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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Abruzzo 09/08/1999, n. 64
L.R. Abruzzo 09/08/1999, n. 64
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Art. 1. - FinalitàLa presente legge disciplina la concessione di contributi regionali ai Comuni ed a soggetti partecipanti alla realizzazione dei programmi di cui al successivo comma. per incentivare gli interventi di recupero edilizio, con conseguente messa a disposizione di alloggi a canoni sociali, creazione di strutture ricettive a basso costo, alloggi in affitto a canone agevolato per lavoratori mobili sul territorio e per studenti, alloggi destinati all'immigrazione di ritorno, ed al fine della riqualificazione di parte del territorio comunale; gli interventi possono riguardare anche aree industriali dismesse. |
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Art. 2. - Caratteristica dei programmiI programmi d'intervento devono essere caratterizzati dalla compresenza di almeno tre dei seguenti requisiti: - riqualificazione edilizia ed urbanistica degli insediamenti; |
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Art. 3. - Realizzazione delle operePer la realizzazione delle opere comprese nel programma, l'amministrazione comunale elabora le linee guida del programma da attuarsi secondo le procedure relative al concorso pubblico. L'affidamento di tutte le opere ad un unico aggiudicatario avverrà attraverso |
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Art. 4. - Soggetti attuatoriI programmi sono attuati: a) dal |
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Art. 5. - Selezione delle proposteI Comuni selezionano le proposte dei soggetti che intendono partecipare alla realizzazione dell'intervento sulla base di criteri autonomamente determinati che comunque devono tener conto: - qualità tecnica dell'off |
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Art. 6. - Contributi regionaliI contributi regionali concorrono a finanziare: - la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma, ivi compresa la progettazione e la direzione lavori degli stessi; - acquisizione di immobili, di proprietà pubblica o privata, da destinare ad urbanizzazioni primarie e s |
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Art. 7. - Bando di concorsoEntro 90 giorni dalla disponibilità di risorse finanziarie, la Giunta regionale emette apposito bando di concorso determinando ambiti territoriali tempi e modalità per la concessione dei contributi. Per il riparto d |
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Art. 8. - Modalità di partecipazione ai contributiLa Regione partecipa alla realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1 attraverso la concessione di: 1. Contributi in conto rata per mutui da contrarre con la Cassa DD.PP. o altri Istituti di credito abilitati per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed infrastrutturali. Per opere di urbanizzazione primaria e secondaria si intendono quelle previste nell'art. 1 lett. b) e c) della legge 29.9.1964, n. 847 ad eccezione degli asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo e superiori, attrezzature sanitarie e chiese ed altri edifici religiosi. Per opere infrastrutturali si intendono le opere pubbliche diverse da quelle di cui al comma precedente non destinate all'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale. 2. Contributi in conto capitale per interi di costruzione, ristrutturazione di alloggi in favore di privati |
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Art. 9. - MutuiPer il finanziamento degli interventi ammessi a contributo i soggetti interessati possono contrarre mutui con la Cassa DD.PP. o con altri Istituti di credito abilitati. Con ordinanza dirigenziale viene formalmente concesso il contributo regionale sulla s |
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Art. 10. - Decadenza dei beneficiLa Giunta regionale provvede a dichiarare la decadenza dal beneficio del finanziamento qualora i lavori non siano iniziati entro un anno dalla data di pubblicazione sul BURA del provvedimento di ammissione a finanziamento. |
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Art. 11. - Variazione tassiIn caso di variazione dei tassi di ammortamento i comuni possono fruire dell'intero ammontare del contributo annuo reg |
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Art. 12. - Parere del CRTAI progetti esecutivi delle opere ammesse a contributo e le loro varianti devono essere sottoposti al parere del C.R.T.A., Settore L |
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Art. 13. - Norma finanziariaAll'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato per l'anno 1999 in £. 5.150.000.000 si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso: Cap. 262407 denominato: |
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Art. 14. - UrgenzaLa presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazi |
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