Sent. TAR. Molise 29/01/2016, n. 42 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. TAR. Molise 29/01/2016, n. 42

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Edilizia e immobili - Attività edilizia - Inizio dei lavori - Individuazione - Sbancamento su un'area di vaste dimensioni - Sussiste.

L'effettivo inizio dei lavori si può ritenere sussistente quando le opere intraprese siano tali da evidenziare l'effettiva volontà del titolare di realizzare

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SENTENZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) ha pronunciato la

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FATTO e DIRITTO

Con delibera di Giunta comunale n. 1 del 4.1.2001, la Società S.C. S.r.l. otteneva l’assegnazione del lotto n. 1 della zona P.i.p. del Comune di A.. In data 25.10.2001 veniva stipulato il contratto di compravendita del lotto n. rep. 641 tra il Comune di A. e la predetta ditta.

L’art. 14 della predetta convenzione sancisce l’obbligo di dare inizio ai lavori nel termine di due anni dalla sottoscrizione della convenzione medesima, pena la decadenza dell’assegnazione del lotto e l’incameramento, a titolo di penale, delle somme versate. Sennonché, la ditta ricorrente non dava corso ai lavori, a causa di un contenzioso insorto con la ditta proprietaria del lotto confinante per la costruzione di un muro di contenimento da porre a confine dei due lotti ed il Comune di A., all’esito di apposita verifica in contraddittorio circa le cause del ritardo, dichiarava la risoluzione della convenzione di assegnazione del lotto, ritenendo violato il termine biennale di inizio dei lavori.

Con ricorso notificato il 26 novembre 2014 e depositato il 2 dicembre 2014, la società ricorrente è insorta per impugnare gli atti indicati in epigrafe nella parte in cui il Comune di A. ha disposto l’immediata risoluzione della convenzione anzidetta e l’incameramento delle somme versate dalla esponente.

La ricorrente deduce i seguenti motivi di censura: violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della convenzione rep. n. 641 del 25.10.2001 nonché del principio di buon andamento ed imparzialità. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, confusione e perplessità dell’azione amministrativa, illogicità manifesta, grave sviamento di potere, contraddittorietà.

1. La ricorrente assume di aver dato inizio ai lavori nel termine biennale previsto dall’art. 14 della convenzione, unica fattispecie, a suo dire, sanzionata, per il caso di inadempimento, con la clausola risolutiva espressa. In particolare allega di aver provveduto all’integrale sbancamento dell’area, alla realizzazione dei lavori di protezione delle scarpate e della strada di accesso al piazzale ed alla messa in sicurezza delle pareti libere di scavo, oltre che alla predisposizione dei calcoli delle gabbionate, così manifestando pienamente la seria intenzione di realizzare il manufatto assentito, salvo poi arrestarsi stante la necessità di realizzare un muro di sostegno tra il lotto 1 ed il lotto 2 per evitare probabili fenomeni di dissesto evidenziati dalla perizia geologica commissionata per la realizzazione del capannone; il confinante, infatti, nonostante reiterati solleciti, si rifiutava di realizzare il muro a sostegno della parete di scavo da questi creata artificialmente tra i due lotti posti a dislivello e necessaria al fine di attenuare la instabilità del terreno del lotto superiore di proprietà della esponente. L’avere omesso di accertare tali circostanze configurerebbe un difetto di istruttoria.

L’effettivo inizio dei lavori sarebbe anche comprovato dal fatto che l’amministrazione non dichiarava la decadenza per tali ragioni della concessione edilizia n. 133 del 30.9.2002 rilasciata per la realizzazione del capannone industriale ma anzi in data 12.12.2005 prorogava di tre anni il termine per la ultimazione dei lavori e, ancora, in data 6.5.2009 ne autorizzava il completamento con nota n. 1630.

2. Il Comune di A. avrebbe errato nel ritenere irrilevante il contenzioso in essere con il proprietario del lotto n. 2 posto a valle del lotto n. 1, divisi da una scarpata di circa 5 m., tenuto conto che la mancata realizzazione del muro di contenimento avrebbe potuto pregiudicare la sicurezza dell’intero intervento alla luce delle caratteristiche geologiche del sito, già interessato da un importante fenomeno franoso nel novembre 2008, come peraltro evidenziato da apposita perizia geologica di parte depositata in atti. Avrebbe errato anche nel ritenere tardiva la prospettazione della problematica da parte della esponente che, al contrario, si attivava sin dal maggio 2002, in occasione dei lavori di sbancamento realizzati dal proprietario del lotto 1 mediante il taglio artificiale del pendio, sollecitando invano la costruzione di un muro di contenimento tanto che la stessa amministrazione comunale si induceva a convocare le parti nel dicembre 2004 e, ancora, nel febbraio 2005 per tentare di dirimere bonariamente la questione. Inoltre il Comune di A. concedeva ripetutamente provvedime

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P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul r

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