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D. Dir.R. Veneto 14/01/2016, n. 3

Approvazione del nuovo modello regionale del simbolo distintivo di classificazione della struttura ricettiva complementare "alloggi turistici" (art. 31 della l.r. n. 11 del 2013 e DGR n. 419 del 2015). Revoca del Decreto del Direttore della Sezione Turismo n. 85 del 23 dicembre 2015.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Dir. R. 11/08/2017, n. 135
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Testo del provvedimento

Il Direttore


PREMESSO CHE

- la l.r. 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" disciplina all'articolo 31 la classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali;

- ai sensi dell'articolo 31, comma 3, lettera e) della citata legge regionale, la Giunta regionale, con provvedimento, definisce il modello regionale della simbologia da utilizzare per esporre il segno distintivo della classificazione delle altre strutture ricettive e delle sedi congressuali";

- in data 24 aprile 2015 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) la DGR n. 419 del 31 marzo 2015, con oggetto: "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast. Deliberazione n. 1/CR del 20 gennaio 2015, legge regionale 14 giugno 2013 n. 11, articolo 31, comma 1";

DATO ATTO CHE

- con la stessa deliberazione della Giunta regionale n. 419 del 31 marzo 2015, Allegato A, articolo 10 "Simboli distintivi delle strutture complementari", sono state date le seguenti indicazioni e direttive relativamente alla realizzazione del simbolo grafico distintivo delle strutture complementari tra le quali sono compresi gli "alloggi turistici":

a) il simbolo distintivo di classificazione deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico all'esterno dell'ingresso principale della struttura ricettiva complementare;

b) il simbolo distintivo è costituito da un letto per tutte le strutture complementari, su fondo verde racchiuso in un'ellisse delimitata da bordini in rosso, bianco e verde. Nella parte superiore dell'ellisse è riportata in rosso la specificazione della tipologia di struttura complementare, con lettere scritte in maiuscolo: CAMERE;

c) il simbolo distintivo di classificazione deve essere riprodotto in un cartello rettangolare così composto:

- ellisse con, nella parte inferiore, i leoni che specificano la categoria di classificazione assegnata all'esercizio da 2 a 5 leoni;

- forme, colori e immagini stabilite da decreto del Direttore della sezione regionale Turismo;

DATO ATTO CHE

- le strutture ricettive, tra cui gli alloggi turistici, ai sensi del comma 5 dell'articolo 31 della legge regionale n. 11 del 2013, devono esporre, in modo ben visibile all'esterno, il segno distintivo della classe assegnata, realizzato in conformità al modello regionale di cui al comma 3, lettera e) del citato articolo;

- i titolari delle strutture ricettive, tra cui gli alloggi turistici, che non espongono o espongono in modo non visibile al pubblico il segno distintivo della classe assegnata, sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00= a euro 2.000,00= ai sensi della lettera e) del comma 3 dell'articolo 49 della l. r. n. 11 del 2013;

- a decorrere dal 24 aprile 2015, ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art.50 della l.r.n.11/2013 e degli articoli 1 e 11 dell'Allegato A della DGR n.419/2015, tutti gli alloggi turistici, sia quelli di nuova apertura, sia quelli già classificati o regolarmente

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Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

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