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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 30/07/2009, n. 82
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 30/07/2009, n. 82
Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Società MI.AM. s.n.c. – Appalto di lavori di ricostruzione edificio scolastico di via Diaz – Polo scolastico di Faiano – 1° Lotto funzionale – Importo a base d’asta: € 1.269.948,86 – S.A.: Comune di Pontecagnano Faiano (SA).La scelta adottata dalla Commissione di gara di procedere alla rideterminazione della soglia di anomalia, per il solo fatto che alcuni concorrenti sorteggiati non abbiano dimostrato di possedere i requ |
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IL CONSIGLIOVista la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici |
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CONSIDERATO IN FATTOIn data 22 aprile 2009 è pervenuta l’istanza di parere in epigrafe, con la quale la Società MI.AM. s.n.c., concorrente nella procedura di gara in oggetto indetta dal Comune di Pontecagnano Faiano, in relazione all’attività posta in essere dalla Commissione di gara nel corso delle operazioni di aggiudicazione, ha rappresentato quanto segue. Nelle sedute del 16, 17, 18 e 19 dicembre 2008, come risulta dai relativi verbali di gara, la Commissione ha dapprima provveduto al controllo della regolarità formale dei plichi pervenuti e della regolarità della documentazione presentata, individuando le imprese ammesse, quindi ha proceduto a sorteggiare il dieci per cento delle offerte ammesse, al fine di effettuare le verifiche relative al p |
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RITENUTO IN DIRITTOLa problematica sottoposta a questa Autorità con la prospettazione dei fatti rappresentati, attiene alla correttezza dell’operato di una Stazione Appaltante che abbia proceduto ad effettuare il controllo dei requisiti generali solo successivamente all’apertura delle offerte economiche e all’individuazione dell’aggiudicatario provvisorio, procedendo a realizzare tale verifica oltre che nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio e del secondo classificato anche relativamente ai soggetti risultanti dal sorteggio del dieci per cento delle offerte ammesse. Al riguardo, occorre, in via generale, premettere che il Legislatore del Codice dei Contratti Pubblici ha chiaramente inteso distinguere la verifica sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006R dal controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, previsto all’articolo 48 del D.Lgs. n. 163/2006. Mentre per quanto riguarda i requisiti generali l’articolo 38, terzo comma, stabilisce che “sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono stipulare i relativi contratti i soggetti” che si trovano nelle condizioni di indicate alle successive lettere da a) a m-bis) e prevede che “ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l’articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445”; in relazione ai requisiti speciali l’articolo 48, primo comma, dispone che “le stazioni appaltanti, prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al dieci per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autor |
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IL CONSIGLIOritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la formulazione della lex specialis po |
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