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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Abruzzo 23/12/1999, n. 135
L.R. Abruzzo 23/12/1999, n. 135
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[Premessa] |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La Regione Abruzzo disciplina e regolamenta con la presente legge, ai sensi del Titolo X del D.Lgs |
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Art. 2 - Definizioni1. Per commercio al dettaglio su aree pubbliche si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo e le aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte, con impianti fissati o non fissati permanentemente al suolo. 2. Per aree pubbliche si intendono le strade, i canali, le piazze, comprese le aree di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico. 3. Per posteggio si intende la porzione di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale. 4. P |
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Art. 3 - Soggetti a cui si applicano le presenti norme1. Sono soggetti alla presente legge tutti coloro che intendono svolgere attività di vendita d |
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TITOLO II - NORME SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ |
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Art. 4 - Modalità di svolgimento1. Il commercio al dettaglio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione, assegnati temporaneamente, o su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante. N6 “2. L'esercizi |
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“Art. 4 bis - Requisiti per lo svolgimento dell’attivitàN8 1. Non possono esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al li |
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“Art. 5 - Rilascio dell'autorizzazioneN9 1. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 15 dell’ art. 2, il richiedente, persona fisica o giuridica, presenta domanda al Comune nel quale intende avviare l’attività per la vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, ovvero al Comune sede del posteggio per la vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio. La domanda contiene: a) le generalità del richiedente o, in caso di società la ragione o denominazione sociale; b) l'indicazione del codice fiscale o partita IVA, e, se già operatore in a |
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Art. 6 - Assegnazione dei posteggi nei mercati1. In caso di nuova istituzione di mercati o in caso di ampliamenti di mercati esistenti, o in caso di posteggi resisi disponibili, il Comune pubblica, sull'albo pretorio un regolare bando contenente l'elenco dei posteggi disponibili, di quelli resisi liberi e di quelli disponibili a seguito di ampliamento del mercato. Copia del bando va trasmessa, lo stesso giorno della pubblicazione sull'albo pretorio, alle organizzazioni regionali di categoria degli operatori del settore maggiormente rappresentative. 2. Il bando deve contenere: |
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Art. 7 - Validità ed uso della concessione di posteggi nei mercati e nelle fiere1. Le concessioni di posteggio relative ai mercati hanno, limitatamente al giorno o ai giorni di concessione, validità decennale e sono rinnovate su domanda dell'interessato da presentare al Comune competente prima della scadenza. 2. Le concessioni di posteggio relative alle fiere hanno validità limitatamente al giorno o ai giorni di concessione. "Nelle fiere che si svolgono almeno una volta l'anno, il 100% dei posteggi può essere assegnato per un periodo di 10 anni, rinnovabile, con relativo rilascio dell'autorizzazione a chi vi ha operato almeno tre anni nell'ultimo quinquennio e che ne fa r |
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Art. 8 - Norme concernenti le fiere1. Salvo quanto previsto dai commi successivi, le domande di partecipazione alle "devono essere inviate mediante" N1 raccomandata al protocollo del Comune o di altro soggetto delegato all'organizzazione, almeno 90 giorni prima dello svolgimento della fiera medesima. La graduatoria delle concessioni di posteggio è pubblicata all'albo pretorio del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera stessa. 2. I regolamenti comunali di cui al successivo art. 16 possono fissare termini unificati per la presentazione delle domande e possono prevedere l'assegnazione delle concessioni di |
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Art. 9 - Modalità per l'esercizio dell'attività in forma itinerante1. L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, esclusivamente in forma itinerante, abilita alla vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali dove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intratten |
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“Art. 10 - Esercizio dell’attività su aree demaniali marittime aeroporti, stazioni e autostradeN2 1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche negli aeroporti, stazioni e autostrade è vietato senza il permesso del soggetto proprietario o gestore. 2. L’esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree deman |
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Art. 11 - Aree private1. Qualora uno o più soggetti anche in forma cooperativa o consorziata mettano gratuitamente a |
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Art. 12 - Subingressi e reintestazione dell'autorizzazione1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto fra vivi o a causa di morte è soggetto alla sola comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni al Comune sede di posteggio per gli operatori concessionari di posteggio, al Comune di residenza del dante causa in caso di esercizio dell'attività in forma itinerante, alla condizione che sia effettivamente provato il trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98. |
