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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Molise 29/09/1999, n. 34
L. R. Molise 29/09/1999, n. 34
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 13/04/2000, n. 22
- L.R. 05/04/2005, n. 11
- L.R. 27/09/2006, n. 28
- L.R. 30/01/2017, n. 1
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PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Finalità)1. La presente legge persegue le seguenti finalità: a) il concorso e la partecipazione attiva della Regione Molise in collaborazione con le altre Regioni del Mezzogiorno, alle politiche regionali, strutturali e di coesione dell'Unione Europea e agli interventi dell'Italia per le aree depresse, nonché il rinnovamento autonomistico delle istituzioni rappresentative e della pubblica amministrazione, nel rapporto con i cittadini, le imprese e le form |
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Art.2 - (Oggetto)1. La presente legge, in attuazione del d.lgs. n. 112/1998 R e dell'art. 3 della legge n. 142/1990, disciplina: a) la puntuale individuazione e ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi, mediante attribuzione o delega ai Comuni, alle Province, alle Comunità montane e agli altri Enti locali ad autonomia funzi |
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Art.3 - (Principi)1. La presente legge si conforma ai principi della Costituzione e in particolare a quelli previsti dagli articoli 5, 97, 117, 118, 128 della stessa, nonché a quelli fondamentali disposti dalla legge n. 59/1997 R e dalla legge n 142/1990 e successive modifiche. Essa si conforma segnatamente ai seguenti principi di: a) sussidarietà vert |
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Art. 4 - (Ruolo istituzionale e funzioni della Regione)1. La Regione, rafforzando i propri compiti di legislazione, programmazione generale, coordinamento e alta amministrazione, si conforma alla finalità prioritaria del decentramento e del riordino organico del sistema dei poteri e delle relazioni istituzionali tra Regione ed Enti locali; a tal fine, la Regione qualifica il proprio assetto organizzativo, esercitando esclusivamente funzioni amministrative che attengono ad esigenze di carattere unitario a livello regionale. 2. La Regione esercita segnatamente le funzioni riguardanti: |
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Art. 5 - (Ruolo istituzionale e funzioni degli Enti locali)1. La ripartizione e l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi tra gli Enti locali è preordinata, ai sensi degli articoli 2, 3, 9, 14, 15 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni, ai seguenti ruoli istituzionali: |
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Art. 6 - (Esercizio associato delle funzioni)1. Nei casi in cui la presente legge individui funzioni e compiti da conferire ai Comuni con popolazione inferiore a 2000 abitanti, o comunque aventi caratteristiche demografiche, territoriali e strutturali che non ne consentano l'esercizio se non in maniera associata, la Giunta regionale propone, anche secondo le modalità e le procedure di cui ai successivi articoli 8 e 9, ai Comuni interessati, entro 90 giorni dall'ent |
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Art. 7 - (Formazioni sociali e Onlus)1. La Regione e gli Enti locali promuovono l'assolvimento, ai sensi del precedente art. 1, c. 1, lett. g), di funzi |
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Art. 8 - (Concertazione)1. Al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata con tutti i soggetti del sistema regionale delle autonomie, la Regione Molise organizza l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale anche mediante intese, convenzioni, accordi di programma ed altre forme di negoziazione interistituzionale, anche in sede di Conferenza regionale delle Autonomie locali, con le Province, i Comuni capoluogo, le Comunità montane, le Associazioni molisane dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, nonché con altri singoli en |
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Art. 9 - (Conferenza regionale delle Autonomie locali)1. È istituita la Conferenza Regionale delle Autonomie Locali. 2. La Conferenza è organo di confronto e di consultazione permanente sullo sviluppo e la costruzione del sistema integrato delle Autonomie locali; formula proposte e pareri obbligatori agli Organi Regionali e agli Enti locali sull'attuazione della presente legge, sull'applicazione dei principi e criteri autonomistici di cui agli articoli 1 e 3 nelle attività normative, programmatorie e amministrative della Regione, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, nonché in tutti gli altri casi previsti dalle leggi regionali. 3. In particolare, la Conferenza esprime parere: a) sulle linee generali dell'attività normativa regionale che interessa direttamente gli Enti locali e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica regionale e della politica finanziaria e di bilancio; |
