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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Veneto 22/10/1999, n. 49
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[Premessa] |
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CAPO I - Norme generali |
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Art. 1. - Finalità1. Con la presente legge la Regione, in attuazione degli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1983 n. 217, definisce e disciplina le seguenti strutture ricettive extralberghiere: a) esercizi di affittacamere; |
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Art. 2. - Delega alle Province1. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge, ad esclusione di quelle espressamente riservate alla Regione, sono delegate alle Provin |
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CAPO II - Definizioni e caratteristiche delle strutture ricettive extralberghiere |
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Art. 3. - Esercizi di affittacamere1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere destinate ai clienti ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualm |
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Art. 4. - Attività ricettive in esercizi di ristorazione1. Costituiscono attività ricettive in esercizi di ristorazione le strutture composto da non pi&ugra |
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Art. 5. - Attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast1. Costituiscono attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast le strutture |
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Art. 6. - Unità abitative ammobiliate a uso turistico1. Sono unità abitative ammobiliate a uso turistico le case o gli appartamenti arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero. 2. G |
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Art. 7. - Strutture ricettive-residence1. Sono strutture ricettive-residence i complessi unitari, costituiti da uno o più immobili, com |
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Art. 8. - Attività ricettive in residenze rurali |
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Art. 9. - Case per ferie1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni e enti religiosi operanti statutariamente senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive nonché da enti o aziende per il soggiorno dei loro dipendenti |
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Art. 10. - Ostelli per la gioventù1. Sono ostelli per la gioventù le strutture attrezzate per il soggiorno e il pernottamento, p |
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Art. 11. - Foresterie per turisti1. Sono foresterie per turisti le strutture ricettive normalmente adibite a collegi, convitti, istituti religiosi, p |
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Art. 12. - Case religiose dì ospitalità1. Sono case religiose di ospitalità le strutture ricettive caratterizzate dalle finalità religiose dell'ente gestore che offre, a pagamento, ospitalità a chiunque lo richied |
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Art. 13. - Centri soggiorno studi1. Sono centri soggiorno studi gli esercizi ricettivi dedicati ad ospitalità finalizzata all'educazione e |
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CAPO III - Classificazione e modalità di esercizio |
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Art. 14. - Classificazione1. Gli esercizi di affittacamere, le attività ricettive in esercizi di ristorazione, le unità abitative ammobiliate a uso turistico di cui all'articolo 6, comma 4, lettere a) e b), le strutture ricettive - residence, sono classificati in terz |
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Art. 15. - Procedure per la classificazione1. La classificazione di cui all'articolo 14, è effettuata dalla Provincia competente per territorio e ha validità quinquennale a partire dal 1 gennaio 2000. 2. Per le nuove strutture, aperte durante il quinquennio, la classificazione ha validità dal momento dell'attrib |
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Art. 16. - Notifica della classificazione e ricorsi1 . Il provvedimento di classificazione delle strutture ricettive è notificato all'interessato |
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Art. 17. - Denuncia di inizio attività1. Le attività ricettive di cui all'articolo 14 possono essere intraprese su denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'articolo 2 comma 10 della leg |
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Art. 18. - Periodi di apertura1. Le strutture ricettive indicate all'articolo 14 possono avere apertura annuale o stagionale. L'apertura è annuale quando le strutture so |
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Art. 19. - Chiusura, sospensione, cessazione dell'attività1. Gli esercizi classificati previsti all'articolo 14, ad apertura annuale, possono chiudere per ferie per non più di sessanta giorni, distribuiti in uno o più periodi nell'anno solare; possono altresì chiudere per altri motivi e per non più di ulteriori novanta giorni nell'arco dell'anno solare. In entrambi i casi è fatto obbligo di comunicare preventivamente i periodi di chiusura al Comune, alla Provincia e all'Azienda di promozione turistica competenti. 2. Fermo quanto previsto al comma 1, la chiusura delle strutture ricettive, ad apertura annuale o stagionale, è autorizzata dal Comune, su |
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Art. 20. - Disciplina dei prezzi1. I titolari e gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 14 comunicano alla Provincia competente, su modello regionale, i prezzi minimi e massimi che intendono applicare. Tale comunicazione deve essere inviata entro il 1 ottobre di ogni anno con validità dal 1 gennaio dell'anno successivo. É consentita una ulteriore comunicazione entro il 1 marzo dell'anno successivo, per la variazione di prezzi e servizi che si intendono applicare e fornire a valere dal 1 giugno dello stesso anno. Per le zone montane i prezzi comunicati entro il 1 ottobre hanno validità dal 1 dicembre successivo. 2. La Provincia, nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1, provvede alla verifica e all |
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Art. 21. - Forme di pubblicità dei prezzi1. É fatto obbligo di esporre in modo visibile al pubblico, nella zona di ricevimento, recapito degli ospiti, una tabella con i prezzi conformi all'ultima regolare comunicazione, praticati per l'ann |
