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Deliberaz. G.R. Piemonte 22/02/2016, n. 20-2940

Legge regionale 22 novembre 1978 n. 69. Attuazione dell'articolo 8, comma 1 ter. definizione delle modifiche di modesta entità di progetti di coltivazione mineraria e recupero ambientale delle cave di pietra ornamentale, della relativa documentazione tecnica da allegare alla domanda e modulistica. Approvazione.
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Testo del provvedimento

A relazione dell'Assessore De Santis:

Vista la legge regionale n. 3/2015 che ha modificato l’articolo 8 della l.r. n. 69/1978 introducendo, con i commi 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies e 1 sexies, la possibilità per gli esercenti delle cave di pietra ornamentale di presentare un’apposita domanda per apportare una modifica di modesta entità al progetto di coltivazione mineraria e recupero ambientale, già precedentemente sottoposto a procedura di VIA e autorizzato ai sensi della suddetta legge regionale n. 69/1978;

preso atto che il comma 1 ter dell’articolo 8 prevede che la Giunta regionale definisca le tipologie di modifiche al progetto che rivestono natura di “modesta entità” e la relativa documentazione tecnica da allegare alla domanda;

considerato che i documenti: “Definizione delle modifiche di modesta entità e della documentazione tecnica da allegare all’istanza” e “Modulistica” allegati alla presente deliberazione quali parti integranti, sono frutto del lavoro condiviso del tavolo tecnico regionale, istituito dal Settore regionale P

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Allegato A - Definizione delle modifiche di modesta entità e della documentazione tecnica da allegare all’istanza

Premessa

La recente l.r. 3/2015 ha modificato l’art. 8 della l.r. 69/1978 introducendo, con i commi 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies e 1 sexies, la possibilità per gli esercenti delle cave di pietra ornamentale di presentare un’apposita domanda per apportare una modifica di modesta entità al progetto autorizzato.

La norma specifica che la modifica è possibile solo nell’ambito del perimetro autorizzato e nel rispetto dei volumi autorizzati.

Con il presente documento si dà attuazione al comma 1 ter del suddetto articolo 8 in cui è previsto che la Giunta regionale definisca le tipologie ammissibili delle modifiche apportabili al progetto e la documentazione tecnica da presentare in allegato all’istanza; il presente documento comprende anche il modello di domanda specifico.

L’autorizzazione per la realizzazione di una modifica di modesta entità deve essere richiesta all’Amministrazione competente individuata dal comma 1 dell’art. 4 della l.r. 69/1978. La richiesta di modifica di modesta entità non costituisce avvio di un procedimento ed è esclusa dalle procedure di VIA ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 40/1998 in quanto il progetto per il quale viene richiesta la variazione è già stato sottoposto a tali procedure. La modifica di modesta entità è infatti da considerare quale mero adeguamento del progetto autorizzato in relazione a limitati imprevisti di carattere geologico/geotecnico che non eccede né il perimetro di cava autorizzato né i volumi autorizzati.


1. Definizione delle modifiche da considerare di “modesta entità” al progetto autorizzato

Ai sensi del comma 1 ter

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Allegato B - Modello di istanza per modifica di modesta entità

Parte di provvedimento in formato grafico

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Dalla redazione