Occorre premettere, in ordine alla pretesa inapplicabilità delle disposizioni del codice dei contratti alla procedura in esame per effetto di quanto disposto dall’art. 30 del codice, che nel caso di specie pur trattandosi di una concessione di servizi, il Comune si è “autovincolato” al rispetto del D.Lgs. 163/2006 (cfr. TAR Piemonte II, n. 1719/2007; TAR Sardegna, I, n. 1674/2007; TAR Lombardia-Milano, I, n. 1370/2008) avendo bandito una procedura aperta ai sensi dell’art. 55, con ciò manifestando l’intenzione di assoggettare l’affidamento alle regole del suddetto tipo di procedura così come prevista nel Codice dei Contratti pubblici (v. Deliberazione dell’Autorità n. 10 del 12 febbraio 2009). In particolare, i richiami contenuti nel bando (ptt. 12.1 e 12.2) agli articoli 41 e 42 del codice vincolano la stazione appaltante al rispetto delle disposizioni ivi previste.
Tanto premesso, venendo alla questione del requisito di capacità economica, questa Autorità al pari della giurisprudenza, ha più volte affermato che la richiesta di fatturato relativa al triennio pregresso, qualora superi il