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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Lazio 02/04/2001, n. 8
L.R. Lazio 02/04/2001, n. 8
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 05/07/2001, n. 14
- L.R. 03/11/2003, n. 35
- L.R. 27/02/2004, n. 2
- L.R. 22/10/2018, n. 7
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 2 - (Oggetto)1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la presente legge disciplina: a) i criteri e l |
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Art. 3 - (Commissione consultiva) |
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CAPO II - CRITERI E MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI REGIONALI |
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SEZIONE I - CRITERI E MODALITÀ PER IL RILASCIO, IL RINNOVO ED IL TRASFERIMENTO DI CONCESSIONI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI CARBURANTI LUNGO LE AUTOSTRADE ED I RACCORDI AUTOSTRADALI E PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER I RELATIVI POTENZIAMENTI |
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Art. 4 - (Rilascio della concessione per l'installazione di nuovi impianti)1. Le domande per il rilascio di concessioni per l'installazione di nuovi impianti di carburanti sono presentate al dipartimento regionale competente in materia, corredate di: a) assenso alla installazione dell'impianto da parte dell'Ente nazionale per le strade - ENAS o della società titolare della concessione autostradale; b) documentazione o autocertificazione |
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Art. 5 - (Rilascio dell'autorizzazione per il potenziamento degli impianti)1. L'autorizzazione al potenziamento di un impianto di carburanti con prodotti non precedentemente autorizzati è ri |
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Art. 6 - (Modifiche degli impianti)1. Non sono soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 5 le seguenti modifiche degli impianti di carburanti: a) sostituzione di colonnine a semplice o doppia erogazione con altri a doppia o multipla erogazione e viceversa, per prodotti già autorizzati; b) |
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Art. 7 - (Trasferimento della concessione)1. La domanda intesa ad ottenere il trasferimento della concessione degli impianti di carburanti é presentata al dipartimento regionale competente in materia e sottoscritta, con firma autentica, sia dal cedente sia dal soggetto subentrante e deve riportare l'indicazione di tutti gli elementi atti ad identificare l'impianto. |
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Art. 8 - (Rinnovo della concessione)1. La domanda di rinnovo della concessione di un impianto di carburanti è presentata al dipartimento regionale competente in materia almeno sei mesi prima della scadenza diciottennale. 2. La domanda deve essere corredata di: a) assenso alla permane |
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Art. 8 bis - (Apertura e orario di servizio degli impianti di carburanti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali) |
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SEZIONE II - CRITERI E MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO |
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Art. 9 - (Attività di monitoraggio della rete distributiva di carburanti)1. Il dipartimento regionale competente in materia ha il compito di verificare, sulla base dei dati forniti dall'UTF e dai comuni ai sensi del comma 2, l'evoluzione del processo di ristrutturazione della rete degli impianti di distribuzione di carburanti. Tal |
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CAPO III - CRITERI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI DEI COMUNI |
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SEZIONE I - CRITERI GENERALI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA DI CARBURANTI LUNGO AL VIABILITÀ ORDINARIA |
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Art. 10 - (Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree)1. Ai fini della razionalizzazione della rete degli impianti di distribuzione di carburanti installati e gestiti sulla base dell'autorizzazione rilasciata dai comuni competenti per territorio, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del d.lgs. 32/1998 e successive modificazioni, "i piani comunali di ristrutturazione della rete distributiva di carburanti" N2 individuano, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 1 bis, del decreto stesso, criteri, requisiti e caratteristiche delle aree nelle quali possono essere installati i suddetti impianti nonché |
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Art. 11 - (Superficie dei nuovi impianti)1. La superficie minima occorrente per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti non deve essere, d |
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Art. 11 bis - (Indici di edificabilità)1. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 10, comma 1 quater, nonché quelle riguardanti le zone di cui all' articolo 10, comma 1, lettera a), i comuni individuano, nei piani comunali di ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti di cui all'articolo 26, la cubatura util |
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Art. 12 - (Incompatibilità) |
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Art. 13 - (Distanze minime tra i diversi impianti)1. Ai nuovi impianti di distribuzione dei carburanti, o a quelli da potenziare con nuovi prodotti, si applica quanto disposto dal presente articolo. 2. Per il nuovo impianto, se dotato di benzina e/o gasolio, nonché per l'impianto dotato di solo GPL e/o metano da potenziare con benzina e/o gasolio, si devono rispettare le seguenti distanze minime da altro impianto erogante benzina e/o gasolio situato nell'ambito della Regione: a) nei centri abitati, la distanza minima di trecento metri nel percorso stradale più breve e di seicento metri nella stessa direttrice di marcia; b) fuori dai centri abitati, sulle strade comunali, la distanza minima di un chilometro e mezzo nel percorso stradale più breve; c) fuori dai centri abitati, sulle strade provinciali nella stessa direttrice di marcia, o mano contraria, la distanza minima di tre chilometri nel percorso stradale più breve; |