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Art. 10 - (Copertura finanziaria e patrimoniale. Fondo regionale per il Sistema delle Autonomie locali – FO.R.S.A.L.)1. Al fine di assicurare agli Enti locali la congrua copertura finanziaria per l'esercizio da parte degli Enti locali dei compiti e delle funzioni amministrative, precedentemente esercitate dalla Regione, nonché di quelle delegate dalla Regione agli Enti locali, ai sensi dell'art. 7, c. 2, lettera b), seconda parte, del d.lgs. n. 112/1998, è istituito il Fondo Regionale per il Sistema delle Autonomie Locali, denominato FO.R.S.A.L.. 2. Il Fondo è formato dalle risorse finanziarie trasferite dallo Stato, di cui a |
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Art. 11 - (Collaborazione tecnica con gli Enti locali)1. La Regione assicura, in coordinamento e d'intesa con le Province, forme di assiste |
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Art. 12 - (Formazione)1. La Regione, mediante convenzioni con organismi specializzati ed eventuali intese c |
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Art. 13 - (Sistema informativo regionale)1. Il sistema informativo della Regione (Molise Dati), di cui alla legge regionale n. |
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Art. 14 - Omissis |
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Art. 15 - (Mobilità esterna delle risorse umane)1. Sulla base degli indirizzi e delle proposte espresse dalla Commissione, di cui al precedente art. 9, c. 9, la Regione e gli Enti locali, previe intese con le organizzazioni sindacali più rappresentative dei dipendenti pubblici, da perfezionare non oltre 45 giorni dalla convocazione, concertano un programma di mobilità delle risorse umane, in connessione con il conferimento dei compiti e delle fun |
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Art. 16 - (Decorrenza dell'esercizio delle funzioni e della attribuzione delle risorse)1. In attuazione dell'articolo 3 c. 1, lett. b), della legge n. 59/1997 e dell'art. 7 del d.lgs. n. 112/1998, le intese di cui al precedente articolo 8 prevedono la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite |
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Art. 17 - (Interventi sostitutivi)1. La Regione si sostituisce agli Enti locali, nei casi in cui la loro inadempienza leda interessi sociali ed economici rilevanti. |
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Art. 18 - (Rapporto annuale e monitoraggio della attuazione della legge)1. La Giunta regionale, dopo avere acquisito il parere della Conferenza di cui al precedente art. 9, presenta, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un Rapporto annuale al Consiglio regionale sulla |
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Art. 19 - (Riordino delle materie e dei settori organici)1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge la Regione provvede al riordino organico della disciplina legislativa delle materie, nell'ambito dei rispettivi settori, sulla base del conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali e statali operato dal d.lgs. n. 112/1998 e dalla presente legge, anche ai sensi dell'art. 3 della legge n. 142/1990. 2. A tal fine, la |
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Art. 20 - (Procedimenti in corso)1. Fino al loro perfezionamento, ai procedimenti amministrativi in corso al momento d |
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Art. 21 - (Norma finanziaria)1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1999 è istituito il capitolo "Fondo Regionale per il sistema delle Autonomie locali". |
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PARTE SECONDA - INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI REGIONALI E CONFERIMENTO DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI AGLI ENTI LOCALI, Al SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 142/1990 E DEL D.LGS. N. 112/1998 |
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TITOLO I - SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE |
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Capo I - (OGGETTO E DISPOSIZIONI COMUNI) |
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Art. 22 - (Settore Organico)1. Il settore organico dello sviluppo economico e delle attività produttive comprende le seguenti materie: |
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Art. 23 - (Disposizioni comuni per le funzioni regionali)1. Nelle materie elencate all'articolo precedente, la Regione Molise esercita, per trasferimento o per delega, l |
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Capo II - (AGRICOLTURA) |
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Art. 24 - (Oggetto)1. Le norme del presente Capo II disciplinano la puntuale individuazione delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali nel settore primario, co |
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Art. 25 - (Funzioni e compiti della Regione)1. La Regione esercita funzioni e compiti di programmazione, vigilanza, controllo e coordinamento relativamente ad interventi di carattere unitario a livello regionale, di indirizzo e verifica della pianificazione delle Province e delle Comunità montane, ed è responsabile dell'attuazione dei programmi cofinanziati dall'U.E.. 2. La Regione, inoltre, esercita le funzioni e compiti di seguito indicati: a) delimitazione dei territori danneggiati da calamità naturali e da avversità atmosferiche e adozione dei relativi provvedimenti; |
