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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.P. Trento 18/12/2000, n. 32-50/Leg.
D. P.G.P. Trento 18/12/2000, n. 32-50/Leg.
D. P.G.P. Trento 18/12/2000, n. 32-50/Leg.
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PR |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 8 MAGGIO 2000, n. 4 (DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE IN PROVINCIA DI TRENTO) |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Definizioni)1. Nelle successive disposizioni del presente regolamento per legge si intende la legge provinciale 8 |
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Art. 2 - (Rilevazione della rete distributiva)1. Ai fini del monitoraggio dell'entità e dell'efficienza della rete commerciale previsto dall'articolo 23 della legge, i titolari di esercizi commerciali al dettaglio, di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche e di form |
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Art. 3 - (Utilizzatori professionali)1. Per utilizzatori professionali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) della legge si inten |
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Art. 4 - (Provvedimenti di rilascio, sospensione e revoca delle autorizzazioni)1. Le comunicazioni di cui all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 17 della legge e le domande di rilascio delle autorizzazioni previste dall'articolo 8, commi 2, 3, 4 e dall'articolo 15 della legge sono redatte in conformità a quanto stabilito con deliber |
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Art. 5 - (Motivazione e comunicazione dei provvedimenti)1. I provvedimenti di sospensione e di revoca delle autorizzazioni o di sospensione delle comunicazioni previste dalla legge sono emanati previa con |
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CAPO II - PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE |
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Art. 6 - (Consultazioni)1. Il parere delle organizzazioni degli enti locali, dei consumatori e degli imprenditori del settore commerciale previs |
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CAPO III - ACCESSO ALL'ATTIVITÀ COMMERCIALE |
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Art. 8 - (Requisiti morali)1. L'accertamento dei requisiti morali è effettuato secondo le modalità e procedure previste dalla disciplina di cui alla legge 15 maggio 1997, n.127, al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, alla legge 16 giugno 1998, n. 191 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni. |
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Art. 9 - (Requisiti professionali)1. Il possesso dei requisiti professionali è richiesto esclusivamente per l'esercizio dell'attività commerciale, sia al minuto che all'ingrosso, nel settore alimentare ed è accertato nei confronti dei titolari delle ditte individuali, di un socio accomandatario delle società in accomandita semplice, di un legale rappresentante delle società cooperative e delle società di capitali. 2. I corsi professionali previsti dall'articolo 5, comma 5, lettera a) e dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 sono istituiti, affidati o riconosciuti dalla Provincia Autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale 3 settembre 1987, n. |
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Art. 10 - (Preposto)1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in caso di società il possesso del requisito professionale può anche essere posseduto, invece che dal legale rappresentante, da un preposto scelto e indicato dalla societ&a |
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Art. 11 - (Subingresso nell'attività di vendita)1. Il trasferimento fra soggetti diversi delle autorizzazioni all'esercizio di attività di vendita disciplinate dai capi V, VII e VIII della legge è disposto dalle stesse autorità competenti ai sensi della legge al loro rilascio. 2. Ai fini del trasferimento dell'autorizzazione il subentrante deve attestare il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, indicando nella comunicazione da presentare al comune ai sensi della legge i dati relativi al contratto registrato ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, attestando il titolo di erede. La comunicazione dei dati |
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CAPO IV - COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE |
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Art. 12 - (Definizioni)1. Per insediamento di attività commerciali o di esercizi o di strutture di vendita, agli effetti di quanto previsto nella legge e nei provvedimenti approvati ai sensi dell'articolo 3 della stessa, si intende l'attivazione mediante l'apertura, l'ampliamento, il trasferimento, la concentrazione di esercizi di vicinato o di medie o di grandi strutture di vendi |
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Art. 13 - (Esercizi di vendita al dettaglio)1. Per esercizio di vendita al dettaglio deve intendersi il locale o complesso di locali nei quali si svolge detta attività. Esso è costituito da un'unità immobiliare autonoma, fisicamente separata da altre unità immobiliari contigue mediante pareti stabili chiuse su tutti i lati dal pavimento al soffitto o controsoffitto. 2. Qualora l'esercizio sia costituito da più locali, fra gli stessi devono sussistere uno o più collegamenti diretti tali da consentire l'agevole transito del pubblico fra i diversi locali mediante atri o corridoi. Nel caso di esercizio con più locali situati su piani diversi il collegamento - diretto deve essere assicurato a mezzo di scale. 3. Qualora più ese |
