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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Valle D'Aosta 19/03/1999, n. 7
L.R. Valle D'Aosta 19/03/1999, n. 7
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[Premessa] |
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TITOLO I - ISTITUZIONE DEI SERVIZI ANTINCENDI |
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CAPO I - ISTITUZIONE |
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Art. 1 - (Istituzione dei servizi antincendi)1. La presente legge disciplina, nel territorio regionale, la prevenzione e l'estinzione degli incend |
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Art. 2 - (Prevenzione degli incendi)1. La prevenzione degli incendi consiste nell'espletamento dell'attività di polizia amministrativa di si |
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Art. 3 - (Estinzione degli incendi e soccorsi tecnici urgenti)1. L'attività di estinzione degli incendi e dei soccorsi tecnici consiste essenzialmente: a) nell'estinzione degli incendi; |
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Art. 4 - (Svolgimento dei servizi. Attività di protezione civile)1. La Regione si avvale, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui agli articoli 1, 2 e |
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Art. 5 - (Corpo valdostano dei vigili del fuoco)1. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco si articola in: a) personale professionista disciplinato dalla presente legge; b) personale volontario disciplinato dalla legge regionale 27 maggio 1988, n. 37 (Norme per il volontariato dei servizi antincendi - Protezione civile - Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco Volontari) e dal relativo regolamento regionale di attuazione 13 dicembre 1989, n. 1. |
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Art. 6 - (Corrispondenza tra le strutture e gli organismi dello Stato e quelli della Regione in materia antincendi)1. Le funzioni e le competenze, in materia antincendi, del Ministero dell'interno o dell'Amministrazione dell'interno e del Minis |
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CAPO II - ORGANIZZAZIONE |
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Art. 7 - (Attività di soccorso)1. L'attività di estinzione degli incendi e di soccorso tecnico, in genere, è effettuat |
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Art. 8 - (Coordinamento con il servizio antincendi boschivo)1. Nel caso di incendi boschivi, si applica l'articolo 7 della legge regionale 3 dicembre 1982, n. 85 |
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Art. 9 - (Servizi antincendi aeroportuali)1. Il Presidente della Giunta regionale, nel rispetto delle norme internazionali e di quanto stabilito dal comma 2, isti |
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Art. 10 - (Collegamenti con organismi nazionali e internazionali)1. La struttura di cui all'articolo 26 assicura: a) i collegamenti con gli organi centrali dello Stato competenti nelle materie indicate all'articolo 1, con i |
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Art. 11 - (Commissione tecnica per la prevenzione degli incendi)1. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalle disposizioni vigenti al Comitato centrale tecnico - scientifico per la prevenzione incendi ed al Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui agli articoli 10 e 20 del d.p.r. 577/1982, è istituita, presso la struttura di cui all'articolo 26, la Commissione tecnica per la prevenzione degli incendi, composta da: a) il dirigente di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), con funzioni di presidente; b) il dirigente preposto |
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Art. 12 - (Compiti della Commissione tecnica per la prevenzione degli incendi)1. La Commissione tecnica per la prevenzione degli incendi di cui all'articolo 11 svolge i seguenti compiti: |
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Art. 13 - (Collaborazione con reparti di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)1. La struttura di cui all'articolo 26: |
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Art. 14 - (Reti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)1. La struttura di cui all'articolo 26, previa intesa da raggiungersi tra il Presidente della Giunta regionale ed i competenti organi dello S |
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Art. 15 - Sede centrale e distaccamenti periferici del Corpo valdostano dei vigili del fuoco)1. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco opera mediante il contingente centrale, avente sede in Ao |
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Art. 16 - (Servizi gratuiti e a pagamento)1. Il servizio di estinzione degli incendi e l'apporto dei soccorsi tecnici urgenti sono gratuiti. 2. Sono a pagamento: a) i soccorsi tecnici prestati su richiesta |
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Art. 17 - (Competenze in ordine a strumenti urbanistici)1. In occasione della predisposizione o della modificazione dei piani regolatori e dei regolamenti di polizia urbana, le amministrazion |
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Art. 18 - (Competenze in ordine agli idranti stradali)1. Le amministrazioni comunali sono tenute a provvedere, in conformità alle direttive generali ed alle osservazioni specifiche del Corpo valdostano |
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CAPO III - DISPOSIZIONI CONNESSE CON LA PARTICOLARITÀ DEL SERVIZIO |
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Art. 19 - (Veicoli e conducenti dei servizi antincendi)1. In attesa che le disposizioni di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, e dal decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito in legge 3 agosto 1995, n. 351, siano estese anche |
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Art. 20 - (Esonero dal richiamo alle armi)1. Al personale professionista si applica l'articolo 17 della legge 13 maggio 1961, n. 469 (Ordinamen |
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Art. 21 - (Assicurazioni)1. Il personale professionista è assicurato contro gli infortuni accaduti in servizio e le inf |
