Sent. C. Giustizia UE 16/04/2015, n. C-42/14 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 16/04/2015, n. C-42/14

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Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Locazione di un bene immobile - Fornitura di elettricità, di riscaldamento e di acqua nonché raccolta dei rifiuti - Contratto tra il locatore e i fornitori di tali beni e servizi - Prestazioni fornite al conduttore considerate come effettuate dal locatore - Oneri di locazione - Determinazione della base imponibile - Possibilità di includere gli oneri di locazione nella base imponibile dei servizi di locazione - Operazione costituita da un’unica prestazione o da più prestazioni indipendenti.

1) Gli articoli 14, paragrafo 1, 15, paragrafo 1, e 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito della locazione di un bene immobile, la fornitura di elettricità, di riscaldamento e di acqua, nonché la raccolta dei rifiuti, cui provvedono operatori terzi a favore del conduttore che utilizza direttamente tali beni e servizi, devono essere considerate prestate dal locatore qualora questi abbia concluso i contratti per la fornitura di tali prestazioni e si limiti a trasferirne i costi al conduttore.

2) La citata direttiva dev’essere interpretata nel senso che la locazione di un bene immobile e la fornitura di acqua, di elettricità, di riscaldamento nonché la raccolta dei rifiuti che accompagnano tale locazione devono, in linea di principio, essere considerate costitutive di più prestazioni distinte e indipendenti da valutarsi separatamente dal punto di vista dell’imposta sul valore aggiunto, a meno che vi siano elementi dell’operazione, tra cui quelli che indicano la ragione economica della conclusione del contratto, tanto strettamente collegati da formare oggettivamente una sola prestazione economica inscindibile, la cui scomposizione risulterebbe artificiosa.

3) Spetta al giudice nazionale effettuare le necessarie valutazioni tenendo conto dell’insieme delle circostanze in cui si svolgono la locazione e le prestazioni che l’accompagnano e in particolare del contenuto del contratto stesso.

Dalla redazione