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Sent. C. Giustizia UE 16/04/2015, n. C-278/14

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Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Forniture - Specifiche tecniche - Principi di parità di trattamento e di non discriminazione - Obbligo di trasparenza - Riferimento ad un prodotto recante un marchio commerciale - Valutazione dell’equivalenza del prodotto proposto da un offerente - Cessata fabbricazione del prodotto di riferimento.

L’articolo 23, paragrafo 8, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, non è applicabile a un appalto pubblico il cui valore non raggiunga la soglia di applicazione prevista da tale direttiva. Nell’ambito di un appalto pubblico non assoggettato alla predetta direttiva, ma che presenta un interesse transfrontaliero certo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, le norme fondamentali e i principi generali del Trattato FUE, segnatamente i principi di parità di trattamento e di non discriminazione, nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva, devono essere interpretati nel senso che l’amministrazione aggiudicatrice non può respingere un’offerta che soddisfa i requisiti del bando di gara basandosi su motivi non previsti in tale bando.

Dalla redazione