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Art. 22 - (Requisizione di mezzi e materiali ausiliari)1. In casi di necessità, il Presidente della Giunta regionale può ordinare la requisizi |
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Art. 23 - (Impiego del Corpo valdostano dei vigili del fuoco per calamità fuori del territorio regionale)1. Il Presidente della Giunta regionale, su richiesta delle competenti autorità, dispone l'imp |
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Art. 24 - (Particolari incarichi)1. Quando ricorrano eccezionali circostanze, il dirigente preposto al Comando regionale dei vigili de |
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CAPO IV - DIREZIONE |
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Art. 25 - (Struttura regionale preposta ai servizi antincendi)1. La struttura regionale preposta ai servizi antincendi, di cui all'articolo 6, comma 2, si articola, a livello dirigenziale, in: a) dirigente con funzioni di direzione della struttura e funzioni ispettive, di cui all'articolo 6, comma 2; |
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Art. 26 - (Attribuzioni particolari della struttura preposta ai servizi antincendi)1. La struttura regionale preposta ai servizi antincendi, oltre ai compiti di cui agli articoli 9, 10, 11, 13 e 14, provvede, in |
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Art. 27 - (Attribuzioni del Comando regionale dei vigili del fuoco)1. Il Comando regionale dei vigili del fuoco: a) ha la diretta responsabilità dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi antincendi affidati al personale professionista; |
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Art. 28 - (Nomina del comandante del personale professionista dei vigili del fuoco)1. La nomina a comandante si consegue mediante concorso per esami al quale è ammesso se in possesso del diploma di laurea: |
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TITOLO II - PERSONALE PROFESSIONISTA DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO |
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CAPO I - ORGANICO |
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Art. 29 - (Articolazione del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco)1. Il personale professionista comprende: a) le qualif |
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Art. 30 - (Personale professionista)1. Al personale professionista si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste per il personale dipendente dall'Amministrazione regionale, integrate dalle disposizioni della presente legge e, in difetto, le corrispondenti norme statali. 2. Il personale professionista dell'area operativa - tecnica è escluso dall'applicazione del rapporto di lavoro a tempo parziale. |
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Art. 31 - (Organico. Modificazioni alla l.r. 45/1995)1. Il personale professionista sia dell'area operativa - tecnica sia dell'area amministrativo - contabile è inqua |
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Art. 32 - (Accertamenti dell'idoneità psicofisica)1. In considerazione del particolare tipo di lavoro prestato, l'Amministrazione regionale sottopone il personale professionista a specifici contr |
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Art. 33 - (Corsi di specializzazione e aggiornamento)1. L'Amministrazione regionale istituisce, anche in collaborazione con altri enti od organizzazioni, |
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CAPO II - RECLUTAMENTO |
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Art. 34 - (Reclutamento dei vigili professionisti)1. I vigili professionisti sono reclutati mediante concorso pubblico per titoli ed esami. 2. Per essere ammessi al concorso, i candidati devono possedere, oltre ai requisiti generali previsti per l'accesso al ruolo unico regionale: a) et |
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Art. 35 - (Reclutamento di capisquadra e capireparto)1. I capisquadra sono reclutati mediante concorso per titoli ed esami, cui è ammesso il personale |
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Art. 36 - (Reclutamento degli assistenti tecnici antincendi, dei collaboratori tecnici antincendi, degli ispettori antincendi e degli ispettori antincendi direttori)1. Il reclutamento degli assistenti tecnici antincendi, dei collaboratori tecnici antincendi, degli ispettori antincendi e degli ispettori antincendi direttori ha luogo mediante concorso pubblico per titoli ed esami. |
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Art. 37 - (Riserva di posti e valutazione dei titoli) |
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Art. 38 - (Corsi di formazione)1. I vincitori dei concorsi di cui agli articoli 34 e 36, se non appartenenti al ruolo unico regionale, sono assunti a tempo determinato durante il quale devono frequentare un corso, a carico dell'Amministrazione regionale, presso le scuole centrali antincendi o altra organizzazione qualificata. Gli idonei al corso ottengono la nomina a ruolo. I non idonei ce |
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Art. 39 - (Trattamento economico per la frequenza ai corsi)1. Ai partecipanti ai corsi di cui all'articolo 38 che non appartengono al ruolo unico regionale e che non siano dipendenti da amministrazioni o enti pubblici o da privati, è attribuito, durante il periodo di permanenza presso le scuole cent |
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CAPO III - NORME DISCIPLINARI |
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Art. 40 - (Disciplina)1. Il personale professionista è soggetto alle sanzioni disciplinari previste dal Titolo IV, C |
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Art. 41 - (Censura)1. La censura è inflitta per: |
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Art. 42 - (Riduzione temporanea dello stipendio)1. La riduzione temporanea dello stipendio è inflitta per: a) abituale abuso di bevande alco |
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Art. 43 - (Sospensione temporanea dalla qualifica e dalle funzioni, con privazione dello stipendio)1. La sospensione temporanea dalla qualifica e dalle funzioni, con privazione dello stipendio, è inflitta per: a) aver prestato o co |