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Art. 26 - (Funzioni e compiti delle Province e delle Comunità montane)1. Tutte le funzioni e i compiti amministrativi trasferiti o delegati alla Regione in base a norme statali e comunitarie, escluse quelle riservate alla Regione, ai sensi dell'art. 25, e di quelle riservate alle sole Province, ai sensi dell'art. 27, sono conferite alle Comunità montane e alle Province, lim |
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Art. 27 - (Funzioni e compiti riservati alle sole Province)1. Alle sole Province sono riservate le funzioni e compiti amministrativi di interesse provinciale, che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nelle materie di cui all'art. 24, comma 2, della presente legge, segnatamente concernenti: |
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Art. 28 - (Funzioni e compiti conferiti ai Comuni)1. Sono conferite ai Comuni, che le esercitano singolarmente o in forma associata, le funzioni riguardanti: |
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Art. 29 - (Consulta per la programmazione agricola)1. Per la formazione e l'attuazione della politica regionale nelle materie di cui al presente capo è istituita la Consulta regionale per la programmazione agricola. 2. La Consulta è formata da: |
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Capo III - (ARTIGIANATO) |
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Art. 30 - (Funzioni e compiti regionali)1. Ai sensi dell'art. 4 della presente legge, la Regione esercita in materia di artigianato, così come definita dall'art. 12 del d.lgs. n. 112/1998, le seguenti funzioni amministrative che attengono ad esigenze di carattere unitario a |
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Art. 31 - Omissis |
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Art. 32 - (Funzioni e compiti dei Comuni)1. Sono attribuite ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, le seguenti funzioni: |
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Art. 33 - (Funzioni e compiti delle Province)1. Sono attribuite alle Province le funzioni riguardanti: a) programma provinciale per l'artigianato, in co |
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Art. 34 - (Adempimenti degli istituti finanziari convenzionati)1. Per la gestione e gli adempimenti tecnici riguardanti la concessione e l'erogazion |
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Art. 35 - (Funzioni delle Camere di commercio, industria, agricoltura, artigianato)1. Sono delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le fu |
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Art. 36 - (Modifiche e integrazioni della legislazione regionale)1. Con successiva legge, la Regione Molise procede, ai sensi del precedente art. 19, |
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Capo IV - (INDUSTRIA) |
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Art. 37 - (Funzioni e compiti della Regione)1. Sino a diversa disposizione, restano esercitate dalla Regione, su delega dello Stato, le funzioni amministrative in materia d'industria, così come definite dall'art. 17 del d.lgs. n. 112/1998 e specificate dall'art. 19 dello stesso decreto legislativo. 2. Spettano altresì alla Regione le seguenti funzioni amministrative: a) definizione di criteri applicativi e specifici, in attuazione di quelli determinati dallo Stato, ai sensi dell'art. 18. c. 1, lett. d), del d.lgs. n. 112/1998 per la difesa dei consumatori e degli utenti; |
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Art. 38 - (Modifiche e integrazioni della legislazione regionale)1. Con successiva legge, la Regione Molise procede, ai sensi del precedente art. 19, |
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Art. 39 - (Funzioni delle Province)1. Spettano alle Province le funzioni amministrative riguardanti: |
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Art. 40 - (Funzioni dei Comuni)1. Sono esercitate dai Comuni e, nei casi di cui al precedente art. 6, dalle Comunit& |
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Capo V - (ENERGIA) |
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Art. 41 - (Funzioni della Regione)1. Fino a diverse disposizioni, le funzioni in materia di energia, così come definite dall'art. 28 del d.lgs. n. 112/1998 e della legislazione vigente, sono ripartite tra la Regione, N4 e i Comuni, che le esercitano anche in forma associata, in base all'art. 6 della presente legge, ai sensi degli artt. 30 e 31 dello stesso d.lgs.. |
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Art. 42 - (Ulteriori funzioni della Regione) |
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Art. 43 - (Funzioni dei Comuni singoli e associati)1. I Comuni, singoli o associati ai sensi del precedente articolo 6, esercitano le seguenti f |
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Capo VI - (MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE) |
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Art. 44 - (Funzioni della Regione)1. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative aventi, ai sensi del precedente art. 4, esigenze di carattere unitario a livello regionale in materia di miniere e risorse geotermiche, come definite dall'art. 32 del d.lgs. n. 112/1998, su delega dello Stato, in base agli artt. 34 e 36 dello stesso d.lgs. |
