Con ricorso notificato in data 13.02.2015 la A. srl agiva per l’annullamento, previa sospensione, degli atti in epigrafe indicati lamentando:
- violazione dell'art. 41 del d.lgs 163/2006, violazione ed errata applicazione della legge di gara: punti 22.4. e 22.4.3, travisamento della portata precettiva delle norme e del valore delle attestazioni, illogicità dell'operato, violazione dei principi di imparzialità, buona e leale amministrazione, eccesso di potere, contraddittorietà dell'azione amministrativa, per non avere l’A.C. di M. proceduto all’esclusione dalla gara della F.lli R. sas nonostante la stessa non avesse prodotto, all'atto della partecipazione (recte: ammissione) alla gara, le due referenze bancarie previste dal disciplinare di gara;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 48 del d.lgs 163/2006, eccesso di potere per difetto di imparzialità, abuso della discrezionalità amministrativa, aggravio del procedimento, per avere l’A.C. di M. considerato la mancata allegazione di tali documenti, previsti a pena di esclusione, in ogni caso alla stregua di un'irregolarità sanabile in applicazione del dovere di soccorso di cui all'art. 46 del D.Lgs 163/2006, peraltro nemmeno concretamente esperito nel caso di specie.
Esponeva in particolare la ricorrente di avere partecipato alla gara per procedura aperta indetta in data 22.10.2014 dal Comune di M. (TA) per l'affidamento del "Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione - anno 2014 - 2016", da aggiudicarsi con il metodo del prezzo più basso, cui partecipavano, tra le altre, l'odierna ricorrente, proponente il ribasso del 40,0100%, l'impresa L.A. (aggiudicataria definitiva) con ribasso del 38,9020% e l'impresa R., con il ribasso del 27,5500%; la ricorrente precisava di avere, con atto di diffida del 22.12.2014, evidenziato all'A.C. la carenza documentale inerente la concorrente R. in fase di ammissione alla gara per non avere la stessa prod