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Deliberaz. G.R. Piemonte 09/12/2015, n. 18-2555

Chiarimenti in ordine alle disposizioni applicabili a seguito dell'abrogazione dell'art. 31 della l.r. n. 56/77 ai sensi della legge regionale 11 marzo 2015 n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione" e sostituzione del paragrafo 7 della parte I dell'allegato A alla DGR n. 64-7417 del 7/4/2014.
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Testo del provvedimento

A relazione degli Assessori Balocco, Valmaggia:

Premesso che:

- con le leggi regionali 25 marzo 2013, n. 3 “Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia” e 12 agosto 2013, n. 17 “Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2013”, si era provveduto a modificare l’art. 31 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo”, al fine di disciplinare le procedure per la realizzazione delle opere d’interesse pubblico nelle aree soggette a pericolosità geologica non altrimenti localizzabili;

- con la deliberazione della Giunta regionale 17 aprile 2014, n. 64-7417 “Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica”, si era provveduto a individuare le strutture regionali deputate al rilascio del parere di cui all’articolo 31, comma 1 della l.r. 56/1977, nonché i casi in cui lo stesso si rendeva necessario, escludendo quelli per cui le medesime valutazioni venivano effettuate nell’ambito di altri provvedimenti;

- la medesima deliberazione ha dedicato a tali individuazioni lo specifico paragrafo “7. Opere di interesse pubblico in zone soggette a pericolosità geologica” della parte I dell’allegato A;

- a seguito dell’espressione del parere previsto dall’art. 31 della l.r. 56/1977, si rendeva necessaria una variante urbanistica per la localizzazione dell’intervento qualora non compatibile con la destinazione d’uso prevista dal piano regolatore (PRG) vigente.

Considerato che:

- con la legge regionale 11 marzo 2015 n. 3 “Disposizioni regionali in materia di semplificazione” si è proceduto all’abrogazione dell’art. 31 (Opere di interesse pubblico in zone soggette a pericolosità geolog

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Allegato 1 - Punto 7 della parte I dell’allegato A alla DGR n. 64-7417 del 7/4/2014

7. Opere di interesse pubblico in zone soggette a pericolosità geologica

7.1 Disposizioni per la realizzazione delle opere di interesse pubblico in zone soggette a pericolosità geologica

L’articolo 31 (Opere di interesse pubblico nelle zone soggette a vincolo) della l.r. 56/1977 disciplinava l’autorizzazione regionale per opere di interesse pubblico localizzate nelle zone soggette a vincolo idrogeologico di cui ai regi decreti n. 3267/1923 e 215/1933 e normate dalla l.r. 45/1989, oltre che nelle fasce di rispetto di cui all’art. 29 della medesima l.r. 56/1977.

Successivamente l’articolo 31 (Opere di interesse pubblico in zone soggette a pericolosità geologica) della l.r. 56/1977 è stato innovato dalla legge regionale 25 marzo 2013 n. 3 “Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica e di edilizia” e dalla legge regionale 12 agosto 2013, n. 17 “Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2013”, riferendosi alla possibilità di realizzare opere di interesse pubblico non previste dal piano regolatore e non altrimenti localizzabili nelle zone soggette a pericolosità geologica elevata e molto elevata individuate nei piani regolatori vigenti, indipendentemente dalla presenza del vincolo idrogeologico, sulla base del parere espresso dalla Regione. Tale modifica ha reso necessario avviare la variante urbanistica per la localizzazione dell’intervento, qualora non compatibile con la destinazione d’uso prevista dal PRG vigente.

Con la legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 “Disposizioni regionali in materia di semplificazione”, si è proceduto all’abrogazione dell’art. 31 della l.r. 56/1977; di conseguenza lo strumento urbanistico o il procedimento di autorizzazione dell’opera risultano essere l’unico momento nell’ambito del quale valutare la compatibilità tecnica delle opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, rispetto alla pericolosità dell’area su cui insiste l’opera.

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