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Art. 45 - (Funzioni delle Province)1. Sono subdelegate alle Province le funzioni amministrative concernenti la gestione degli specifici interventi previsti dai programmi dell'Unione Europea, nell'ambito |
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Art. 46 - (Funzioni dei Comuni)1. I Comuni esercitano le funzioni connesse con la gestione degli specifici intervent |
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Capo VII - (CAVE E TORBIERE) |
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Capo VIII - (ACQUE MINERALI E TERMALI) |
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Art. 48 - (Funzioni della Regione)1. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative aventi, ai sensi del precedente art. 4, esigenze di carattere unitario a livello regionale in materia di acque minerali e termali: |
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Art. 49 - (Funzioni delle Province)1. Le Province esercitano in materia di acque minerali e termali le seguenti funzioni: a) proposte, d'intesa con i Comuni e le Comunità |
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Art. 50 - (Compiti dei Comuni)1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative di autorizzazione degli erogatori di mescita dell'acqua minera |
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Capo IX - (ORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO) |
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Art. 51 - (Funzioni regionali)1. La Regione Molise, oltre alle funzioni di controllo sugli organi camerali, di cui |
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Capo X - (FIERE E MERCATI E COMMERCIO) |
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Art. 52 - (Ripartizione delle funzioni in materia fieristica)1. Tutte le funzioni conferite dall'art. 41 del d.lgs. n. 112/1998, ad eccezione di quelle trasferite ai Comuni, di cui al comma successivo, sono esercitate dalla R |
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Art. 53 - (Attuazione del d.lgs. n. 114/1998 in materia di commercio)1. Con distinto provvedimento legislativo, la Regione disciplina l'attuazione del d.l |
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Capo XI - (TURISMO, INDUSTRIA ALBERGHIERA, PUBBLICITA' DEI PREZZI DEI SERVIZI RICETTIVI) |
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Art. 54 - (Funzioni regionali)1. La Regione, ai sensi del precedente art. 4, esercita le funzioni amministrative che attengono ad esigenze di carattere unitario a livello regionale in materia di turismo, così come definite dall'art. 43 del d.lgs. n. 112/1998, segnatamente in ordine a: a) definizione delle intese con lo Stato, ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 112/1998, per quanto concerne gli obiettivi e i principi di valorizzazio |
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Art. 55 - (Funzioni dei Comuni)1. Sono attribuite ai Comuni e nei casi di cui al precedente art. 6, alle Comunità montane le funzioni amministrative riguardanti: a) il vincolo di destinazione delle strutture ricettive, ai sensi dell'art. 8 della legge 17 maggio 1983 n |
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Art. 56 - (Funzioni delle Province)1. Sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative: a) attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, di cui alla legge regionale n. 32/1996; |
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TITOLO II - TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE |
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Capo I - (OGGETTO) |
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Art. 57 - (Settore Organico)1. Il settore organico del territorio, ambiente e infrastrutture comprende le seguenti materie: |
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Capo II - (TERRITORIO E URBANISTICA) |
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Art. 58 - (Localizzazione delle OO.PP. di interesse di altre amministrazioni)1. La legge regionale disciplina procedure, termini e modalità di rappresentaz |
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Art. 59 - (Urbanistica, pianificazione territoriale e bellezze naturali)1. La Regione e gli Enti locali esercitano tutte le funzioni amministrative in materi |
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Art. 60 - (Funzioni della Regione e legge di riordino)1. La Regione esercita, in coerenza con il ruolo di cui all'Art. 4, funzioni e compiti di pianificazione, controllo e coordinamento in mater |
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Art. 61 - (Funzioni delle Province)1. Le Province esercitano le funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti vaste zone intercomunali ovvero l'intero territorio pro |
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Art. 62 - (Funzioni dei Comuni)1. Ai Comuni sono attribuite le funzioni amministrative riguardanti l'approvazione de |
