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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Stato 21/09/2015, n. 4381
Sent. C. Stato 21/09/2015, n. 4381
Attività edilizia - Appalti privati - Interventi di manutenzione straordinaria - Qualificazione - Nuova definizione introdotta dal D.L. 133/2014 - Applicabilità - Fattispecie.L’applicabilità della definizione della categoria degli interventi di “manutenzione straordinaria”, come configurata dal D.L. 133/2014 (convertito in legge dalla L. 164/2014) che ha sul punto modificato l’ |
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FATTOLa sig. ra Angela Cecilia Mazzarelli, proprietaria di una unità immobiliare in un fabbricato sito in via Umberto I n.53 del Comune di Putignano, edificio di fine ottocento e primi del novecento, ricadente in zona A2 e normato dalle NTA agli art.46 e ss, impugnava innanzi al Tar della Puglia il permesso di costruire in variante n.29/11 rilasciato alla PGS Immobiliare per lavori edilizi sull’edificio in questione, qualificati come opere di manutenzione straordinaria nonché il precedente permesso di costruire n.46/2009. |
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DIRITTOL’appello è infondato, meritando l’impugnata sentenza integrale conferma. Con il primo motivo d’impugnazione viene riproposta l’eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado della sig.ra Mazzarelli che sarebbe stato tardivamente proposto in relazione ad entrambi i titoli edilizi qui in discussione e cioè il permesso di costruire n. 46/09 e il pdc in variante n. 29/11. Il motivo non può essere condiviso perché l’eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso di prime cure non è fondata. L’interesse sostanziale (e processuale) vantato dalla qui appellata sig.ra Mazzarelli è quello di contrastare la realizzazione delle opere di “risanamento conservativo e di sostituzione edilizia”, quelle esattamente autorizzate con il permesso di variante n.29/2011 del 29/9/2011 ed è avverso tale progettato intervento edilizio che si appuntano le censure dell’interessata. Ora, sostiene parte appellante che il secondo dei predetti titoli edilizi ha natura “ancillare” rispetto al precedente permesso di costruire, il n.46/2009 del 15/10/2010 in relazione al quale il gravame è sicuramente tardivo ed inoltre la Mazzarelli era comunque a conoscenza di tutti gli atti relativi alla vicenda in ragione delle esercitati accessi ai documenti, per cui l’impugnativa è da considerarsi tardivamente proposta. Così non è. Con il primo permesso di costruire n.46/2009 rilasciato alla PGS Immobiliare venivano autorizzate opere di manutenzione straordinaria e risanamento dell’immobile, senza modifiche di unità interne mentre con il secondo pdc sono stati autorizzati lavori di risanamento conservativo e di sostituzione edilizia, con la prevista realizzazione di un impianto di ascensore nonché il frazionamento di una unità immobiliare mediante “fusione” di due appartamenti (come evincibile dalla relazione tecnica comunale acquisita in giudizio). La seconda autorizzazione (il pdc n. |
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P.Q.M.Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) |
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