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Art. 14 - (Centri commerciali al dettaglio)"1. In relazione alla definizione di centro commerciale al dettaglio contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge, quale grande struttura di vendita costituita da più esercizi inseriti in una struttura a destinazione specifica e che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, si intende: a) per struttura a destinazione specifica, una struttura edilizia anche fisicamente discontinua progettata in modo unitario, realizzata anche per lotti o a seguito della ristrutturazione di edifici esistenti, nella quale sia prevista l'attivazione di due o più esercizi di vendita al dettaglio; b) per infrastrutture comuni, i parcheggi pertinenziali e la viabilità di accesso alla struttura edilizia, comprese eventuali rampe di accesso ai singoli piani; c) per spazi di servizio gestiti unitariamente, tutti i locali e spazi coperti destinati alla sosta e al transito del pubblico all'interno o all'esterno della struttura edilizia N3 . 2. Nei centri commerciali al dettaglio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) d |
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Art. 15 - (Superficie di vendita)1. Per superficie di vendita s'intende l'area destinata all'esposizione e vendita delle merci al pubblico, ivi compresa quella destinata alla sosta e transito del pubblico medesimo all'interno dell'esercizio. 2. Nella superficie di v |
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Art. 16 - (Conferenze di servizio)"1. Le domande relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8, comma 3 della legge sono trasmesse, con i relativi allegati, dal comune alla struttura provinciale competente in materia di commercio almeno venti giorni prima della seduta della conferenza di servizi di cui all'articolo 9, comma 7 della legge. Entro lo stesso termine le domande sono trasmesse anche ai comuni contermini, con l'invito a designare congiuntamente il rappresentante. Detti comuni possono prendere visione del |
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CAPO V - COMMERCIO AL DETTAGLIO SU ARRE PUBBLICHE |
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Art. 17 - (Definizioni)1. Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente Capo per "aree pubbliche" si intendono strade o piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico; per "posteggio" si intende la parte di area pubblica, o di area privata di cui il comune abbia la dispo |
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Art. 18 - (Forme di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche) |
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Art. 19 - (Rilascio delle autorizzazioni)"1. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici di cui all'articolo 7 della legge. Qualora l'attività sia esercitata mediante concessioni di posteggio, le relative autorizzazioni sono rilasciate dai comuni con riferimento alle tipologie di posteggio stabilite dagli stessi nel rispetto degli indirizzi generali approvati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 16, comma 1 della legge."N1 2. Qualora il richiedente l'autorizza |
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Art. 20 - (Subingresso)1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta, oltre al trasferimento dell'autorizzazione del titolare, anche il trasferimento della concessione di posteggio e dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa. "2. La comunicazione relativa al subingresso è inoltrata al comune competente entro 180 giorni dalla regi |
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Art. 21 - (Sospensione e revoca dell'autorizzazione)"1. La sospensione dell'attività relativa all'esercizio del commercio su aree pubbliche &egrav |
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Art. 22 - (Condizioni e limiti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche)1. L'esercizio dell'attività nelle forme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) della legge è soggetto ai criteri stabiliti dal comune nel rispetto degli indirizzi dettati dalla giunta provinciale ai sensi dell'articolo 15 della legge, nonché alla disponibilità delle aree individuate a tale scopo. Esso è consentito ai soggetti "titolari della concessione di posteggio nei mercati periodici e saltuari" N3 istituiti con provvedimento del comune ai sensi dell'articolo 16, comma 1 della legge. |
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Art. 23 - (Mercati)1. I comuni nei quali sono istituiti uno o più mercati devono dotarsi di apposita disciplina organica in materia di commercio su aree pubbliche e in particolare sul funzionamento dei mercati stessi in conformità con le disposizioni della legge, del presente regolamento e degli indirizzi generali approvati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 16, comma 1 della legge. 2. I comuni devono dare preventiva informazione al pubblico i |
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Art. 24 - (Revoca dei posteggi)1. La concessione del posteggio è revocata qualora il concessionario protragga l'assenza dal medesimo mercato per un periodo superiore ad un anno se trattasi di mercato periodico a frequenza annuale, pari alla durata del periodo di svolgimento del mercato nel caso di mercato pe |
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Art. 25 - (Permessi temporanei)1. In occasione di ricorrenze tradizionali o di manifestazioni straordinarie o di particolare interes |
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Art. 26 - (Autorizzazione a soggetti non italiani)1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione i soggetti non italiani di paesi membri della Comunit&agr |
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Art. 27 - (Sfera di applicazione del Capo VII della legge)1. Le disposizioni del Capo VII della legge si applicano anche agli industriali e agli artigiani che intendano esercitare il commercio dei loro prodotti su aree pubbliche o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità. Esse non si applicano ai soggetti |
