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Sent. C. Stato 05/01/2015, n. 11

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Distanze tra costruzioni - Calcolo - Balcone aggettante - Computabilità - Condizioni.

Il balcone aggettante, avente funzione architettonica o decorativa, può essere compreso nel computo delle distanze solo nel caso in cui una norma di piano lo preveda.
 

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SENTENZA


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FATTO

Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche G.L. agiva per l'annullamento del permesso di costruire n.50 del 22 aprile 2010 rilasciato dal Direttore del settore sviluppo del territorio e dell'economia locale del Comune di San Benedetto del Tronto per la realizzazione di un edificio di civile abitazione; con motivi aggiunti depositati in data 19 settembre 2011 impugnava il permesso di costruire in sanatoria del 30 maggio 2011 n.111. Il ricorrente era (è) proprietario di appartamento sito al primo piano di un fabbricato ubicato in modo da fronteggiare dal lato opposto della strada il lotto di terreno libero da costruzioni.

Su tale terreno erano iniziati i lavori di costruzione di un edificio a civile abitazione, autorizzati dall'amministrazione comunale con il permesso su indicato, rilasciato a favore originariamente di M.G. e M.G., volturato successivamente a favore di P.G. e P.M.V. a seguito di acquisto di proprietà avvenuto in data 3 novembre 2010.

Il ricorrente deduceva diversi profili di illegittimità, in relazione al mancato rispetto delle distanze tra edifici sotto vari aspetti; lamentava la violazione del regolamento edilizio comunale, in quanto il piano interrato sarebbe in realtà un piano seminterrato; lamentava violazione delle norme sulle barriere architettoniche.

La sezione quarta di questo Consesso, con ordinanza 1 giugno 2011, n.2381, in riforma della ordinanza n.300 del 2011 del primo giudice, accoglieva l'istanza cautelare e sospendeva il permesso di costruire, fatto salvo il completamento di alcune opere.

Nelle more, con ordinanza dirigenziale 14 aprile 2011, il Comune aveva sospeso i lavori, avendo rilevato nella loro esecuzione talune difformità rispetto al progetto approvato con l'impugnato permesso di costruire.

Già in precedenza rispetto alla adozione della ordinanza di sospensione dei lavori, i signori P.G. e P.M.V. avevano presentato domanda di permesso in sanatoria, rilasciato con provvedimento del 30 maggio 2011, n.111, a sua volta impugnato con motivi aggiunti, con i quali si sosteneva la illegittima ulteriore elevazione del piano interrato.

Il primo giudice ordinava (ordinanza n.420 dell'8 giugno 2012) quindi disporsi una verificazione incaricando il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Fermo; con atto del 27 giugno 2012 l'incaricato comunicava la presenza di un rapporto contrattuale tra il ricorrente e il Comune di Fermo; con ordinanza n.563 del 2012 il Tribunale disponeva che, in sua sostituzione, venisse incaricato della esecuzione della verificazione, già disposta con la precedente ordinanza, il Responsabile del Settore Edilizia Privata del Comune di Ascoli Pice

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MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale, sollevata dall'appello incidentale, in quanto l'accoglimento solo parziale del motivo di ricorso attinente alla distanza dalle scale non può certo determinare il completo assorbimento degli altri motivi, sopra elencati, che evidentemente dal primo giudice sono stati tutti respinti.

È talmente evidente l'interesse ad appellare, derivante dalla soccombenza pratica su buona parte dei vari motivi di censura, tra l'altro quelli più importanti, riproposti in appello, che non è necessario dilungarsi oltre modo sull' ammissibilità dell'appello principale.

2. Va respinto anche il motivo di appello incidentale (in realtà non condizionato, se non all'ammissibilità dell'appello principale) con il quale si ripropone la eccezione di inammissibilità dell'appello perché si tratta di costruzione tra edifici distanti, essendo sufficiente la semplice vicinitas, per ritenere sussistere le condizioni dell'azione per lamentare la violazione di norme edilizie, ambientali o paesaggistiche, sia pure sussistendo una strada nel mezzo e trattandosi di distanza (tredici metri o dieci metri, non rileva a tal limitato fine) non tale, comunque, da escludere un reale interesse alla tutela giurisdizionale (tra varie, si veda Cons. Stato, IV, 17 settembre 2012, n.4926).

3: Va respinto anche il motivo di appello incidentale con il quale si ripropone la eccezione di tardività, sostenendo che la parte appellante sarebbe venuta a conoscenza dei permessi di costruire mediante tabella informativa apposta sul cantiere e dalla pubblicità nell'albo pretorio comunale e in ogni caso la conoscenza si evincerebbe dagli esposti menzionati nei verbali della polizia municipale.

Costituisce infatti principio consolidato in materia di decorrenza del termine per impugnare una costruzione, che sia onere della parte che deduce la tardività del ricorso la dimostrazione della effettiva conoscenza ad un determinato momento e a tal fine non costituisce prova piena né la pubblicità nella specie all'albo comunale (tra varie, Cons. Stato, V, 11 novembre 2010, n.8017), né la mera affissione di cartelli di cantiere; il Collegio osserva che, in ogni caso, si può prescindere dall'ulteriore esame della eccezione di tardività, in quanto l'appello principale è infondato e come tale da respingere.

4. Il Collegio è costretto, trattandosi di contestazione di tipo preliminare (il cui eventuale accoglimento determinerebbe, per violazione delle regole del contraddittorio, una rimessione al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 105 c.p.a.),

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P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in

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