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Art. 63 - (Disposizioni transitorie)1. Nelle more dell'approvazione della legge regionale di riordino di cui al precedent |
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Capo III - (PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO) |
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Art. 64 - (Funzioni della Regione)1. La Regione esercita in materia di prevenzione di rischio sismico le seguenti funzioni amministrative: |
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Art. 65 - (Funzioni delle Province)1. Le Province esercitano in materia di prevenzione di rischi sismici le seguenti funzioni: |
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Capo IV - (EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA) |
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Art. 66 - (Funzioni della Regione)1. La Regione esercita le seguenti funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica: a) determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo, tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle sue possibilità di integrazione attraverso l'azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti sociali ed economici presenti sul territorio; b) i piani e i programmi di intervento e obiettivi di settore, nonché tip |
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Art. 67 - (Funzioni dei Comuni)1. Sono conferite ai Comuni, singoli o associati, le seguenti funzioni e compiti, che esercitano nell'ambito della disciplina regionale, in materia di edilizia residenziale pubblica: a) rilevamento del fabbisogno abitativo; |
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Capo V - (CATASTO) |
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Art. 68 - (Funzioni dei Comuni)1. I Comuni singoli o associati e, nei casi di cui al precedente art. 6, le Comunit&a |
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Capo VI - (TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA NATURA) |
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Art. 69 - (Funzioni della Regione)1. In coerenza con il precedente art. 4, la Regione in materia di tutela dell'ambiente e della natura esercita le seguenti funzioni amministrative che attengono ad esigenze di carattere unitario a livello regionale: a) programmazione regionale, obiettivi, indirizzi, priorità, coordinamento a ripartizione delle risorse finanziarie; |
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Art. 70 - (Funzioni delle Province)1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative in materia di protezione |
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Capo VII - (PARCHI E RISERVE NATURALI) |
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Art. 71 - (Funzioni della Regione)1. In coerenza con il precedente art. 4, la Regione esercita in materia di parchi e di riserve naturali le seguenti funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario a livello regionale: |
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Art. 72 - (Funzioni delle Province e delle Comunità montane)1. Tutte le funzioni e i compiti in materia di parchi e riserve naturali, diversi da |
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Capo VIII - (INQUINAMENTO DELLE ACQUE) |
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Art. 73 - (Funzioni della Regione)1. In coerenza con il precedente art. 4, la Regione esercita in materia di inquinamento delle acque le seguenti funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario a livello regionale: |
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Art. 74 - (Funzioni delle Province)1. Sono attribuite alle Province le funzioni e i compiti riguardanti: |
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Art. 75 - (Funzioni dei Comuni)1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative non espressamente riservate alla Regione né conferite ad altri Enti locali e, in particolare, q |
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Capo IX - (INQUINAMENTO ACUSTICO, ATMOSFERICO ED ELETTROMAGNETICO) |
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Art. 76 - (Funzioni della Regione)1. In coerenza con il precedente art. 4, la Regione esercita in materia di inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico le seguenti funzioni che a |
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Art. 77 - (Funzioni delle Province)1. Le Province esercitano le seguenti funzioni e compiti amministrativi: a) in tema di inquinamento acustico, approvano i piani di risanamento comunali e ne verificano l'attuazione; |
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Art. 78 - (Funzioni dei Comuni)1. I Comuni singoli o associati e, nei casi di cui al precedente art. 6, le Comunità montane esercitano funzioni in materia di inquinamento acustico adottando piani di contenimento ed |
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Capo X - (GESTIONE DEI RIFIUTI) |
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Art. 79 - (Funzioni della Provincia)1. Ferma restando la ripartizione dei compiti e delle funzioni in base al d.lgs. n. 2 |
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Capo XI - (RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO) |