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Art. 13 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione e della concessione di posteggio1. L'autorizzazione è revocata: a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in c |
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TITOLO III - INDIRIZZI REGIONALI E COMPITI DEI COMUNI |
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“Art. 14 - Criteri per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubblicheN9 1. I Comuni definiscono le aree ed il numero dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, sentite le associazioni degli operatori e dei consumatori più rappresentative a livello regionale, nel rispetto degli strumenti urbanistici e secondo i criteri di seguito indicati: a) impatto positivo sul tessuto economico, al fine di contrastare i fen |
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Art. 15 - Indirizzi ai Comuni per la determinazione di agevolazioni relative ai tributi e alle entrate1. Dall'1 gennaio 2000 cessa l'applicazione della tassa sulle concessioni regionali relative alle autorizzazioni per l'esercizio de |
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Art. 16 - Funzioni e compiti dei Comuni1. I Comuni esercitano le funzioni concernenti il rilascio, la revoca, la reintestazione, la sospensione e la conversione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività nonché il rilascio e la revoca delle concessioni di posteggio. 2. I Comuni sulla base dei criteri e degli indirizzi di cui al precedente art. 14 e in conformità alle previsioni urbanistiche, stabiliscono l'ampiezza complessiva delle aree e il numero di posteggi da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche secondo le sue diverse forme di attività, la loro superficie e le aree riservate agli agricoltori. Altresì istituiscono, sopprimono, spostano data e localizzazione dei mercati e delle fiere e possono determinare nell'ambito dei settori merceologici le specifiche tipologie merceologiche dei posteggi di mercati e fiere mediante la definizione di un organico iniziale da aggiornarsi almeno ogni tre anni. "Nel caso di spostamento parziale di mercato o fiera che non superi il 40% dei posteggi si procede |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE |
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Art. 17 - Orari e calendari dei mercati e delle fiere1. La determinazione degli orari dei mercati e delle altre forme di commercio su aree pubbliche è finalizzata al perseguimento della migliore fruizione possibile dell'offerta da parte dei consumatori e all'opportunità di stabilire pari condizioni fra commercio su aree pubbliche e altro commercio al dettaglio, mediante condizioni di flessibilità e di intervalli diversificati secondo le condizioni climatiche e con riferimento agli altri orari scolastici, lavorativi, dei servizi collettivi pubblici e privati. |
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Art. 18 - Norme igienico sanitarie1. L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali c |
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Art. 19 - Sfera di applicazione della legge1. La presente legge si applica agli industriali e agli artigiani che intendono esercitare il commercio al dettaglio, su aree pubbliche, dei propri prodotti. |
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“Art. 19 bis - Occupazione abusiva del suolo pubblico per le attività commerciali non autorizzateN3 1. La Regione persegue la salvagua |
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Art. 20 - Sanzioni1. Per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli della presente legge si applicano le san |
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“Art. 20 bis - Sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblicoN3 1. Per la cessazione delle occupazioni abusive l’autorità comunale procede nel modo seguente: a) a coloro che svolgono attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio senza le autorizzazioni prescritte dalla legge si applicano le sanzioni amministrative previste all’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 114/1998 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59) e la contestuale confisca delle merci e delle attrezzature ivi compreso l’automezzo se funzionale alla vendita; b) nell’ipotesi di cui alla lettera a) l’agente o l’ufficiale accertatore procede al sequestro delle merci e delle attrezzature trasmettendo il verbale di accertamento e di sequestro all’autorità competente e dandone copia al trasgressore; |
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TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 21 - Cessazione e abrogazione di norme1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia, nel t |
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Art. 22 - Conversione dei titoli autorizzatori rilasciati in base alla legge statale 112/91.1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche rilasciata ai sensi delle leggi statali 19 maggio 1976, n. 398 e 28 marzo 1991, n. 112 è convertita d'ufficio e senza spese per gli operatori. 2. Alle conversioni provvedono rispettivamente |
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Art. 23 - Disposizioni finali1. I soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche sono sottoposti alla presente legge e alle medesime norme che riguardano gli al |
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Art. 24 - Dichiarazione d'urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
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