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CAPO VI - ALTRE FORME DI VENDITA AL DETTAGLIO |
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Art. 28 - (Forme speciali di vendita al dettaglio)1. È vietata la vendita, mediante distributori automatici, di bevande alcoliche di qualsiasi g |
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CAPO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 29 - (Validità delle autorizzazioni e delle concessioni)1. Resta ferma la validità delle autorizzazioni, delle concessioni e degli altri provvedimenti rilasciati prima dell'entrata in vigore della legge in osservanza della legislazione di disciplina del settore commerciale previamente in vigore. 2 |
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Art. 30 - (Conversione delle autorizzazioni)1. Le autorizzazioni di commercio al dettaglio su aree private rilasciate, anteriormente all'entrata in vigore della legge, ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 o della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, sono convertite d'ufficio, anche nel caso in cui siano riferite ad esercizi autorizzati antecedentemente all'entrata in vigore della legge e classificati dalla stessa come esercizi di vicinato, in autorizzazioni da parte dei comuni nei quali hanno sede le strutture medesime. Qualora le autorizzazioni originarie siano state rilasciate dalla Provincia o dai Comprensori, ai sensi degli articoli 20, 21, primo comma e 22, secondo comma, della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, le stesse sono trasmesse ai comuni territorialmente competenti entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono |
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Art. 31 - (Norme sui procedimenti relativi alle medie e grandi strutture di vendita)1. Fino alla data di efficacia dei provvedimenti comunali da adottare ai sensi dell'articolo 9, commi 5 e 6 della legge, il rilascio di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 3, è disciplinato dalle disposizioni di cui ai commi successivi. 2. Le domande di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 3 della legge devono essere corredate, oltre che degli elementi previsti dalla deliberazione della Giunta Provinciale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della seguente ulteriore documentazione: a) attestazione concernente il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge; b) descrizione cartografica, in scala non inferiore a 1:100, dei locali dell'esercizio con la distribuzione interna degli spazi di vendita, dei locali di deposito e di servizio e l'individuazione delle aree esterne di parcheggio; c) estratto mappa con individuazione della particella edificiale e della porzione materiale relativa all'esercizio, se già esistente, o della relativa unità immobiliare in caso di nuova costruzione. N3 "c-bis) titolo |
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Art. 32 - (Norme sui procedimenti relativi alle autorizzazioni di commercio su aree pubbliche)1. Fino alla data di efficacia dei provvedimenti comunali da adottare ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a) della legge, il rilascio di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge è discip |
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Art. 33 - (Sanzioni amministrative)1. Gli organi di vigilanza che hanno proceduto all'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 20 della legge ne danno immediata comunicazione al comune in cui la violazione è stata accertata, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, mediante trasmissione di copia del verbale di accertamento. "2. Per l'emanazione del provvedimento di sospensione dell'attività di vendita di cui all'articolo 20, comma 2 della legge l'autorità competente è il Sindac |
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ALLEGATO 1 |
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TABELLE SPECIALI(articolo 31, comma 4 della legge e articolo 13, comma 8 del presente regolamento) |
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TS 1 - Articoli per impianti, distribuzione carburanti1. Kerosene e combustibili liquidi in bombole |
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TS 2 - Articoli per rivendite di generi di monopolio1. Articoli per fumatori 2. Articoli di cartoleria e cancelleria 3. Moduli e stampati per comunicazioni e richieste indirizzate a enti pubblici; moduli per contratti soggetti a registrazione 4. Articoli da ricordo e di artigianato local |
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TS 3 - Articoli per farmacia1. Prodotti dietetici per l'infanzia, gli anziani e gli ammalati 2. Acque minerali aventi specifiche indicazioni terapeutiche 3. Medicazioni sterili e noli sterili 4. Articoli igienici 5. Articoli sanitari 6. Reattivi chimico-clinici 7. Disinfettanti, germicidi e disinfestatiti |
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ALLEGATO 2 |
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CORRISPONDENZA FRA TABELLE MERCEOLOGICHE E SETTORI MERCEOLOGICI(articolo 31, comma 4 della legge e articolo 30, comma 2 del presente regolamento) |
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SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE:Tabelle merceologiche I/1 - A; I/2; I/2 - A; I/3; Il; III; IV; V; VI - VII; VII/1; VII/2; XIV/5. |
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SETTORE MERCEOLOGICO NON ALIMENTARE:Tabelle merceologiche IX; X; X/A; XI; XII/1; XII/2; XII/3; XIII; XIV/1; XIV/3; XIV/6 - A; XIV/7; XIV/ |
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SETTORE MERCEOLOGICO MISTO (sia alimentare che non alimentare):Tabelle merceologiche I/1; VIII; XIV/2; XIV/4; XIV/6; XIV/36; XIV/38. |
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