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Art. 80 - (Funzioni della Regione)1. In materia di risorse idriche e di difesa del suolo, la Regione esercita funzioni di pianificazione, programmazione e indirizzo che attengono ad esigenze di carattere unitario a livello regionale. 2. La Regione esercita altresì le seguenti funzioni amministrative: |
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Art. 81 - (Funzioni delle Province)1. Alle Province sono attribuite le funzioni amministrative riguardanti: a) quelle individuate dal d.lgs. n. 112/1998 |
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Art. 82 - (Funzioni dei Comuni)1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative di progettazione, realizzazione e g |
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Capo XII - (LAVORI PUBBLICI) |
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SEZIONE I - (RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI) |
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Art. 83 - (Funzioni della Regione e legge di riordino)1. La Regione svolge funzioni amministrative in materia di lavori pubblici che attengono ad esigenze di carattere unitari |
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Art. 84 - (Funzioni delle Province)1. Le Province esercitano le seguenti funzioni amministrative: |
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Art. 85 - (Funzioni dei Comuni)1. I Comuni, singoli o associati, esercitano le seguenti funzioni amministrative: |
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SEZIONE II - (NORME DI SEMPLIFICAZIONE) |
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Art. 86 - (Procedure di approvazione dei progetti di opere pubbliche)1. Per lo snellimento delle procedure di approvazione, i progetti di opere pubbliche di competenza regionale, per i quali la Regione è stazione appaltante o stazione concedente, nonché quelli da eseguirsi a cura di Enti ed amministrazioni locali, di Enti pubblici, anche economici, per la cui esecuzione sia stata programmata o disposta la concessione di finanziamento dalla Regione, sono approvati dal competente organo dell'Ente attuatore o concedente, previo parere: |
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Capo XIII - (VIABILITA') |
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Art. 87 - (Funzioni della Regione)1. In coerenza con il precedente art. 4, la Regione esercita le funzioni e i compiti amministra |
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Art. 88 - (Funzioni delle Province)1. Sono attribuite alle Province le funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione e ges |
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Art. 89 - (Funzioni dei Comuni)1. Ai Comuni sono attribuite le funzioni amministrative riguardanti: |
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Capo XIV - (TRASPORTI) |
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Art. 90 - (Funzioni della Regione)1. La Regione esercita in materia di trasporto pubblico locale i compiti e le funzioni amministrative che attengono ad esigenze di carattere unitario a livello regionale e, in particolare, riguardanti: a) il piano regionale dei trasporti; b) gli indirizzi per la p |
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Art. 91 - (Funzioni delle Province)1. Le Province esercitano le seguenti funzioni amministrative: a) piani provinciali di bacino, assicurando la partecipazione dei Comuni e delle Comunità montane; b) verifica di compatibilità dei piani urbani del traffico dei Comuni; |
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Art. 92 - (Funzioni dei Comuni)1. I Comuni singoli o associati, esercitano le seguenti funzioni amministrative: |
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Capo XV - (PROTEZIONE CIVILE) |
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Art. 93 - (Funzioni della Regione)1. La Regione, oltre alle funzioni conferite in materia di protezione civile ai sensi dell'art. 108, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 112/1998, esercita le seguenti: a) programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali; b) soccorso alle popolazioni sinistrate; |
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Art. 94 - (Funzioni della Province)1. Le Province esercitano, oltre le funzioni di cui all'art. 108, c. 1, lett. b) del decreto legislativo n. 112/1998, le seguenti funzioni: |
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Art. 95 - (Funzioni dei Comuni)1. I Comuni, singoli o associati, ai sensi del precedente art. 6, oltre alle funzioni conferite in base all'art. 108, c. 1. lett. c), del decreto legislativo n. 112/1 |
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TITOLO III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ |
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Capo I - (TUTELA DELLA SALUTE) |
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Art. 96 - (Funzioni della Regione)1. La Regione provvede con successiva legge al riordino del servizio sanitario region |
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Capo II - (SERVIZI SOCIALI) |
