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Delib. G.R. Lombardia 08/02/2016, n. X/4792

Approvazione delle «Linee guida per la componente salute pubblica negli studi di impatto ambientale e negli studi preliminari ambientali» in revisione delle «Linee guida per la componente ambientale salute pubblica degli studi di impatto ambientale» di cui alla d.g.r. 24 gennaio 2014, n. X/1266.
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Testo del provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE


Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152R: "Norme in materia ambientale", con specifico riferimento alla parte seconda, Titolo III;

- il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988 "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377", con specifico riferimento al punto 2 lettera f dell'allegato I e al punto 5 lettera F dell'allegato II;

- la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5R, recante "Norme in materia di impatto ambientale" che prevede il conferimento di funzioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) alle province e ai comuni territorialmente competenti per determinate categorie di progetti;

- il Reg. reg. 21 novembre 2011, n. 5R "Attuazione della L.R. 2 febbraio 2010, n. 5 ("Norme in materia di impatto ambientale") ed in particolare l'art. 12, comma 2, che prevede l'emanazione di linee guida per la redazione degli studi di impatto ambientale, sentite l'Associazione regionale comuni lombardi (ANCI Lombardia), l'Unione province lombarde (UPL) ed ARPA Lombardia, al fine di assicurare, così come disposto dall'art. 3 comma 9, l'adeguato supporto tecnico - amministrativo alle autorità competenti in materia di VIA;

- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33R (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) così come modificata dalla legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33;

- la Delib.G.R. 24 gennaio 2014, n. 10/1266R avente ad oggetto: "Approvazione delle linee guida per la componente salute pubblica degli studi di impatto ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2 del Reg. reg. 21 novembre 2011, n. 5", con particolare riferimento al punto 3 del dispositivo deliberativo che prevede la possibilità di adeguamento di dette linee guida "in conseguenza di eventuali criticità applicative che dovessero evidenziarsi";

- la direttiva 2014/52/UE del parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle considerazioni ivi riportate circa il fatto che:

- la valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta gli effetti diretti ed indiretti di un progetto sul fattore popolazione e salute umana;

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Allegato A - Linee guida per la componente "Salute pubblica" negli studi di impatto ambientale (SIA) e negli studi preliminari ambientali (SPA)

Milano, dicembre 2015


1. Introduzione

Le presenti linee guida espongono i riferimenti fondamentali per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale (SIA) e degli Studi preliminari ambientali relativamente al settore salute pubblica.

Le categorie progettuali assoggettate alle procedure di VIA/verifica di assoggettabilità alla VIA sono molto diversificate, così come diversificati possono risultare gli impatti generati da tali opere aventi ricadute sulla salute della popolazione.

In appendice A (Esperienze significative) è riportata una sintesi delle esperienze che si sono svolte in Italia ed in altri paesi allo scopo di presentare gli approcci metodologici utilizzati per la valutazione degli effetti sulla salute della popolazione derivanti dalla realizzazione di un progetto. Da tali esperienze si è tratto utile valore nella predisposizione del percorso metodologico oggetto della presente linee guida (Cfr. Capitolo 3).


1.1 Definizioni

Ai fini di questo documento si adottano le definizioni di cui alla seguente tabella.


Termine

Definizione

Salute

Definita dall'Organizzazione Mondiale di Sanità, nel 1946, come "uno stato di completo benessere fisico, psichico, e sociale, e non semplicemente assenza di malattia".

È necessario considerare la salute come una risorsa che permette alle persone di condurre una vita produttiva sotto il profilo personale, sociale, ed economico, e per tener conto, per quanto possibile, degli elementi quantitativi che hanno a che fare con la qualità della vita (completo benessere).

Salute pubblica

La qualificazione come "pubblico" sottintende che ci si sta occupando di qualcosa che non appartiene ad un individuo ma che interessa una comunità di cittadini in relazione tra loro e con il mondo che li circonda

Pericolo

Proprietà e qualità intrinseca di un determinato fattore/contesto che ha la potenzialità di causare danni per la salute.

Rischio

Probabilità del danno alla salute che consegue alla esposizione ad un fattore di pericolo.

Per gli aspetti definitori, si rimanda alla manualistica di settore, non senza però ricordare almeno la grande distinzione che esiste tra il concetto di pericolo (inteso come proprietà e qualità intrinseca di un determinato fattore/contesto che ha la potenzialità di causare danni per la salute) ed il concetto di rischio (inteso come probabilità del danno alla salute che consegue alla esposizione ad un fattore di pericolo), perché nel linguaggio comune le due entità (erroneamente) vengono spesso confuse o utilizzate in modo intercambiabile.

Valutazione del rischio

Il percorso di valutazione del rischio - che deve essere reso ripercorribile a ritroso - è articolato in quattro fasi:

- identificazione del pericolo;

- determinazione della risposta alla dose (quale relazione esiste tra la dose e l'effetto sulla salute);

- valutazione del livello di esposizione al pericolo;

- caratterizzazione del rischio;

e deve portare, per quanto possibile, ad una stima quantitativa degli effetti (negativi/positivi) attesi sulla salute della popolazione interessata dall'intervento proposto. Si deve tradurre in una comprensibile e quantitativa misura di impatto sulla salute (ad esempio, il numero relativo o assoluto di casi in più o in meno che sono conseguenza del progetto).

