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Sent. C. Stato 23/06/2010, n. 3962

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Appalti pubblici - Gare - Offerte anomale - Giustificazioni - Ammissibilità - Condizioni.

L'art. 87 del D. Leg.vo n. 163 del 2006 prevede che, quando l'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustifica

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SENTENZA

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la pres

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FATTO

La H.S. s.r.l. è risultata aggiudicataria provvisoria della gara, bandita in data 30.1.2007 dalla A.S.L/CH, per l’affidamento del servizio lavatoio, disinfezione, gestione guardaroba, trasporto, ritiro e riconsegna di tutta la biancheria piana, divise complete, calzature e DPI, nonché “materasseria”.

Dopo che la sua offerta è stata sottoposta a verifica, ai sensi dell’art. 88 del D. Lgs. n. 163 del 2006, e che ha fornito le giustificazioni richieste dalla Commissione di gara, detta offerta è stata dichiarata inaffidabile, in quanto eccessivamente bassa, e la società è stata esclusa dalla gara con delibera di detta A.S.L./CH n. 126 del 5.3.2008

Il ricorso proposto da

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DIRITTO

1.- Con il ricorso in appello, in epigrafe specificato, la H.S. s.r.l. ha chiesto l'annullamento o la riforma della sentenza del T.A.R. ..., con la quale è stato respinto il ricorso proposto dalla stessa società per l’annullamento della delibera della A.S.L./CH n. 126/5.3.2008 (di esclusione dalla gara, bandita dalla A.S.L. stessa, per l’affidamento del servizio lavatoio, disinfezione, gestione guardaroba, trasporto, ritiro e riconsegna di tutta la biancheria piana, divise complete, calzature e DPI, nonché “materasseria”, in quanto l’offerta sarebbe stata inaffidabile perché eccessivamente bassa) e del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara alla S.O. s.p.a., con richiesta di risarcimento dei danni. Con l’atto di appello la citata società ha anche chiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado e l’accertamento e la declaratoria sia della illegittimità del provvedimento di esclusione dalla gara e dei provvedimenti conseguenti, tra i quali quello di aggiudicazione della gara a favore della S.O. s.p.a., sia dell'obbligo della A.S.L./CH di disporre l’aggiudicazione della gara a favore della ricorrente ed il subentro nel servizio per l’intero periodo di durata previsto negli atti di gara, sia del diritto al risarcimento danni per equivalente.

1.- A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi: Eccesso di potere per erroneità, insufficienza ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Il primo Giudice avrebbe del tutto omesso il doveroso esame delle molteplici e puntuali considerazioni svolte dalla ricorrente con il ricorso di primo grado, che vengono riproposte al fine del loro accoglimento, eventualmente previa ammissione ed espletamento di apposita C.T.U..

1.1.- Quanto al primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato dedotto con l’appello che, con riguardo al prezzo della biancheria, anche riguardo al quale il progetto tecnico prospettato dalla ricorrente è stato ritenuto non supportato da un’offerta economica “proporzionata”, il TAR ha ritenuto che la giustificazione che i prezzi unitari indicati non erano quelli reali scontati non avesse pregio, poiché sarebbe stato sostituito, in sede di “giustificazioni”, il prezzo originariamente indicato (di € 1.547.328,22) con quello giustificato (di € 1.480.000,00). Sarebbe stata così effettuata una modificazione postuma del prezzario, ad aggiudicazione provvisoria avvenuta, fatta per dare valore al prezzo complessivo indicato, in palese violazione della “parità di trattamento”.

Secondo l’appellante, la prima di dette somme sarebbe un prezzo lordo, comprensivo del guadagno di impresa, mentre la seconda sarebbe il prezzo di acquisto della biancheria da parte di fornitori a prezzo scontato, non condizionato all’ottenimento dell'appalto praticato per forniture di elevato valore, cui dovrebbero aggiungersi le voci delle spese generali, degli oneri per la sicurezza e dell’utile di impresa, la somma dei quali corrisponderebbe al prezzo di € 1.547.328,22 offerto in sede di gara.

L’offerta della società appellante è stata ritenuta inaffidabile innanzi tutto per essere stato indicato il prezzo “complessivo” per biancheria piana, le divise, le calzature, DPI, materassi e cuscini, in € 1.480.000,00, in palese contrasto con l’elenco prezzi degli stessi materiali (esclusi le calzature, DPI, materassi e cuscini), applicando il quale alla quantità di biancheria piana e divise indicati nel capitolo n. 3 dell’elaborato tecnico prodotto in gara, si otteneva un importo totale di € 1.547.000,22.

Detta società aveva in proposito prodotto relazione scritta da parte di due consulenti e dell’Amministratore unico, allegata al verbale della riunione del 20.2.2008 della Commissione, con cui si affermava la validità dell’importo globale di € 1.480.000,00 indicato per la biancheria piana, le divise, le calzature, DPI, materassi e cuscini, dovendosi fare richiamo ai “prezzi unitari relativi all’offerte dei fornitori”, contenuti nei “preventivi”, che comportavano “sconti notevoli” e che, come da una effettuata suddivisione interna (€ 887.219,75 per biancheria piana, materassi e guanciali, biancheria comparti operatori; € 551.729,80 per divise e calzature; € 41.050,45 per acquisti precauzionali), corrispondevano come totale complessivo alla somma indicata nell’offerta.

Il T.A.R. ha ritenuto al riguardo che la giustificazione che i prezzi unitari indicati non erano quelli reali scontati, non avesse pregio, poiché non era possibile sostituire, in sede di “giustificazioni”, il prezzo originariamente indicato. Si sarebbe trattato di una modificazione postuma del prezzario, ad aggiudicazione provvisoria avvenuta, fatta per dare valore al prezzo complessivo indicato, in palese violazione della “parità di trattamento”.

Il Collegio ritiene che la, pur succinta, motivazione formulata al riguardo dal Giudice di prime cure possa essere condivisa.

Va osservato che l’art. 87 del D. Lgs. n. 163 del 2006 prevede che, quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni, eventualmente necessarie in aggiunta a quelle già presentate a corredo dell'offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima. Dette giustificazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo, tra l’altro, le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi.

Le giustificazioni di cui all'art. 87 del D. Lgs. n. 163 del 2006 debbono consistere in elaborati più o meno completi, riportanti la scomposizione dell'offerta economica nelle varie voc

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P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, respinge l’appello.

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