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Art. 97 - (Riforma organica)1. La Regione dispone, ai sensi del precedente art. 19, con legge successiva la riforma organica del sistema regionale dei servizi sociali, ispirandosi ai seguenti principi e obiettivi: a) sistema integrato degli interventi sociali, fondato sul potenziamento dei servizi alla persona e al nucleo familiare; |
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Art. 98 - (Ripartizione delle funzioni)1. La Regione esercita le funzioni in materia di servizi sociali che riguardano la programmazione, il coordinamento e l'indirizzo nelle materie conferite dal Capo II, Titolo IV del d.lgs. n. 112/1998, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 132, c. 2, del medesimo. In particolare, la Regione: a) promuove lo sviluppo dei servizi e la realizzazione di interventi innovativi, incentivando la realizzazione d |
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Capo III - (ISTRUZIONE SCOLASTICA) |
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Art. 99 - (Funzioni della Regione)1. La Regione esercita le seguenti funzioni in materia di istruzione scolastica: a) piano regionale per il diritto allo studio e all'educazione permanente; b) verifica di compatibilità del |
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Art. 100 - (Funzioni delle Province)1. Le Province svolgono in materia di istruzione secondaria superiore, ai sensi dell'art. 139, cc. 1 e 3, del d.lgs. n. 112/1998, le seguenti funzioni amministrative: |
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Art. 101 - (Funzioni dei Comuni)1. I Comuni singoli o associati e le Comunità montane, ai sensi del precedente art. 6, esercitano, per attribuzione diretta, anche in collaborazione con le Province e d'intesa con le istituzioni scolastiche, i compiti e le funzioni amministrative in materia di istruzione scolastica, riguardanti i gradi inferiori alla scuola secondaria superiore, di cui all'art. 139, cc. 2 e 3, del decreto legislativo n. 112/1998, e segnatamente quelle riguardanti: a) istituzione, aggregazione, fusione, soppressione di istitut |
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Capo IV - (FORMAZIONE PROFESSIONALE) |
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Art. 102 - (Funzioni della Regione)1. La Regione esercita in materia di formazione professionale le seguenti funzioni amministrative: a) programmazione annuale e pluriennale e criteri per il conseguimento degli obiettivi delle qualifiche e |
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Art. 103 - (Funzioni delle Province)1. Le Province esercitano le seguenti funzioni amministrative: a) gestione di specifici interventi previsti dai programmi dell'Unione Europea; |
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Art. 104 - (Funzioni dei Comuni)1. I Comuni partecipano alla programmazione provinciale e regionale della formazione |
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Art. 105 - (Riordino e integrazione delle materie dell'istruzione scolastica, della formazione professionale, del collocamento e delle politiche attive del lavoro)1. Con distinto provvedimento legislativo, la Regione Molise provvede, ai sensi del precedente art. 19, alla disciplina organica del sistema regionale integrato dell'istruzione scolastica, della formazione professionale, del collocamento e delle politiche attive del lavoro, perseguendo i seguenti principi e obiettivi: a) programmazione e realizzazione di una offerta formativa, con la partecipazione degli Enti locali, attuando azioni di integrazione del sistema scolastico e di quello della formazione professionale con |
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Capo V - (BENI E ATTIVITA' CULTURALI) |
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Art. 106 - (Ripartizione delle funzioni tra Regione ed Enti locali)1. La Regione esercita in materia di beni e attività culturali, così come definita dall'art. 148 del d.lgs. n. 112/1998, le seguenti funzioni e compiti: a) gestione e valorizzazione dei beni culturali di sua proprietà, nonché promozione e gestione di servizi e attività culturali aventi carattere unitario a livello regionale; b) funzioni delegate dal DPR n. 2/1972 e dall'art. 9 del DPR n. |
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Art. 107 - (Commissione regionale per i beni e le attività culturali)1. La Regione Molise promuove la costituzione della Commissione regionale per i beni |
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Art. 108 - (Riordino organico della materia)1. Con distinto provvedimento legislativo, da adottarsi ai sensi del precedente art. 19, la Regione Molise procede alla revisione della disciplina della materia dei beni e delle attivit&agrav |
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TITOLO IV - POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE. REGIME AUTORIZZATORIO |
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Art. 109 - (Ripartizione delle funzioni, legge regionale, regolamenti locali)1. Resta ferma la ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la Regione, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di polizia amministrativa regionale e locale, disposta dal Titolo V del d.lgs. n. 112/1998 così come definita dall'art. 159 del medesimo decreto legislativo. |
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