Esposizione

Il termine esposizione è qui utilizzato nella accezione generale che indica qualsiasi elemento (pericolo) che è causa (potenziale o reale) degli effetti attesi sulla salute che sono allo studio. Tra una esposizione ed un effetto esiste sempre una relazione (per quanto complessa, articolata, incerta, ...) che deve essere valutata.

Limite

Il concetto di limite viene utilizzato in varie articolazioni. Le sigle NOEL, NOAEL, LOAEL, RFD, e così via, rappresentano livelli di esposizione (di dose) cui può essere utile a volte fare riferimento per definire condizioni o situazioni in cui il rischio può essere tenuto sotto controllo.

Si fa presente che una valutazione inerente l'effetto atteso sulla salute deve andare oltre il concetto stesso di limite, cercando di quantificare comunque il rischio per la popolazione oggetto dell'intervento, prescindendo dalla eventuale adesione a prescrizioni basate su qualche definizione di limite.

Popolazione interessata

Popolazione potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue ricadute sulla salute.

L'identificazione della popolazione target, funzione del progetto in esame e del contesto territoriale, non può prescindere dall'individuare (e dimensionare quantitativamente) eventuali sottopopolazioni di rilievo:

segmenti di popolazione cui dedicare particolare attenzione (diversi tipi di popolazione suscettibile: per età, sesso, etnia, stato di salute, condizione socio-economica, stili di vita, background genetico, ...);

segmenti di popolazione che non risiedono stabilmente in loco (pendolari, turisti, ...);

segmenti di popolazione soggette nel tempo a particolari dinamiche demografiche (immigrazioni/emigrazioni, invecchiamento, ...).

Effetto atteso sulla salute

Operazione di stima, soggetta a fenomeni di incertezza, che riguarda sia gli effetti negativi (es. patologie, condizioni di salute, fattori di rischio, ...) che gli effetti positivi (es. benessere, qualità della vita, ...) che un intervento può avere sulla popolazione target ed il suo stato di salute.

Fattori di confondimento/interazione

La relazione tra l'esposizione (con le sue caratteristiche) originata dalla proponenda opera e l'effetto/i atteso sulla salute della popolazione target matura in un contesto in cui agiscono diversi altri fattori degni di nota che, interagendo con l'esposizione, possono produrre un aumento (o una diminuzione) degli effetti attesi (ed in questo caso si parla di sinergia, o di fattori di interazione), o disturbare la relazione tra l'esposizione e l'effetto/i atteso sulla salute della popolazione target (ed allora si parla di fattori di confondimento).

I fattori di confondimento/interazione sono moltissimi e dipendono specificamente dall'opera che viene proposta: a solo titolo di esempio si fa riferimento a stili di vita (dieta, attività fisica, ...), influenze sociali (famiglia e reti sociali, razza, condizioni sociali, ...), condizioni di vita e ambientali (abitazioni, rumore, sicurezza, rifiuti, strade, ...), condizioni economiche (disoccupazione, reddito, ...), servizi (sanitari, commerciali, trasporti, ...), altri macro fattori (clima, PIL, biodiversità, ...). Alcuni di questi fattori sono a volte annoverati anche tra gli effetti attesi sulla salute.


2. Norme e quadro programmatico


2.1 Norme

È da rilevare che generalmente la normativa ambientale affronta il tema della protezione della salute umana utilizzando un approccio preventivo, che pone limiti ai fattori di pressione che possono determinare un impatto sulla salute.

Non sono però note norme generali che impongono limiti espliciti agli effetti sulla salute.

In questo contesto, utile riferimento è il principio di precauzione (si veda, ad esempio: Comunicazione della Commissione Europea sul principio di precauzione n. 52000DC0001 del 2 febbraio 2000), inteso come scelta cautelativa da utilizzare nell'ambito di una analisi dei rischi (comprensiva delle fasi di valutazione, gestione e comunicazione dei rischi stessi).

Si può fare anche riferimento alle indicazioni provenienti da diversi approcci e modelli di analisi di rischio (quale, ad esempio, quelli elaborati da ISPRA, nel 2010, e presenti nel documento "Protocollo per la valutazione del rischio associato all'inalazione di vapori e polveri in ambienti aperti e confinati nei siti di bonifica" dove, nel capitolo relativo alla valutazione delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione, si forniscono indicazioni circa il valore di rischio al di sotto del quale si ritiene tollerabile una probabilità incrementale di effetti cancerogeni sull'uomo.

Questo approccio, ovvero il tentativo di suggerire valori di rischio da non superare (o per lo meno con i quali confrontarsi), è stato assunto da recenti documenti tecnici in contesti specifici: il caso probabilmente più significativo è rappresentato dallo studio di fattibilità relativo alla proposta di installazione dell'inceneritore di Trento.


2.2 Quadro programmatico

Atti programmati

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