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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Abruzzo 29/11/1999, n. 122
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[Premessa] |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Ambito di applicazione1. La presente legge, in attuazione degli artt. 3 e 4 dello Statuto Regionale e del DPR 616/77, disci |
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Art. 2 - Oggetto1. La Regione Abruzzo persegue la tutela, la valorizzazione e la promozione delle risorse naturali e storico - culturali presenti sul territorio come obiettivi pr |
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Art. 3 - Finalità, obiettivi e strumenti1. Le finalità attuative della presente legge sono: a) promuovere la cultura della tutela e della valorizzazione delle risorse ambientali; b) collaborare alla raccolta e alla diffusione di dati e informazioni sullo stato dell'ambiente della Regione, favorendone l'accesso e l'acquisizione da parte dei cittadini; c) favorire un approccio sistemico dei cittadini alla conoscenza del proprio territorio, delle relative risorse e delle tematiche ambientali di riferimento globale; di promuovere comportamenti individuali e social |
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TITOLO IL - “GLI ORGANISMI TERRITORIALI PER L’EDUCAZIONE AMBIENTALE”. |
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“Art. 3 bis - Consulta regionale per l’educazione ambientaleN1 1. Al fine di favorire la partecipazione programmatica in materia di educazione ambientale è istituita la Consulta regionale per l’educazione ambientale. 2. La Consulta regionale per l’educazione ambientale è costituita da: a) l’Assessore reg |
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“Art. 3 ter - Consulta provinciale per l’educazione ambientaleN1 1. La Consulta provinciale per l’educazione ambientale persegue i fini di cui all’art. 4, comma 1 a livello provinciale, onde consentirne la più efficace capillarizzazione. 2. La Consulta provinciale per l’educazione ambientale è costituita da: a) gli Assessori provinciali all&r |
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Art. 4 - Istituzione, composizione e funzioni1. Al fine dell'attuazione della presente legge, è istituito, presso la Giunta regionale, Settore Ecologia e Tutela Ambiente, il Comitato Regionale per l'educazione ambientale. 2. “Il Comitato è presieduto dal Direttore della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia o da un suo delegato”N1, o suo delegato, ed è composto da: a) un rappresentante dell'Agenzia Regionale di Tutela dell'Ambiente; |
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Art. 5 - Nomina dei componenti e insediamento del Comitato1. Entro i 30 giorni successivi alla data di pubblicazione sul B.U.R.A. della presente legge, ovvero nei 30 giorni che precedono la scadenza del mandato del Comita |
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Art. 6 - Durata e disciplina organizzativa e funzionale del Comitato1. Il Comitato ha durata triennale; allo scadere del mandato, si provvede a nuova nomina dei componenti il Comitato, secondo i tempi e le |
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TITOLO III - PROGRAMMA REGIONALE PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE |
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Art. 7 - Definizione e predisposizione del programma1. Il programma regionale: a) è lo strumento programmatico di riferimento e di raccordo della Regione in materia di educazione ambientale; |
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TITOLO IV - IL SISTEMA REGIONALE PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE |
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Art. 8 - Articolazione del Sistema Regionale per l'educazione ambientale1. Il Sistema Regionale per l'educazione ambientale è costituito da un complesso di strutture |
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Art. 9 - Rete Regionale di Centri di Educazione ambientale1. La Regione Abruzzo, “in linea con le indicazioni del Tavolo Tecnico INFEA recepite dalla Conferenza Stato Regioni” N1 promuove e coordina la Rete Regionale dei Centri di educazione ambientale, costitui |
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Art. 10 - I Centri di educazione ambientale di interesse regionale1. Al fine di pervenire progressivamente ad un'efficiente configurazione gestionale e funzionale della Rete Regionale dei Centri di educazione ambientale, sono di seguito definiti i requisiti in base ai quali la Giunta regionale, con proprio atto, sentito il parere del Comitato Regionale, riconosce i Centri di educazione ambientale localizzati ed operanti nella Regione quali Centri di educazione ambientale di interesse regionale. 2. È definita Centro di educazione ambientale di interesse regionale quella struttura che svolga, nel settore considerato: |
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Art. 11 - Rete Regionale di Servizi per l'educazione ambientale1. La Regione, allo scopo di favorire l'accesso e lo scambio di informazioni e di esperienze riferite al settore dell'educazione ambientale, sentito il Comitato Regionale, promuove: |
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Art. 12 - L'Ufficio Regionale per l'educazione ambientalePer gli adempimenti di cui alla presente legge è istituito, “con funzioni di struttura r |
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TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 13 - Norma finanziariaAll'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1999 in £. 200. |
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Art. 14 - UrgenzaLa presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblica |
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