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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Piemonte 23/11/2015, n. 7/R.
D. P.G.R. Piemonte 23/11/2015, n. 7/R.
D. P.G.R. Piemonte 23/11/2015, n. 7/R.
- D.P.G.R. 13/11/2023, n. 10/R.
- Deliberaz. G.R. 22/01/2021, n. 20-2801
- D.P.G.R. 06/07/2018, n. 6/R.
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PremessaIL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1. - (Oggetto)1. Il presente regolamento disciplina il procedimento e le condizioni per l’affidamento |
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Art. 2. - (Costituzione di diritti personali di godimento su beni immobili regionali)1. I beni immobili appartenenti alla Regione, oggetto di valorizzazione in coerenza con il Piano regionale delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, possono essere assegnati in uso a terzi, previa autorizzazione da parte della Giunta regionale, osservate le disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 54, 55, 56, 57-bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) per gli immobili dichiarati di interesse ai sensi degli articoli. 10-12 del d.lgs. 42/2004. |
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Art. 2-bis. - (Procedimento d’ufficio per la scelta del concessionario, del locatario o dell’affittuario)1. Nel procedimento di confronto per la scelta del concessionario, del locatario o dell’affittuario avviato d’ufficio si procede all’aggiudicazione con procedure comparative ad evidenza pubblica mediante avvisi pubblici che contengono in particolare: |
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Art. 2-ter - (Procedimento su istanza di parte per la scelta del concessionario, del locatario o dell’affittuario)1.Qualsiasi soggetto pubblico o privato che intenda ottenere in concessione, locazione o affitto un bene regionale oggetto di valorizzazione deve produrre istanza al Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale, utilizzando la modulistica allegata al presente regolamento. 2. La richiesta, qualora si prevedano interventi di valorizzazione, dovrà contenere la descrizione dell’idea progettuale proposta mediante una relazione tecnica capace di evidenziare, ancorché non ancora a livello esecutivo, gli interventi previsti. 3. La struttura regionale competente esamina in via preliminare la domanda al fine di |
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Art. 3. - (Utilizzi non consentiti)1. Non possono essere approvate destinazioni d’uso non ammesse dal piano regolatore gene |
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Capo II - Concessioni, locazioni e affitti di beni |
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Art. 4. - (Concessioni amministrative di beni)1. Le concessioni di beni regionali appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile possono essere disposte, purché non pregiudichino stabilmente la destinazione pubblica del bene. 2. Fatte salve le diverse disposizioni di legge, al rilascio delle concessioni provvede la struttura region |
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Art. 6. - (Cauzione)1. A garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, il richiedente è tenuto ad effettuare, a favore della Regione, un deposito cauzionale infruttifero di norma pari a due annualità del canone. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 6, l’importo della cauzione può essere ridotto alla metà del canone annuale in caso di concessione di durata non superiore al quinquennio o in caso di concessione a |
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Art. 7. - (Durata della concessione)1. La durata della concessione in uso di un bene demaniale o patrimoniale indisponibile è fissata per ogni singola concessione in relazione all’attività da svolgersi, alle eventuali opere da es |
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Art. 8. - (Determinazione del canone di concessione)1. Il canone concessorio, fatte salve specifiche diverse disposizioni normative di settore |
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Art. 9. - (Aggiornamento canone di concessione)1. Il canone concessorio è aggiornato ogni anno in misura pari al 100 per cento della var |
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Art. 9-bis. - (Concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico. Disposizioni attuative dell’articolo 17, comma 3 della l.r. 26/2020 relativamente alle opere bagnate)1. Nelle procedure per l’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, il concorrente, in aggiunta al canone di cui all’articolo 14 ter della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge Finanziaria pe |
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Art. 9-ter. - (Concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico. Disposizioni attuative dell’articolo 18, comma 1 della l.r. 26/2020 relativamente alle opere asciutte) |
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Art. 10. - (Rinuncia)1. Il concessionario può rinunciare alla concessione anticipatamente rispetto alla scaden |
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Art. 11. - (Subentro e subconcessione)1. La concessione ha carattere personale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri senza l’assenso scritto della struttura regionale competente, pena la revoca della stessa. 2. La s |
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Art. 11-bis - (Concessioni e locazioni di valorizzazione)1. Ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legge 25/09/2001, n. 351 convertito dalla legge 23.11.2001, n. 410, nonché dell’articolo 58 della legge n. 133/2008 i beni immobili di cui al presente regolamento possono essere attribuiti in concess |
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Art. 12. - (Locazioni)1. L’uso dei beni appartenenti al patrimonio disponibile può essere consentito mediante |
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Art. 13. - (Procedimento per l’assegnazione in locazione e canone)1. I beni del patrimonio disponibile della Regione possono essere assegnati in locazione o affitto con le modalità previste agli articoli 2bis e 2ter del presente regolamento, |
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Art. 14. - (Durata della locazione)1. Salvo motivate eccezioni, per la determinazione della durata dei contratti di locazione ad uso di civile abitazione o ad uso diverso dalla civile abitazione e di affittanza agraria si applicano le disposizioni di legge vigenti per le singole fattispecie. |
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Art. 15. - (Cauzione)1. A garanzia degli obblighi assunti con il contratto di locazione il conduttore deve, prima della consegna del bene, prestare garanzia mediante deposito cauzionale infruttifero di im |
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Art. 16. - (Destinazione d’uso, divieto di sublocazione e di cessione del contratto)1. L’immobile deve essere destinato all’uso contrattualmente convenuto. 2. È vietata la subloc |
