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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. G.R. Lombardia 08/02/2016, n. X/4792
Delib. G.R. Lombardia 08/02/2016, n. X/4792
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Testo del provvedimentoLA GIUNTA REGIONALE Visti: - il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152R: "Norme in materia ambientale", con specifico riferimento alla parte seconda, Titolo III; - il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988 "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377", con specifico riferimento al punto 2 lettera f dell'allegato I e al punto 5 lettera F dell'allegato II; - la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5R, recante "Norme in materia di impatto ambientale" che prevede il conferimento di funzioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) alle province e ai comuni territorialmente competenti per determinate categorie di progetti; - il Reg. reg. 21 novembre 2011, n. 5R "Attuazione della L.R. 2 febbraio 2010, n. 5 ("Norme in materia di impatto ambientale") ed in particolare l'art. 12, comma 2, che prevede l'emanazione di linee guida per la redazione degli studi di impatto ambientale, sentite l'Associazione regionale comuni lombardi (ANCI Lombardia), l'Unione province lombarde (UPL) ed ARPA Lombardia, al fine di assicurare, così come disposto dall'art. 3 comma 9, l'adeguato supporto tecnico - amministrativo alle autorità competenti in materia di VIA; - la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33R (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) così come modificata dalla legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33; - la Delib.G.R. 24 gennaio 2014, n. 10/1266R avente ad oggetto: "Approvazione delle linee guida per la componente salute pubblica degli studi di impatto ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2 del Reg. reg. 21 novembre 2011, n. 5", con particolare riferimento al punto 3 del dispositivo deliberativo che prevede la possibilità di adeguamento di dette linee guida "in conseguenza di eventuali criticità applicative che dovessero evidenziarsi"; - la direttiva 2014/52/UE del parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle considerazioni ivi riportate circa il fatto che: - la valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta gli effetti diretti ed indiretti di un progetto sul fattore popolazione e salute umana; |
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Allegato A - Linee guida per la componente "Salute pubblica" negli studi di impatto ambientale (SIA) e negli studi preliminari ambientali (SPA)Milano, dicembre 2015 1. Introduzione Le presenti linee guida espongono i riferimenti fondamentali per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale (SIA) e degli Studi preliminari ambientali relativamente al settore salute pubblica. Le categorie progettuali assoggettate alle procedure di VIA/verifica di assoggettabilità alla VIA sono molto diversificate, così come diversificati possono risultare gli impatti generati da tali opere aventi ricadute sulla salute della popolazione. In appendice A (Esperienze significative) è riportata una sintesi delle esperienze che si sono svolte in Italia ed in altri paesi allo scopo di presentare gli approcci metodologici utilizzati per la valutazione degli effetti sulla salute della popolazione derivanti dalla realizzazione di un progetto. Da tali esperienze si è tratto utile valore nella predisposizione del percorso metodologico oggetto della presente linee guida (Cfr. Capitolo 3). 1.1 Definizioni Ai fini di questo documento si adottano le definizioni di cui alla seguente tabella.
2. Norme e quadro programmatico 2.1 Norme È da rilevare che generalmente la normativa ambientale affronta il tema della protezione della salute umana utilizzando un approccio preventivo, che pone limiti ai fattori di pressione che possono determinare un impatto sulla salute. Non sono però note norme generali che impongono limiti espliciti agli effetti sulla salute. In questo contesto, utile riferimento è il principio di precauzione (si veda, ad esempio: Comunicazione della Commissione Europea sul principio di precauzione n. 52000DC0001 del 2 febbraio 2000), inteso come scelta cautelativa da utilizzare nell'ambito di una analisi dei rischi (comprensiva delle fasi di valutazione, gestione e comunicazione dei rischi stessi). Si può fare anche riferimento alle indicazioni provenienti da diversi approcci e modelli di analisi di rischio (quale, ad esempio, quelli elaborati da ISPRA, nel 2010, e presenti nel documento "Protocollo per la valutazione del rischio associato all'inalazione di vapori e polveri in ambienti aperti e confinati nei siti di bonifica" dove, nel capitolo relativo alla valutazione delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione, si forniscono indicazioni circa il valore di rischio al di sotto del quale si ritiene tollerabile una probabilità incrementale di effetti cancerogeni sull'uomo. Questo approccio, ovvero il tentativo di suggerire valori di rischio da non superare (o per lo meno con i quali confrontarsi), è stato assunto da recenti documenti tecnici in contesti specifici: il caso probabilmente più significativo è rappresentato dallo studio di fattibilità relativo alla proposta di installazione dell'inceneritore di Trento. 2.2 Quadro programmatico Atti programmati |
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