La questione controversa sottoposta a questa Autorità con l’istanza di parere in esame investe due distinti profili: quello della legittimità della modalità di fissazione del prezzo a base d’asta prescelta dalla stazione appaltante, in termini di importo giornaliero forfettario per paziente, e quello della congruità del prezzo medesimo.
Nel merito, appare opportuno rilevare, preliminarmente, che l’appalto in oggetto deve essere propriamente ricondotto alla fattispecie di cui all’art. 14 del Codice dei contratti pubblici.
Tale disposizione, che disciplina la categoria dei c.d. “Contratti misti”, alla lett. b) del comma 2 prevede proprio il caso di “un contratto pubblico avente per oggetto prodotti e servizi di cui all’allegato II” stabilendo, al riguardo, che un siffatto contratto “è considerato un «appalto pubblico di servizi» quando il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell’appalto”. In altri termini, la qualificazione giuridica dell’appalto, in tali casi, deve essere effettuata utilizzando il c.d. “principio della prevalenza economica”, in base al quale l’appalto è considerato un appalto di servizi solo se il valore di questi è complessivamente superiore al totale delle voci previste nel quadro economico per i prodotti oggetto delle forniture.
Nel caso in esame, invece, non risulta dagli atti prodotti che la ASL della Provincia di Como abbia svolto puntualmente tale necessaria valutazione, non essendosi preoccupata - come invece avrebbe dovuto - di fornire concreti elementi economici in base ai quali dimostrare che la somministrazione domiciliare ai pazienti di quel particolare “medicinale” che è l’ossigeno terapeutico determina una incidenza economica del prodotto inferiore al valore di detti servizi, individuati nel capitolato di gara, unitamente alla fornitura di gas medicinale ad uso terapeutico (ossigeno in forma liquida), nei seguenti termini: - servizio di “call center”; - servizio di messa a disposizione di apparecchiature e co