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Art. 17. - (Cause di estinzione del rapporto concessorio e locatizio)1. Sono cause di estinzione del rapporto concessorio: a) la naturale scadenza del termine; b) la morte del concessionario persona fisica, qualora non venga richiesto il subingresso nella concessione da parte degli eredi; |
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Art. 18. - (Revoca e decadenza dalla concessione)1. La struttura regionale competente può, con provvedimento motivato, revocare con preavviso al concessionario di almeno sei mesi, sospendere o modificare, anche parzialmente, in qualunque momento e senza obbligo di indennizzo, la concessione per preminenti motivi di interesse pubblico. |
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Art. 19. - (Risoluzione e recesso dal contratto di locazione)1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto di locazione: a) l’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione e l’inosservanza delle prescrizioni per l’utiliz |
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Art. 20. - (Manutenzioni, oneri e responsabilità del concessionario e del locatario)1. Sono a carico del concessionario, locatario od affittuario la corretta custodia del bene secondo la diligenza del buon padre di famiglia, la manutenzione ordinaria, le spese di funzionamento e di gestione ed ogni imposta e tassa inerenti l’attività esercitata nell’immobile e, nel caso di concessione, ogni imposta e tassa gravante per legge sul concessionario, fatto salvo quanto stabilito all’art. 11bis per gli oneri connessi alle concessioni e locazioni di valorizzazione e |
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Art. 21. - (Trasformazioni dell’immobile)1. Il concessionario o locatario non può apportare alcuna modifica, innovazione, addizione, miglioria o trasformazione all’immobile attribuito in uso nonché agli impianti senza il preventivo assenso scritto della struttura regionale competente. |
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Art. 22. - (Emanazione dell’atto di concessione e stipulazione del contratto di locazione o di affitto)1. Con apposito provvedimento dirigenziale, previo espletamento |
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Art. 23. - (Consegna e rilascio dell’immobile)1. L’immobile oggetto di concessione o locazione è consegnato successivamente alla sottoscrizione della convenzione o del contratto, previo sopralluo |
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Art. 24. - (Ritardata restituzione dell’immobile)1. Nel caso di ritardata riconsegna dell’immobile alla scadenza naturale o anticipata è |
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Capo III - Attribuzioni di immobili regionali in uso gratuito, a canone ricognitorio, a canone agevolato |
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Art. 25. - (Attribuzione di immobili in uso gratuito o a canone ricognitorio)1. Gli immobili di proprietà regionale possono, previo provvedimento autorizzativo della Giunta regionale, essere oggetto di attribuzione in uso gratuito o a canone ricognitorio, a favore dei seguenti soggetti: a) amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, per le finalità istituzionali di queste ultime; b) amministrazioni pubbliche di cui alla lettera a) o soggetti di natura pubblica o privatistica senza finalità lucrative per la real |
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Art. 26. - (Canone ricognitorio)1. Il canone ricognitorio rappresenta esclusivamente la somma dovuta a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà della Regione sul bene, la c |
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Capo IV - Utilizzo di beni di proprietà regionale confiscati alla criminalità organizzata |
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Art. 28. - (Oggetto e finalità)1. Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 disciplinano la procedura, le modalità, i criteri e le condizioni per l’attribuzione in uso a terzi dei beni immobili confiscati ad orga |
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Art. 29. - (Elenco dei beni)1. I beni immobili confiscati, acquisiti al patrimonio indisponibile della Regione, ai fini della pubblicità prescritta dal vigent |
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Art. 30. - (Beneficiari)1. I beni di cui all’articolo 29 che non sono destinati a scopi istituzionali propri dell’ente e non rientrano in accordi di programma o in intese istituzionali con altri enti pubblici, sono concessi in uso a titolo gratuito e nel rispetto dei princip |
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Art. 31. - (Concessione in uso dei beni a terzi)1. I beni di cui all’articolo 29 sono concessi ai soggetti beneficiari previa selezione |
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Art. 32. - (Procedimento e criteri di assegnazione)1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, autorizza l’’avvio della procedura di scelta del concessionario. 2. La volontà della Regione di concedere a terzi i beni di cui all’ |
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Art. 33. - (Obblighi del concessionario)1. Sono a carico del concessionario: a) l’obbligo dell’utilizzo e dell’eventuale recupero del bene concesso esclusivamente per la realizzazione dell’attività di cui alla proposta progettuale; b) l’obbligo di non mutare l’attività e le finalità del progetto per il quale il bene è stato concesso; c) l’obbligo di tenere costantemente informata la struttura regionale competente dell’attività svolta; |
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Art. 34. - (Durata della concessione e rinnovo)1. La concessione ha una durata stabilita dalla Giunta regionale, commisurata al progetto da realizzare e all’impegno economico che lo ste |
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Art. 35. - (Divieto di subconcessione e di cessione della concessione)1. Il concessionario non può concedere a terzi, in subconcessione neanche parziale, il be |
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Art. 36. - (Controlli)1. La struttura regionale competente esercita il controllo sul concessionario, sui beni co |
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Art. 37. - (Decadenza e revoca)1. La concessione è dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione del relativo addebito, fatto salvo l’esercizio dell’azione risarcitoria: a) per inadempimento del concessionario, quando lo stesso contravviene a disposizioni generali o spec |
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Capo V - Norme transitorie e finali |
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Art. 38. - (Norme regolamentari per l’utilizzo di particolari categorie di beni)1. Sono fatte salve le disposizioni contenute in appositi regolamenti regionali concernent |
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Art. 39. - (Norma finale)1. Sono fatti salvi i provvedimenti ed i contratti anteriori all’entrata in vigore del p |
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Allegato A - Istanza per l’affidamento in concessione/locazione/affitto/concessione o locazione di valorizzazione di immobile/compendio immobiliare di proprietà regionale |
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