aveva conseguito l’aggiudicazione definitiva dell’appalto il 7 gennaio 2013, giusta determinazione dirigenziale n. 7 in pari data, poi annullata d’ufficio ex art. 21-nonies della L. n. 241/1990 con determinazione dirigenziale n. 13 del 20 febbraio 2013. L’annullamento dell’aggiudicazione era stato disposto in esito ad un procedimento di revisione delle operazioni di gara instaurato dalla Stazione appaltante su richiesta di altra impresa (Co.E.S.I. S.r.l.) a mezzo di informativa formulata ai sensi dell’art. 243-bis del d.lgs. n. 163/2006. In sede di autotutela, infatti, l’Amministrazione, ritenuta fondata la richiesta della Co.E.S.I. S.r.l., aveva disposto l’esclusione della ditta CO.SY.BE. S.r.l. per incompletezza della dichiarazione relativa alle condanne penali, giudicata non conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara. La conseguente rinnovazione degli atti di gara, formalizzata dalla Commissione nel verbale del 28 febbraio 2013, comportava quindi la rideterminazio |
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Ritenuto in dirittoDall’esame della documentazione acquisita in atti emerge l’infondatezza dei rilievi di parte (EL.DA Costruzioni S.r.l.) limitatamente ai profili nn. 2 e 3 da ultimo richiamati in premessa, mentre devono accogliersi le censure prospettate in merito al profilo n. 1, avente ad oggetto l’illegittimità della riammissione in gara delle nove imprese originariamente escluse per aver omesso di dichiarare la forma di collegamento formale e sostanziale quali partecipanti a consorzi stabili, in violazione dell’onere dichiarativo imposto a pena di esclusione dal disciplinare di gara (punto 4.A.m-quater) e dall’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 R. Con il primo quesito l’istante contesta la riammissione in gara delle nove ditte in precedenza escluse per aver omesso la dichiarazione sul collegamento sostanziale, nell’assunto che l’omissione in argomento avrebbe dovuto precludere il loro recupero in autotutela. La detta riammissione, invero, non è supportata in punto di diritto da elementi tali da poter giustificare l’omessa dichiarazione, e quindi la disposta riammissione, stante il tenore letterale dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, e specificatamente il combinato disposto di cui ai commi 1 m-quater e 2 ultima parte di tale disposizione. La norma, infatti, preclude la partecipazione agli operatori economici che si trovino in rapporti di controllo o di collegamento sostanziale con altre imprese che partecipano alla medesima gara, sempreché le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale (art. 38 comma 1 m-quater). A tal fine, essa sancisce l’obbligo di dichiarare l’eventuale ricorrenza della situazione di controllo o di collegamento, specificando altresì di aver formulato autonomamente l’offerta (art. 38 comma 2 ultima parte) Più in dettaglio, i concorrenti devono dichiarare se si trovano o meno, rispetto alla gara, in una situazione di controllo e/o di collegamento di cui all’art. 2359 del Cod. civ.. Quest’ultima disposizione precisa che “(…) sono considerate collegate le società sulle quali un’altra s |
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Il Consiglioritiene, nei limiti di cui in motivazione, che - |
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