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Art. 14 - (Impianti di energia o di carburanti alternativi ed ecologici)1. Per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di energie o di carburanti alternativi ed ecologici a basso indi |
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Art. 14 bis - (Requisiti minimi e criteri di priorità per i nuovi impianti)1. I nuovi impianti devono erogare almeno due dei seguenti prodotti: benzina, gasolio, metano, GPL e, limitatamente all'erogazione di benzina o gasolio, devono essere dotati |
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Art. 14 ter - (Modifiche degli impianti) |
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SEZIONE II - CRITERI GENERALI PER IL COORDINAMENTO DA PARTE DEI COMUNI DEGLI ORARI DI SERVIZIO E DELLE TURNAZIONI |
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Art. 15 - (Orario feriale)1. Per l'espletamento del servizio di vendita di carburanti negli impianti assistiti da personale, l'orario minimo settimanale di |
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Art. 16 - (Orario festivo)1. I comuni ove siano presenti almeno quattro impianti di distribuzione di carburanti assistiti da personale devono assicurare, nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali, l'apertura del venticinque per cento degli impianti con l'osservanza dell'orario feriale. Qualora nel comune siano funzionanti non più di tre impianti, a rich |
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Art. 16 bis - (Deroghe agli orari) |
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Art. 17 - (Servizio notturno) |
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Art. 18 - (Ferie)1. La chiusura per ferie degli impianti di distribuzione di carburanti deve essere autorizzata dai comuni, sulla base di u |
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Art. 19 - (Apparecchiature self-service)1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti dotati di apparecchiature a moneta o lettura ottica, denominati "self-serv |
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Art. 20 - (Deroghe) |
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SEZIONE III - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI AD USO PRIVATO |
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Art. 21 - (Disciplina degli impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato " lacuali e marini.")1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del d.lgs. 32/ |
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Art. 21 bis - (Disciplina degli impianti lacuali e marini di distribuzione di carburanti) |
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CAPO IV - VERIFICA SULL'IDONEITÀ TECNICA DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI - ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DELLA NORMATIVA VIGENTE - FUNZIONE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELLA REGIONE |
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Art. 22 - (Verifica sull'idoneità tecnica degli impianti di distribuzione di carburanti)1. In caso di concessione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti installati lungo le autostrade ed i raccordi autostradali, nonché in caso di rinnovo della concessione, di potenziamento e di modifica degli impianti stessi, di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8, si deve procedere al collaudo. Per gli impianti di distribuzione di carburanti installati lungo la viabilità ordinaria, il collaudo è limitato ai casi di autorizzazione di nuovi impianti e di potenziamento degli impianti stessi. |
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Art. 23 - (Attività di vigilanza)1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e, per quanto ivi non previsto, nella no |
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Art. 23 bis - (Decadenza della concessione o dell'autorizzazione)1. Costituiscono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione relative agli impianti di distribuzione di carburanti: |
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Art. 23 ter - (Sanzioni)1. L'installazione o l'eser |
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CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 25 - (Poteri sostitutivi della Regione)1. In caso di mancata individuazione da parte dei comuni, ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, dei criteri, dei requisiti e delle ca |
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Art. 26 - (Piani comunali di ristrutturazione della rete distributiva di carburanti)1. I comuni che, ai sensi della legge regionale 24 novembre 1994, n. 62, si sono dotati di piani di ristrutturazione della rete distributiva di carburanti adeguano gli stessi piani alla presente legge entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa e ne inviano copia al competente dip |
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Art. 27 - (Norma transitoria)1. Le domande per l'installazione, l'esercizio, i trasferimenti ed i potenziamenti di impianti di distribuzione di carburanti, presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge e per le quali non sia intervenuto un provvedimento di diniego, possono essere integrate dai soggetti legittimati entro sessanta giorni dalla predetta data per renderle conformi alle disposizioni della legge stessa. 2. Alle domande di cui al comma 1 presentate entro il 30 giugno 2000 si applicano, ove più favorevoli per i richiedenti, le distanze minime previste dalle norme vigenti al momento della presentazione dell |
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Art. 29 - (Abrogazioni)1. È abrogata la legge regionale 24 novembre 1994, n. 62. |
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Art. 30 - (Dichiarazione di urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione s |
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