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Art. 44 - (Destituzione)1. La destituzione è adottata per: a) assenza o abba |
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CAPO IV - CESSAZIONE DAL SERVIZIO |
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Art. 45 - (Limiti di età)1. Il personale professionista dell'area operativa - tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco cessa normalmente dal servizio con gli stessi limiti di età |
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Art. 46 - (Perdita dell'idoneità al servizio)1. La perdita delle condizioni psicofisiche di idoneità è accertata secondo le modalità previste dall'arti |
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Art. 47 - (Mobilità. Modificazioni alla l.r. 45/1995)1. Il comma 10 dell'articolo 28 della l.r. 45/1995 è sostituito dal seguente: |
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Art. 48 - (Iscrizione tra i vigili del fuoco volontari)1. Il personale professionista dell'area operativa - tecnica, non più in servizio, può |
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TITOLO III - NORME TRANSITORIE E FINALI |
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CAPO I - MODALITÀ DI TRASFERIMENTO |
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Art. 49 - (Trasferimento di personale al Corpo valdostano dei vigili del fuoco)1. Nella prima attuazione della presente legge, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del Comando della Valle d'Aosta è trasferito, a domanda, con decorrenza giuridica ed economica dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento di trasferimento, nell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco di cui all'articolo 31. Al personale stesso sono attribuite le qualifiche funzionali corrispondenti ai profili professionali rivestiti nel Corpo nazionale dei vigili de |
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Art. 50 - (Particolari modalità per la prima copertura dei posti vacanti)1. I candidati residenti in Valle d'Aosta che sono risultati idonei nel concorso nazionale per vigile del fuoco e che alla data di entrata in vigore della presente legge facciano parte dei contingenti avviati o da avviare ai corsi di formazione professionale presso le scuole centrali antincendi possono presentare d |
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Art. 51 - (Inquadramenti)1. Il personale indicato negli articoli 49 e 50 è inquadrato, a domanda, nel Corpo valdostano |
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Art. 52 - (Personale statale in posizione di comando)1. Il Presidente della Giunta regionale può chiedere, in relazione all'esigenza di garantire l |
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CAPO II - TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITÀ ACCESSORIE |
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Art. 53 - (Trattamento economico)1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 37 della l.r. 45/1995 e fino al primo contratto collettivo regionale che contenga una disciplina del rapporto di lavoro del personale professionista del Corpo valdost |
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Art. 54 - (Indennità di rischio e indennità notturna e festiva)1. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo regionale che ha decorrenza dalla data di inquadramento nel ruolo unico regionale, e che contenga una discipl |
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Art. 55 - (Trattamento di quiescenza)1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferito, ai sensi dell'articolo 49 o inq |
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Art. 56 - (Regolamento di applicazione della legge)1. Nel rispetto delle norme definite dalla presente legge sono disciplinati, in particolare, con regolamento regionale, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge: |
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TITOLO IV - NORME PER IL PASSAGGIO DELLE FUNZIONI |
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Art. 57 - (Trasferimento dei beni alla Regione)1. I beni immobili e mobili dello Stato, ivi compresi quelli registrati, in uso al Comando dei vigili |
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Art. 58 - (Contributi delle imprese di assicurazione) |
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Art. 59 - (Disposizioni finanziarie)1. Le spese per l'esercizio delle funzioni attribuite al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, valutate in annue lire 11.000.000.000 (euro 5.681.025,89) gravano sui sottoelencati capitoli di bilancio: a) quanto a lire 3.350.000.000 (euro 1.730.130,61) per l'anno 1999 e lire 10.350.000.000 (euro 5.345.328,91) a decorrere dall'anno 2000, per retribuzioni ed indennità dovute al pers |
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Art. 60 - (Variazioni di bilancio)1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999 e pluriennale 1999/2001 sono apportate le seguenti variazioni: a) parte entrata: istituzione di capitolo per memoria programma regionale: 1.01. codificazione: 01.01.06. cap. 800 "Contributi di cui all'articolo 22 della l. 196/1978 dovuti dalle imprese di assicurazione sui premi riscossi"; b) parte spesa: variazione in diminuzione in termini di competenza: cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti" anno 1999 lire 11.000.000.000 anno 2000 lire 11.000.000.000 anno 2001 lire 11.000.000.000 variazione in diminuzione in termini di cassa: cap. 69440 "Fondo di riserva di cassa" anno 1999 lire 3.700.000.000 variazioni in aumento in termini di competenza e per l'anno 19 |
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ALLEGATO A - TABELLA DELL'ORGANICO DEL PERSONALE PROFESSIONISTA DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO (ART. 31)
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ALLEGATO B -TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI PROFILI DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO CON LE QUALIFICHE FUNZIONALI DEL PERSONALE PROFESSIONISTA DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO (ART. 49)
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