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Art. 22. - Adempimenti specifici per le attività ricettive a conduzione familiare bed & breakfast, per le unità abitative ammobiliate non classificate, per le foresterie per turisti1. L'attività ricettiva a conduzione familiare bed & breakfast e le foresterie per turisti possono essere intraprese su denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 2 comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 2. La denuncia deve essere inviata al Comune, su modulo predisposto e fornito dall'Azienda di promozione turistica su modello regionale. 3. Chi intende locare direttamente le unità abitative ammobiliate ad uso turistico nella forma noti imprenditoriale, di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), lo comunica alla Azie |
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Art. 23. - Registrazione delle persone alloggiate1. Ai fini della rilevazione statistica è fatto obbligo di comunicare all'Azienda di promozion |
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CAPO IV - Norme comuni e finali |
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Art. 24. - Reclami e vigilanza1. La vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge è esercitata dalla Provincia ad eccezione, delle norme concernenti le attività ricettive a conduzione familiare bed and breakfast, di cui all'articolo 5, e le unità abitative ammobiliate ad uso turistico, di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), le foresterie per turisti di cui all'articolo 11 sulle quali la vigilanza viene esercitata dall'Azienda di promozione turistica competente per territorio. La Provincia e l'Azienda di promozione turistica nell'esperimento di accertamenti possono chiedere la collaborazione di dipendenti della Regi |
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Art. 25. - Sanzioni amministrative pecuniarie1. Chiunque esercita un'attività ricettiva di cui alla presente legge, anche in modo occasionale, senza avere effettuato la prescritta denuncia di inizio attività al Comune, è soggetto a sanzione, amministrativa da lire 2 milioni a lite 10 milioni 2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione comporta la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni, fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6 dell'articolo 19. 3. La mancata esposizione al pubblico delle tabelle prezzi aggiornate comporta la sanzione amministrativa da lire 400 mila a lire 1 milione. |
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Art. 26. - Disposizione transitoria per la procedura di classificazione1. La Provincia competente entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge provvede alla nuova classificazione delle strutture ricettive extralberghiere disciplinate dalla presente legge, valevole per il quinquenni 2000-2005,. |
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Art. 27. - Abrogazioni1. Sono abrogati della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 tutti gli articoli con esclusione al comm |
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Art. 28. - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa fronte, a decorrere dall'eserci |
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ALLEGATO I - ESERCIZI DI AFFITTACAMEREPrevisto dall'articolo 3 |
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a) Servizi minimi:1) pulizia quotidiana dei locali; |
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b) Requisiti minimi ai fini della classificazione:1) un lavabo con acqua calda e fredda per ogni camera, qualora non sia fornita di bagno privato; |
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ALLEGATO II - ATTIVITÀ RICETTIVE A CONDUZIONE FAMILIARE - BED & BREAKFAST.previsto dall'articolo 5 |
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Servizi minimi:a) un servizio di bagno anche coincidente con quello dell'abitazione; |
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ALLEGATO III - UNITÀ ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICOprevisto dall'articolo 6 |
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Servizi minimi:a) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas e il riscaldamento, ove necessario; |
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ALLEGATO IV - STRUTTURE RICETTIVE-RESIDENCEprevisto dall'articolo 7 |
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Servizi minimi:a) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas e il riscaldamento ove necessario; |
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ALLEGATO V - RESIDENZE RURALIprevisto dall'articolo 8 |
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a) Servizi minimi:1) fornitura e cambio di biancheria, ivi compresa quella per il bagno, ad ogni cambio di cliente ed a |
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b) Requisiti ai fini della classificazione:1) capacità ricettiva non superiore a sei camere; |
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ALLEGATO VI - CASE PER FERIE OSTELLI PER LA GIOVENTÙ CASE RELIGIOSE DI OSPITALITÀprevisto dagli articoli 9,10,12 |
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a) Requisiti minimi: |
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b) Servizi minimi:1) pulizia quotidiana dei locali; |
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ALLEGATO VII - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA DI CLASSIFICAZIONEprevisto dall'articolo 15 |
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1. Affittacamere, attività ricettiva in esercizi di ristorazione, attività ricettive in residenze rurali, case per ferie, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità, centri soggiorno studi:a) autorizzazione prescritta dalle leggi sanitarie vigenti,, con indicazione del numero di letti auto |
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1. Unità abitative ammobiliate ad uso turistico (articolo 6 comma 4 lettere a) e b), strutture ricettive residence:a) denuncia delle attrezzature e dei servizi, su modulo predisposto e fornito dalle Province conforme |
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ALLEGATO VIII - DATI DEL CARTELLINO DA ESPORRE NELLE CAMERE/UNITÀ ABITATIVEprevisto dall'articolo 21 |
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Esercizi di affittacamere e attività ricettive in esercizi di ristorazione:a) la denominazione dell'esercizio di affittacamere; |
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Unità abitative ammobiliate ad uso turistico (classificate):a) la denominazione dell'esercizio, ove esistente; |
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Strutture ricettive-residence:a) la denominazione dell'esercizio; |
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Attività ricettive in residenze rurali:a) la denominazione dell'esercizio; |
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Centri soggiorno studi:a) la denominazione dell'esercizio; b) il numero assegnato alla carriera; c) il numero d |
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