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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Piemonte 08/07/1999, n. 18
L.R. Piemonte 08/07/1999, n. 18
- L.R. 29/05/2020, n. 13
- L.R. 17/12/2018, n. 19
- L.R. 29/07/2016, n. 16
- L.R. 04/12/2009, n. 30
- L.R. 05/10/2005, n. 14
- L.R. 30/09/2002, n. 22
- L.R. 13/03/2000, n. 20
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione Piemonte, in conformità degli indirizzi di programmazione nazion |
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Art. 2. - (Integrazione dell'offerta turistica)1. I Comuni concorrono a sostenere, sviluppare, potenziare e riqualificare l'offerta tur |
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Art. 3. - (Beneficiari)1. I soggetti beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge sono i seguenti: a) piccole e medie imprese ed enti no profit operanti nel settore turistico; |
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Art. 4. - (Ambiti di intervento)1. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono indirizzati a migliorare e potenziare l'offerta turistica e agrituristica favorendo la crescita dei sistemi turistici locali, l'integrazione, il completamento e l'equilibrio delle varie componenti dell'offerta attraverso: a) creazione di nuova ricettività; |
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Art. 4-bis. (Bonus turismo una tantum a fondo perduto)1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività sospese per effetto dei provvedimenti legislativi nazionali derivanti dall'emergenza da Covid-19, l'adeguamento dei locali, l'acquisto di materiali e attrezzature imposti dalle nuove esigenze e misure igienicosanitarie, Finpiemonte S.p.a. è autorizzata, con delibera del Consiglio di amministrazione, nel |
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Art. 5. (Programma annuale degli interventi)1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione conciliare, entro il 31 ottobre di ciascun anno definisce il programma annuale degli interventi. 2. Il programma annuale degli interventi, in |
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Art. 6. - (Azioni di indirizzo e coordinamento)1. La Regione esercita funzioni di indirizzo e programmazione attraverso il programma annuale degli interventi di cui all'articolo 5 e ne coordina l'attuazione. 2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione concili |
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Art. 7. - (Aiuti alle imprese)1. Le agevolazioni previste dal programma annuale degli interventi sono concesse, entro il limite stabilito dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea, anche in forma cumulativa per ciascun intervento, secondo le seguenti tipologie: a) per l’effettuazione di investimenti immobiliari e mobiliari, le imprese del set |
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Art. 8. - (Fondo regionale per la qualificazione dell'offerta turistica)1. La Regione istituisce il fondo regionale per la qualificazione dell'offerta turistica finalizzato al sostegno degli interventi previsti dal programma annuale di cui all'articolo 5. |
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Art. 9. - (Controlli, monitoraggio e vigilanza)1. La Regione dispone verifiche, accertamenti e controlli finalizzati alla corretta a |
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Art. 10. - (Relazione annuale)1. La Giunta regionale, sulla base dei dati forniti dalla Finpiemonte S.p.A. o gli Is |
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Art. 11. - (Divieto di cumulabilità)1. Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri aiuti con |
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Art. 12. - (Vincolo di destinazione)1. Le iniziative finanziate ai sensi della presente legge sono vincolate alla specifica destinazione d'uso per una durata minima di dieci anni, ad eccezione di quelle relative alla f |
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Art. 13. - (Agevolazioni per l'accesso al credito a favore di nuove imprese turistiche)1. La Regione agevola l'accesso al credito alle imprese turistiche di nuova costituzione e ai giovani fino ai trentacinque anni che svolgono già attività in amb |
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Art. 14. - (Norme transitorie e finali)1. Le istanze per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge sono presentate alla struttura regionale competente |
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Art. 15. - (Norme finanziarie)1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1,5 miliardi per l'anno finanziario 1999, di lire 40 miliardi per l'anno finanziario 2000 e di lire 20 miliardi per l'anno 2001. 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1999 e seguenti viene istituito il seguente capitolo con la dotazione a fianco in |
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