Sent. C. Stato 27/04/2015, n. 2098 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Stato 27/04/2015, n. 2098

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Il fatturato rilevante è quello realizzato nel settore oggetto della gara.
Nel caso di una gara per i servizi ausiliari di supporto e di pulizia nelle scuole, per dimostrare la capacità economico-finanziaria dei concorrenti, la normativa di gara va intesa nel senso di prendere in considerazione i servizi ausiliari di supporto e pulizia resi in ambito scolastico. Sul piano sistematico, la normativa di gara va ragionevolmente intesa nel senso di prendere in considerazione in modo generico i servizi ausiliari di supporto e pulizia resi in ambito scolastico, ai fini del fatturato necessario per la dimostrazione della capacità economico-finanziaria dei concorrenti, e non unicamente quelli nominalmente identici, con tassativa esclusione dei servizi del tutto analoghi come sostenuto dall’appellante. L’art. 41 del D. Leg.vo n. 163/2006, secondo cui il concorrente può attestare la propria capacità finanziaria ed economica attraverso il "fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi". È, quindi, la stessa disciplina normativa generale del Codice dei contratti a chiarire in modo espresso ed inequivoco che il fatturato rilevante per i fini considerati è quello realizzato "nel settore oggetto della gara", e non esclusivamente nei servizi identici o coincidenti con quelli nominalmente richiamati negli atti della specifica procedura concorsuale. Pertanto la tesi dell’appellante va disattesa, non trovando supporto né nei disposti dalla lex generalis, che al riguardo chiarisce come il fatturato da considerare attenga a tutti i servizi e le forniture rese nel settore oggetto della gara, né in quelli della lex specialis, che sul punto non contiene espresse ed inequivoche prescrizioni di maggior rigore.

Dalla redazione